In conformità alla Legge di Bilancio n. 197/2022, l’Agenzia delle Entrate ha emesso una circolare “omnibus” contenente le istruzioni per i contribuenti che intendono usufruire delle misure di tregua fiscale previste.
La circolare offre indicazioni sulla regolarizzazione delle irregolarità formali relative a imposte sui redditi, IVA e IRAP commesse fino al 31 ottobre 2022, sul “ravvedimento speciale” previsto per le violazioni sulle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2021 e precedenti, sull’adesione e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, sull’omesso pagamento di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale.
Inoltre, la circolare dettaglia le misure riguardanti la cancellazione dei debiti minori di importo fino a 1.000 euro affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2015 e la definizione agevolata dei carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
Vi sono, inoltre, indicazioni sulle misure in materia di contenzioso pendente, quali definizione agevolata delle controversie tributarie, conciliazione agevolata delle controversie tributarie innanzi alle Corti di giustizia tributaria, rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione.
Sommario
L’Agenzia delle Entrate, con specifico documento di prassi, ha chiarito quali tipologie di violazioni formali possano essere regolarizzate e quali no.
Per regolarizzare le irregolarità formali occorre versare una somma pari a 200 euro per ogni periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni ed eliminare le irregolarità od omissioni. Tale somma dovrà essere versata in due rate di pari importo, entrambe entro il 31 marzo 2024.
Tra le violazioni formali ammesse alla regolarizzazione si annoverano, ad esempio, l’omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca.
Non sono ammesse invece le violazioni formali già contestate in atti divenuti definitivi al 1° gennaio 2023, o quelle contenute negli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure).
Advertisement - PubblicitàLa Legge di Bilancio 2023 ha introdotto una nuova forma di “ravvedimento operoso speciale” che consente di regolarizzare le violazioni relative alle dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2021 e ai periodi d’imposta precedenti.
Tale agevolazione prevede il versamento di un importo pari a un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti. Il pagamento dell’intero importo o della prima rata nel caso di pagamento rateale, unitamente alla rimozione delle irregolarità e delle omissioni oggetto del ravvedimento, dovrà essere effettuato entro il 31 marzo 2023.
La circolare di oggi consente di regolarizzare le violazioni “sostanziali” dichiarative e quelle “prodromiche” alla presentazione della dichiarazione. Non è possibile, invece, regolarizzare le violazioni rilevabili ai sensi degli articoli 36-bis del DPR n. 600 del 1973 e 54-bis del DPR n. 633 del 1972, nonché quelle formali.
La regolarizzazione può essere effettuata tramite l’istituto della compensazione. Tuttavia, per poter beneficiare di tale agevolazione è necessario che, alla data del versamento o della prima rata, le violazioni non siano state già contestate con un atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, contestazione e irrogazione di sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all’articolo 36-ter del DPR n. 600/1973.
Advertisement - PubblicitàIn base alla Legge di Bilancio, è stata prevista la possibilità di definire in modo agevolato gli atti del procedimento di accertamento riferibili ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate.
Tale agevolazione prevede l’applicazione delle sanzioni in misura ridotta, pari a un diciottesimo di quella prevista dalla legge. I soggetti interessati possono definire: gli accertamenti con adesione relativi a processi verbali di constatazione consegnati entro il 31 marzo 2023, gli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione non impugnati ed ancora impugnabili alla data del 1° gennaio 2023 e quelli notificati successivamente, ma entro il 31 marzo 2023, nonché gli inviti al contraddittorio ex articolo 5-ter del D.lgs. n. 218 del 1997, notificati entro il 31 marzo 2023.
Inoltre, possono definire gli atti di recupero qualora alla data del 1° gennaio 2023 non siano stati impugnati e siano ancora impugnabili o siano stati notificati dall’Agenzia delle Entrate successivamente a tale data, fino al 31 marzo 2023.
Advertisement - PubblicitàL’Agenzia delle Entrate ha precisato che la procedura di regolarizzazione permette di sanare l’omesso o carente versamento delle rate successive alla prima relative a somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli avvisi di rettifica e di liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione, scadute al 1° gennaio 2023 e per le quali non è stata ancora notificata la cartella di pagamento o l’atto di intimazione.
Tale procedura si applica, inoltre, agli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni scadute al 1° gennaio 2023 e per le quali non è stata ancora notificata la cartella di pagamento o l’atto di intimazione. La regolarizzazione deve avvenire con il versamento integrale della sola imposta, senza possibilità di compensazione, ed è possibile procedere anche nel caso in cui alla data del 1° gennaio 2023 sia intervenuta una causa di decadenza da rateazione ai sensi dell’articolo 15-ter del DPR n. 602/1973.
Il perfezionamento della regolarizzazione, infatti, avviene con il pagamento integrale di quanto dovuto, a prescindere dal pagamento rateale.
Advertisement - PubblicitàCon la Circolare n. 2/E di oggi, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione fornisce chiarimenti in merito allo stralcio dei debiti fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 e alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
La definizione agevolata riguarda le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate o l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, pendenti al 1° gennaio 2023 in qualsiasi stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio, con pagamento di un determinato importo correlato al valore della controversia e differenziato in relazione allo stato e al grado in cui pende il giudizio da definire.
Possono essere definite non soltanto le controversie instaurate avverso atti di natura impositiva, quali gli avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni, ma anche quelle inerenti atti meramente riscossivi. La definizione agevolata è possibile mediante presentazione di una domanda di definizione e il pagamento, entro il 30 giugno 2023, dell’importo dovuto per ciascuna controversia autonoma. Qualora gli importi dovuti superino l’importo di 1.000 euro, è possibile il pagamento rateale in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, da versare entro il 30 giugno, 30 settembre, 20 dicembre e 31 marzo di ciascun anno.
È esclusa la possibilità di fruire della compensazione prevista dall’articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997.
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