Una società estera che possiede un immobile in territorio italiano può usufruire del Sismabonus e del Bonus Facciate, anche essendo in possesso solo del reddito fondiario.
Una società estera che possiede un immobile in territorio italiano può usufruire del Sismabonus e del Bonus Facciate, anche essendo in possesso solo del reddito fondiario.
Questo è, in sostanza, quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 550 del 7 novembre 2022, dove si spiega anche che per usufruire degli incentivi non è necessario soddisfare neanche il criterio della residenza in Italia.
Tale ultimo requisito, si precisa tra l’altro, non è richiesto neanche ai fini dell’accesso al Superbonus 110%.
Approfondiamo di seguito.
Sommario
Nel caso di oggi l’istante rappresenta appunto di essere una società di diritto estero, proprietaria di un immobile unifamiliare in categoria catastale A/8 (Abitazioni in ville).
Si fa presente che l’immobile è attualmente sfitto e che la società non possiede alcun altro reddito in Italia ad eccezione del reddito fondiario derivante da tale fabbricato.
Con documentazione integrativa è stato inoltre precisato che:
Ciò posto, la società vorrebbe eseguire nell’immobile, che ricade in area agevolabile ai fini del Sismabonus (Zone 1,2,3 del rischio sismico), degli interventi di consolidamento strutturale e di messa in sicurezza statica.
Nello specifico, si intende intervenire sulle fondamenta, con la costruzione di supporti in cemento e l’apposizione di tiranti. Si provvederà inoltre al rifacimento del tetto e alla sostituzione degli infissi.
L’istante domanda se per tali interventi sia possibile accedere al Sismabonus con detrazione all’80%, precisando che gli interventi comporteranno un miglioramento dal punto di vista del rischio sismico pari a 2 classi.
Ma non è finita qui, perché la società vorrebbe anche procedere con degli interventi volti al recupero delle facciate esterne e chiede, per questo, se possa invece beneficiare del Bonus Facciate al 60%.
Advertisement - PubblicitàL’Agenzia delle Entrate fa presente innanzitutto che il proprio parere è da intendersi valido qualora le informazioni dichiarate dalla società siano veritiere, in particolar modo riguardo al fatto che la holding non sia assimilabile ad un fondo.
In tema di Sismabonus ordinario poi, si ricorda che con la Risoluzione n. 34/E del 25 giugno 2020 è stato precisato che possono fruire della detrazione, tra gli altri beneficiari, anche i titolari di reddito d’impresa che sostengono le spese per gli interventi antisismici su fabbricati adibiti ad attività produttive.
Presupponendo dunque che tutti gli altri requisiti siano soddisfatti, il Fisco afferma che la società risulterebbe idonea a beneficiare sia del Sismabonus ordinario (all’80% se c’è il salto di 2 classi, al 70% se il salto è solo di 1 classe), che del Bonus Facciate.
Anche la normativa di riferimento del Bonus Facciate difatti non stabilisce delle specifiche categorie di contribuenti per poter ottenere il beneficio, a patto comunque che l’edificio abbia le caratteristiche per l’accesso all’incentivo, come quello che richiede che le facciate interessate dagli interventi siano visibili da strada o suolo pubblico.
Ciò posto, la detrazione spetta a tutti i soggetti che sostengono le spese, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui sono titolari.
Advertisement - PubblicitàIn quanto al fatto che la società non sia residente in Italia, si fa presente che l’obbligo di residenza non è richiesto ne dal Bonus Facciate ne dal Sismabonus.
In realtà, viene fatto presente, l’obbligo di residenza in territorio italiano non è richiesto neanche per l’accesso al Superbonus 110%.
Il maxi-incentivo è destinato sia ai soggetti residenti che a quelli non residenti, purché esista un reddito imponibile.
Tale reddito imponibile, come precisato diverse volte, può essere anche solo quello fondiario derivante dall’immobile, come in questo caso. Difatti, anche chi non ha la possibilità di beneficiare della detrazione dall’imposta lorda, può comunque scegliere di fruire del Superbonus 110% mediante le opzioni alternative dello sconto in fattura o della cessione del credito.
Pertanto, in presenza di tutti gli altri requisiti, qualora l’immobile fosse ubicato in un condominio a prevalenza residenziale, e tale unità non fosse utilizzata a scopo produttivo ma a scopo abitativo, la società avrebbe potuto beneficiare per i lavori prospettati del Superbonus 110%.
Visto il caso tuttavia, l’istante avrà comunque la possibilità di beneficiare del Sismabonus ordinario e del Bonus Facciate.
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