Pubblicata la nuova guida dell’Agenzia delle Entrate. La Parte Terza del documento è interamente incentrata sulle detrazioni concesse con i Bonus Casa nel 2023.
Pubblicata la Parte Terza della “Raccolta dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2022” con la Circolare n. 17/E del 26 giugno 2023 dell’Agenzia delle Entrate.
Il documento fornisce tutti i chiarimenti necessari per quanto riguarda le deduzioni e le detrazioni ammesse alla dichiarazione dei redditi 2023. Abbiamo parlato della Parte Prima e della Parte Seconda della “Raccolta” nell’articolo “Dichiarazione Redditi 2023: nuovi chiarimenti per tutti i contribuenti”
La Parte Terza del documento è interamente incentrata sulle detrazioni concesse con i Bonus Casa nel 2023 – come Superbonus, Bonus Ristrutturazione, Sismabonus, Ecobonus, Bonus Mobili, Bonus Verde, Bonus Facciate e non solo – per i quali viene stilata dalle Entrate una nuova guida completa e aggiornata.
Vediamo di seguito tutto quello che c’è da sapere.
Sommario
La nuova guida delle Entrate inizia il focus sui Bonus Casa 2023 dal Bonus Ristrutturazione, l’agevolazione che incentiva interventi volti al recupero del patrimonio edilizio, al restauro, al risanamento conservativo, alla ristrutturazione edilizia, al risparmio energetico, alla ricostruzione di immobili danneggiati e all’acquisto di immobili ristrutturati.
L’agevolazione viene concessa nella misura del 50% dei costi sostenuti, con un limite di spesa massimo pari a 96.000 euro.
Gli interventi possono essere realizzati sulle parti comuni degli edifici residenziali oppure su singole unità immobiliari residenziali, di qualsiasi categoria catastale, incluse le pertinenze.
Possono fruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati ad IRPEF (residenti e non) che possiedono o detengono l’immobile sulla base di un titolo idoneo (proprietà, nuda proprietà, locazione, comodato, usufrutto, ecc.), e che sostengono le spese necessarie agli interventi.
Possono farne richiesta inoltre i soggetti che vivono con il proprietario o detentore, come il coniuge o componente dell’unione civile, il convivente di fatto, i familiari conviventi, il coniuge separato e non solo, purché comunque siano loro a sostenere le spese.
Si specifica che l’agevolazione spetta in riferimento al periodo in cui le spese vengono effettivamente sostenute, in quanto si applica il criterio di cassa. Questo significa che – a prescindere da quando vengano realmente eseguiti i lavori, se prima o dopo le spese – bisognerà considerare il periodo d’imposta in cui sono avvenuti i pagamenti.
È possibile fruire dell’incentivo anche in caso di lavori eseguiti in proprio, anche se, in questo caso, si potranno portare in detrazione solo i costi sostenuti per l’acquisto dei materiali utilizzati per i lavori.
Il Bonus Ristrutturazione è attualmente valido per le spese che si sostengono fino al 31 dicembre 2024. La detrazione può essere fruita con il recupero in 10 quote di pari importo per un tempo di 10 anni.
È possibile fruire dell’incentivo anche mediante le opzioni alternative alla detrazione, quali cessione del credito d’imposta o sconto in fattura immediato, ma non per tutti gli interventi. Leggi anche: “Bonus Ristrutturazioni: Cessione e Sconto, quando non sono ammessi”
Ulteriori chiarimenti vengono forniti in relazione all’usufrutto del Bonus Ristrutturazione in caso di:
Il Sismabonus è l’agevolazione mediante cui è possibile eseguire interventi relativi all’adozione di misure antisismiche nelle Zone 1, 2, 3 secondo la classificazione sismica del territorio italiano. Vedi la mappa aggiornata al 31 marzo 2023.
È compreso qui anche il ramo del Sismabonus Acquisti, con il quale si possono acquistare appartamenti ubicati in edifici demoliti e ricostruiti da imprese di costruzione o di ristrutturazione.
Possono fruire della detrazione le persone fisiche (compresi esercenti arti e professioni), gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).
Dal 1° gennaio 2021, Il Sismabonus è applicabile solo agli interventi per i quali il titolo edilizio è stato rilasciato a partire dal 1° gennaio 2017. La stessa cosa vale anche per gli interventi di cui al Super Sismabonus (approfondisci qui).
Ricordiamo infatti che, a partire dal 1° luglio 2020, alle spese che possono accedere al Sismabonus, sarà applicata automaticamente la detrazione maggiorata concessa con il Super Sismabonus, pari al 110% fino al 31 dicembre 2025.
