Una recente sentenza svoltasi in Piemonte ha trattato il tema della chiusura di un terrazzo con pannelli in plexiglass. Si tratta di edilizia libera oppure necessita delle autorizzazioni per procedere?

Il dubbio su quali siano i lavori che possono essere conseguiti senza permesso e quali no, è sempre lecito. In quanto, viste le complicate normative, spesso si tende a confondersi. Prima di avviare qualsiasi tipo di lavoro però, è sempre meglio informarsi bene sull’argomento.

La chiusura del terrazzo in plexiglass è edilizia libera?

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Chiusura terrazzo plexiglass: il caso

A decretare la risposta finale a questa domanda è stato il TAR Piemonte, con la sentenza n.18 del 7 gennaio 2020. Il caso in questione vedeva protagonista un cittadino che ha provveduto a chiudere i suoi due balconi (il primo di 7×1 m, il secondo di 5×1 m), utilizzando dei pannelli a scomparsa in plexiglass.

Per affrontare la sentenza, il TAR Piemonte ha cercato di collocare il caso dei ricorrenti tra le disposizioni normative già esistenti. Infatti, fino ad ora, non esisteva alcuna legge che regolasse la chiusura del terrazzo in plexiglass.

Al fine di arrivare alla decisione più esaustiva che portasse a prendere una decisione, il TAR ha analizzato gli unici casi simili presenti all’interno delle disposizioni giuridiche. Ovvero, quelli riguardanti le verande e le tende.

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Pannelli in plexiglass: veranda o tenda?

Le verande, per essere realizzate, necessitano dell’autorizzazione edilizia. Mentre le semplici tende rientrano nell’edilizia libera. Il problema però sussiste nel fatto che la chiusura di un terrazzo con pannelli in plexiglass, non può essere considerata una veranda. Le verande infatti, secondo l’art. 122.2 del regolamento edilizio comunale, sono:

“costruzioni accessorie alle abitazioni costituite da pareti e copertura vetrate e da struttura in legno o metallo strettamente limitata alla funzione portante…”.

È emerso quindi che la chiusura del terrazzo con pannelli in plexiglass non possono essere considerate né tende, né verande. Per arrivare ad una sentenza definitiva quindi, il TAR Piemonte ha dovuto provvedere ad analizzare i fattori discriminanti.

Da qui ne deriva la conclusione che tali chiusure non possono rientrare tra le verande, in quanto non sono presenti degli elementi fissi o i materiali descritti nell’art. citato sopra. Né può appartenere alla categoria delle tende, visti i pannelli in plexiglass.

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Specifiche sul caso e sentenza finale

Analizzando però questo caso in particolare, il Tribunale ha riscontrato nella struttura in questione le seguenti caratteristiche:

  • Non c’è alcun elemento che rimanga visibile sul balcone;
  • I pannelli sono completamente trasparenti;
  • Non sono presenti montanti laterali;
  • I pannelli non si chiudono completamente, ma includono un piccolo spazio per far passare l’aria;
  • I pannelli sono montati su guide, sono scorrevoli e si ripiegano completamente;
  • Non avviene una chiusura tale del balcone, che possa far intendere l’intenzione di utilizzare lo spazio come locale abusivo.

Tenendo conto di tutti i ragionamenti precedenti, e soprattutto degli elementi esistenti specifici per questo caso, il TAR Piemonte ha preso la decisione di annullare l’ordine di demolizione pendente sulla struttura compiuta dal cittadino.

Non avendo infatti il supporto di casi precedenti, né la possibilità di collocare tale caso tra le normative riguardanti verande o tende, si è arrivati alla conclusione che la struttura può rientrare tranquillamente nell’edilizia libera. Per questo motivo, il cittadino non ha compiuto alcun reato montando i pannelli in plexiglass. E l’ordine di demolizione è stato annullato, in quanto definito illegittimo.