L’esenzione dalle imposte per gli atti mirati al trasferimento di beni destinati a trust o a fondi speciali, in assenza di esplicita esclusione, risulta sempre valida, sia se effettuata tra vivi sia che si tratti di un trasferimento mortis causa, ovvero che avviene dopo la morte.
L’esenzione dalle imposte per gli atti mirati al trasferimento di beni destinati a trust o a fondi speciali, in assenza di esplicita esclusione, risulta sempre valida, sia se effettuata tra vivi sia che si tratti di un trasferimento mortis causa, ovvero che avviene dopo la morte.
Questo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 103 dell’11 Marzo 2022.
Approfondiamo di seguito.
Advertisement - PubblicitàL’interpello analizzato dalle Entrate tratta il caso di una ragazza affetta da disabilità grave e invalidante, che risulta proprietaria di vari beni immobili e titoli, la cui gestione è soggetta alle autorizzazioni del Giudice Tutelare in base al regime proprio della tutela.
A scrivere alle Entrate è il padre della ragazza, che fa sapere che la tutela legale della figlia è affidata a sua madre, coniuge dell’istante.
Afferma inoltre che la condizione della ragazza richiede cure onerose e assistenza costante, e per questo motivo i genitori vorrebbero costituire un “fondo speciale” a suo favore, ai sensi della Legge n. 112 del 22 Giugno 2016, che è mirata tra l’altro ad agevolare:
“le erogazioni da parte di soggetti privati, la stipula di polizze di assicurazione e la costituzione di trust, di vincoli di destinazione […] e di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale […]”.
Il fondo speciale, sostiene l’istante, sarebbe appunto disciplinato con contratto di affidamento fiduciario, con la figlia come esclusiva beneficiaria, con l’integrazione sia dei beni e dei titoli già intestati alla ragazza, sia di altri beni attualmente in possesso dei genitori.
Continua affermando che l’intento è quello di nominare un gestore (ed un ulteriore sostituto in caso di evenienza) che potrebbe prendere in carico la gestione della figlia già mentre i genitori sono ancora in vita, al fine di rendere la procedura il più possibile fluida e veloce.
I coniugi fanno sapere a tal proposito di avere un’età avanzata, e di possedere un patrimonio ingente (“di valore presumibilmente eccedente il valore delle franchigie”), per via del quale stanno pianificando di fare un atto di successione a favore della stessa figlia disabile e dei loro altri due figli.
Con la successione, i coniugi intendono ripartire a favore dei 3 figli tutti i loro beni con la procedura del trasferimento mortis causa. Con particolare riferimento alla figlia disabile però, vorrebbero che il conferimento avvenisse mediante il “fondo speciale” suddetto, così da evitare che “tali beni vengano nuovamente assoggettati al regime dell’interdetto e vadano ad incrementare i beni già gestiti nell’interesse e a beneficio della figlia dal gestore del fondo speciale in affidamento fiduciario.”
Advertisement - PubblicitàL’istante chiede pertanto se lo scenario presentato possa dare luogo all’esenzione dalle imposte per gli atti di donazione e successione, così come previsto dal DL n. 626 del 3 Ottobre 2006.
Nello specifico, vorrebbe sapere se l’esenzione possa essere applicata ai trasferimenti/conferimento mortis causa a favore dei fondi speciali.
In risposta all’istante, il Fisco ritiene che, nel rispetto di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa, sia possibile usufruire dell’esenzione dalle imposte per gli atti suddetti.
In particolare, viene specificato che gli atti con cui si dispone che i beni e i diritti vengano destinati a fondi speciali a favore di persone con disabilità grave rientrino tra i casi che beneficiano dell’esenzione dalle imposte.
Ciò anche se il trasferimento dei beni dovesse avvenire con un atto mortis causa disposto in sede di successione dai coniugi a favore di un fondo speciale, così come prospettato dall’istante.
Il ragionamento del Fisco deriva, più che da un riferimento esplicito della normativa, in particolare proprio dall’assenza di un impedimento in tal senso. In sostanza, l’esenzione è valida in quanto le disposizioni normative non specificano quali siano gli atti in base ai quali debba essere fatto il conferimento o il trasferimento a favore dei fondi speciali. E nello specifico non escludono gli atti mortis causa.
Pertanto si ritiene possibile che anche gli atti mortis causa fatti in sede di successione e disposti a favore di un fondo speciale possano godere dell’esenzione dalle imposte, sia che vengano siglati tra vivi sia che avvengano successivamente alla morte.
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