Per i soggetti che invece non possono accedere al maxi-incentivo, ma hanno i requisiti per ottenere il Sismabonus ordinario, la detrazione viene concessa nella misura del 50%, ma può essere maggiorata al 70% o 80% (75% o 85% per i condomini) se dai lavori ne consegue una riduzione del rischio sismico pari ad 1 o a 2 classi.
Per la detrazione al 50%, la ripartizione avviene in 10 anni, mentre per quelle al 70%, 75%, 80%, 85% si riduce a 5 anni.
Si ricorda che per accedere al Super Sismabonus è obbligatorio che i lavori vengano asseverati dal progettista dell’intervento strutturale. Dopo l’esecuzione dei lavori invece, il direttore dei lavori e il collaudatore statico dovranno attestare la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato prima degli interventi.
Per i titoli abilitativi richiesti a partire dal 16 gennaio 2020, l’asseverazione del progettista va presentata contestualmente al titolo abilitativo urbanistico, “tempestivamente, e comunque prima dell’inizio dei lavori”.
L’asseverazione può essere accettata in forma tardiva solo se la si presenta entro il termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale va riportata per la prima volta la detrazione. Si dovrà pagare in questo caso una sanzione pari a 250 euro come previsto dal meccanismo della remissione in bonis (approfondisci qui).
Per accedere al Sismabonus nella misura del 50% in 10 anni non è richiesta invece l’asseverazione.
Anche il Sismabonus può essere fruito mediante detrazione, oppure anche mediante le opzioni della cessione del credito o dello sconto in fattura. In questo caso, l’asseverazione dovrà essere presentata prima dell’invio della Comunicazione obbligatoria per le opzioni alternative.
Attualmente, anche il Sismabonus è valido fino al 31 dicembre 2024.
Advertisement - PubblicitàLa Circolare delle Entrate continua la guida completa ai Bonus Casa 2023 con il Bonus Verde, l’incentivo previsto per la “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, comprese le pertinenze, recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi, nonché per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
È possibile portare in detrazione anche le spese conseguite per la sistemazione di balconi e terrazzi, ma a determinate condizioni (approfondisci qui).
L’intervento in ogni caso deve necessariamente consistere nella realizzazione a verde ex novo dell’area, oppure nel radicale rinnovamento di un’area verde già esistente.
La detrazione viene concessa nella misura del 36% per le spese conseguite fino al 31 dicembre 2024.
L’importo massimo sul quale calcolare la detrazione, comunque, non può superare i 5.000 euro per ogni unità immobiliare residenziale.
Se un contribuente consegue interventi su più di un’unità, l’incentivo spetterà più volte. Se gli interventi riguardano le parti comuni di edifici condominiali, il limite di 5.000 euro è da moltiplicare per ogni appartamento che ha partecipato alle spese.
Il credito spettante con il Bonus Verde può essere fruito esclusivamente in detrazione con la dichiarazione dei redditi in un tempo di 10 anni. Non è possibile difatti in questo caso fruire delle opzioni alternative.
Advertisement - PubblicitàIl Bonus Facciate è stato istituito con la Legge di Bilancio 2020, ed è fruibile per le spese sostenute:
Non è più possibile usufruire del Bonus Facciate per le spese sostenute a partire dal 2023.
L’agevolazione spetta a tutti i contribuenti (residenti e non), assoggettati ad IRPEF o a IRES, che hanno sostenuto le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati, e che possiedono o detengono l’immobile sulla base di un titolo idoneo.
Possono accedervi nello specifico:
Il Bonus Facciate spetta per l’esecuzione di interventi di recupero o restauro delle facciate esterne degli edifici (o parti di edifici) esistenti, e delle unità immobiliari esistenti.
Non ci sono limiti legati alle categorie catastali, difatti gli interventi possono essere stati realizzati anche sulle facciate di immobili strumentali, purché siano ubicati nelle Zone A o B in relazione al piano comunale.
Sono esclusi pertanto solo gli immobili in fase di costruzione e quelli che sono stati oggetto di demolizione e ricostruzione.
Sono ammesse alla detrazione solo le spese per gli interventi alle facciate che sono visibili da strada pubblica o da suolo pubblico. Il suolo pubblico include tutte le aree che risultano visibili al passaggio delle persone, e include ad esempio anche un parco, un’area di sosta, una spiaggia, purché siano ad uso pubblico (approfondisci qui).
Non esistono limiti invece per quanto riguarda l’importo delle spese che si potevano sostenere.
Il Bonus Facciate prevede sia la fruizione in dichiarazione dei redditi (con recupero in 10 quote per 10 anni), sia la possibilità di scegliere la cessione del credito o lo sconto in fattura.
Chi non ha provveduto in riferimento a quest’anno (per le spese 2022) a trasmettere la Comunicazione entro il termine ultimo del 31 marzo 2023, potrà ancora trasmetterla entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi, mediante il pagamento di una sanzione di 250 euro con il meccanismo della remissione in bonis (approfondisci qui).
Leggi anche: “Bonus Facciate: IVA non scontata può essere ceduta”
Advertisement - PubblicitàIl Bonus Barriere Architettoniche è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2022 inizialmente solo per le spese conseguite nel corso del 2022. Un anno dopo, con la Manovra 2023 l’agevolazione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2025.
Come si può intendere si tratta di un incentivo che intende favorire i lavori direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti. Sono esclusi solo quelli in fase di costruzione oppure oggetto di demolizione e ricostruzione.
Anche in questo caso non ci sono limiti legati alla tipologia di reddito che si possiede, infatti possono accedervi le persone fisiche (compresi esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati non commerciali, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali).
Come accade con le altre detrazioni, il Bonus Barriere può essere beneficiato dal possessore o dal detentore dell’immobile oggetto di interventi.
I lavori eseguibili possono essere, ad esempio, la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti), il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori), il rifacimento di scale ed ascensori, l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici, ecc.
Insomma, gli interventi che si possono eseguire sono tutti quelli che sono finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche, e che soddisfano i requisiti richiesti dal Decreto ministeriale n. 236 del 14 giugno 1989, in riferimento all’accessibilità, all’adattabilità e alla visitabilità degli edifici.
La detrazione viene concessa nella misura del 75%, con limite di spesa massimo pari a:
Anche il Bonus Barriere Architettoniche prevede la scelta della fruizione del credito. Si può beneficiare dell’agevolazione direttamente in dichiarazione dei redditi (con recupero in 5 quote di pari importo per 5 anni) oppure optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura immediato.
Leggi anche: “Barriere architettoniche al 50% e al 75%: cumulabilità tra le detrazioni”
Advertisement - PubblicitàLa Circolare n. 17/E delle Entrate, riguardante tutti gli aggiornamenti normativi legati ai Bonus Casa nel 2023, dedica un paragrafo anche al Bonus per l’acquisto di colonnine di ricarica per veicoli elettrici.
L’agevolazione faceva parte del più ampio Ecobonus e veniva concesso nella misura del 50% per le spese conseguite a partire dal 1° marzo 2019.
A decorrere dal 2022, il Bonus colonnine 50% dell’Ecobonus è stato abrogato per lasciare spazio ad un altro bonus, completamente dedicato all’acquisto e posa in opera delle colonnine, nella misura dell’80%.
L’agevolazione al’80% tuttavia non è mai stata resa effettiva, in quanto si attende ancora il decreto direttoriale necessario a definire le modalità di usufrutto e le disposizioni per la richiesta.
Per saperne di più, leggi: “Colonnine Ricarica, tutti gli incentivi in vigore: è valido l’80%?”
Attualmente, quindi, per le colonnine di ricarica per veicoli elettrici sono disponibili due incentivi:
Per la fruizione dei bonus in questo caso bisogna fare particolare attenzione alle date in cui sono stati effettuati i pagamenti. Nello specifico, la detrazione spetta nella misura del:
Il Bonus Mobili è una detrazione che viene concessa per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, al fine di arredare immobili che sono stati oggetto di interventi agevolabili di recupero del patrimonio edilizio.
Il criterio principale richiesto per poter fruire del Bonus Mobili è dunque quello di aver eseguito, nell’immobile da arredare, dei lavori edili che siano riconducibili almeno alla manutenzione straordinaria, anche se realizzati in economia.
È stato chiarito diverse volte che il Bonus Mobili spetta se legato alle seguenti agevolazioni:
Per conoscere nello specifico tutti gli interventi che danno diritto al Bonus Mobili approfondisci qui.
La detrazione è attualmente valida fino al 2024, e spetta nella misura del 50% delle spese legate ai mobili e agli elettrodomestici che vengono acquistati tra la data di inizio e la data di fine dei lavori agevolabili con uno dei Bonus visti sopra.
Le spese del Bonus Mobili infatti devono essere sostenute entro il periodo di esecuzione degli interventi nell’immobile da arredare. Non conta invece la data in cui vengono effettivamente pagati i lavori edilizi.
I limiti di spesa concessi sono pari a:
La Legge di Bilancio 2022, oltre ad aver modificato i limiti di spesa legati al Bonus Mobili, ha disposto inoltre un’altra nuova condizione legata all’agevolazione. In particolare:
Il Bonus Mobili può essere fruito esclusivamente con la detrazione diretta in 10 anni in dichiarazione dei redditi. Non è possibile in questo caso optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura.
Advertisement - PubblicitàCon l’Ecobonus è possibile portare in detrazione tutti gli interventi che si conseguono nell’ottica del risparmio energetico, come la sostituzione dell’impianto di riscaldamento, l’installazione di collettori solari e molto altro.
Possono beneficiarne i soggetti IRPEF e IRES che possiedono o detengono l’immobile sulla base di un titolo idoneo, anche locazione o comodato d’uso. Gli immobili ammessi sono tutti quelli esistenti, a prescindere dalla destinazione residenziale o strumentale. Sono pertanto esclusi solo i fabbricati ancora in fase di costruzione e quelli oggetto di demolizione e ricostruzione.
La detrazione viene concessa in misura differente, e con massimali di spesa differenti, a seconda della tipologia di intervento che si intende svolgere. In particolare:
Per conoscere tutte le condizioni nello specifico leggi: “Ecobonus 2023: tutti gli interventi con i massimali di spesa”
L’Ecobonus è attualmente valido fino al 2024 e può essere beneficiato in detrazione diretta – con ripartizione in 10 quote di pari importo per 10 anni – oppure può essere oggetto di cessione del credito o sconto in fattura immediato.
Advertisement - PubblicitàLa nuova guida completa dell’Agenzia delle Entrate ai Bonus Casa 2023 si conclude con il Superbonus – la detrazione introdotta come misura emergenziale con il Decreto Rilancio – in vigore a partire dal 1° luglio 2020 e attualmente fino al 31 dicembre 2025.
Il Superbonus prevede che la detrazione concessa sia nella misura del 110% per tutti i soggetti aventi diritto fino al 31 dicembre 2022.
A partire dal 1° gennaio 2023 sono state introdotte nuove condizioni, per cui, ad oggi, ci sono ancora soggetti che possono fruire della detrazione al 110%, mentre altri che invece hanno diritto al bonus nella misura del 90%. Per alcuni di questi, si applica inoltre il meccanismo della riduzione della detrazione, pari al 70% per le spese che si conseguono nel 2024 e al 65% per le spese del 2025.
Per conoscere tutte le nuove scadenze leggi: “Superbonus: tutte le nuove regole con la Circolare 13 giugno 2023”
Il Superbonus, lo ricordiamo, prevede l’obbligo di eseguire dei lavori trainaNTI (coibentazione, sostituzione impianto, interventi antisismici). A questi interventi possono essere legati degli ulteriori lavori di minore entità, detti “trainaTI”.
Non possono essere conseguiti solo lavori trainaTI, a meno che l’immobile oggetto di interventi non si trovi in un’area sottoposta ad uno dei vincoli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio oppure sono vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali.
In questo caso, si potrà usufruire della detrazione maggiorata anche eseguendo solo lavori trainaTI, a patto che comportino comunque per l’edificio il miglioramento di 2 Classi energetiche o il conseguimento della Classe energetica più alta (approfondisci qui).
In quanto alle tipologie di edifici, si può intervenire su singole unità immobiliari, condomini, parti di condomini, edifici unifamiliari e singole unità (funzionalmente indipendenti e con almeno un accesso autonomo dall’esterno) situate in edifici plurifamiliari.
Il Superbonus può essere fruito mediante:
Ricordiamo che i soggetti che hanno provveduto correttamente a trasmettere la Comunicazione per le opzioni alternative entro il 31 marzo 2023 – e che non hanno ancora utilizzato i crediti che ne sono derivati – hanno la possibilità di scegliere il meccanismo della rateizzazione lunga in 10 anni.
A stabilirlo è stato il DL n. 176 del 18 novembre 2022, che all’art. 9, comma 1, ha previsto che i soggetti interessati possono utilizzare i crediti inutilizzati (o anche parte di questi) in compensazione con l’F24 in un tempo di 10 anni.
La rateizzazione lunga è una disposizione prevista solo in riferimento ai seguenti Bonus Casa:
È possibile richiedere l’accesso alla rateizzazione lunga in 10 anni a partire dal 2 maggio 2023 nel caso in cui il beneficiario volesse trasmettere la domanda senza intermediari.
Se invece ci si volesse servire di un intermediario, la richiesta potrà essere trasmessa a partire dal 2 luglio 2023. Per approfondire, leggi: “Accesso a rateizzazione: invio Comunicazioni dal 2 maggio, come fare”
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