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Superbonus: per territori più “fragili” resta fermo al 110%

Superbonus: per territori più “fragili” resta fermo al 110%Superbonus: per territori più “fragili” resta fermo al 110%
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Il Superbonus 110%, come sappiamo, è una misura ideata solo temporaneamente e, pertanto, prima o poi sarà destinata a scomparire.

Il maxi-incentivo è nato con l’entrata in vigore del Decreto Rilancio e dunque, è valido per le spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020.

In quanto alle scadenze da rispettare per sostenere spese agevolabili tuttavia, la normativa è stata modificata ed estesa più volte e, ad oggi, prevede termini differenti in base alla tipologia di beneficiario che intende fruirne e in base alla tipologia di immobile oggetto di interventi.

In vista del nuovo anno, le disposizioni prevedono che il Superbonus 110% sarà, per molti beneficiari, ridotto al 90% per le spese 2023. Altri invece potranno beneficiare dell’incentivo in base al meccanismo dell’aliquota che tende a ridursi con gli anni (110% per il 2023, 70% per il 2024 e 65% per il 2025).

Leggi la guida “Superbonus 90%: La guida per il 2023, cosa cambierà e per chi“;

Ci sono però anche dei beneficiari per i quali si prevede il mantenimento dell’aliquota al 110% fino al 31 dicembre 2025, senza riduzioni e senza modifiche. Si parla qui appunto degli interventi che vengono eseguiti su immobili ubicati in territori “fragili”.

Approfondiamo di seguito.

Leggi anche: “Superbonus, Aiuti Quater: lavori al 90%, nuove regole, chi rimane al 110%

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Superbonus 110% e contributi ricostruzione: come funziona?

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 584 del 9 dicembre 2022 ha ribadito che, nonostante le numerose modifiche apportate alla disciplina che regolamenta il funzionamento del maxi-incentivo – sia quelle passate, sia quelle future che saranno disposte con la nuova Legge di Bilancio 2023 – in ogni caso il Superbonus resterà al 110% per alcune tipologie di beneficiari, fino al 2025.

L’istante in questione è un condominio ubicato in un Comune per il quale è stato dichiarato lo Stato di Emergenza per gli eventi sismici verificatisi tra il 20 e il 29 maggio 2012 in Emilia-Romagna.

Si fa presente che la Regione ha riconosciuto a favore del condominio un contributo per la ricostruzione a causa dei danni riportati. L’istante dichiara però che tale contributo non copre tutti i costi necessari per eseguire gli interventi edilizi prospettati, che consistono nella ristrutturazione dell’edificio con demolizione e fedele ricostruzione.

Si chiede dunque al Fisco se, per le spese che eccedono il contributo dato dalla Regione, i condomini possano beneficiare del Superbonus 110%. Ciò tenendo conto che:

  • L’edificio sarà oggetto sia di interventi strutturali che di lavori voti al miglioramento dell’efficienza energetica. Nello specifico, si intende effettuare l’isolamento termico sulle parti comuni del condominio (lavoro trainaNTE per il Superbonus) e poi intervenire anche sulle singole unità residenziali, dove si procederà con la sostituzione degli infissi e degli oscuranti (lavori trainaTI). Si precisa a tal proposito che tutte le unità sono provviste di impianto di riscaldamento;
  • Gli interventi comporteranno all’edificio un salto di 2 classi energetiche. Per l’esecuzione saranno impiegati materiali performanti, con caratteristiche che rispettano i CAM (Criteri Ambientali Minimi);
  • Nessun condomino, per le spese che eccedono l’importo del contributo per la ricostruzione, ha finora beneficiato di altre agevolazioni fiscali.

Premesso quanto sopra, il condominio dichiara tuttavia che la CILA per l’avvio dei lavori è stata presentata nel mese di giugno 2021. Gli interventi edilizi, però, ancora oggi non sono stati avviati.

A questo proposito, si fa sapere che il condominio non ha neanche mai predisposto l’APE Convenzionale pre-interventi, documento previsto dal Superbonus 110%.

L’istante chiede dunque se:

  1. L’APE Convenzionale pre-interventi possa essere predisposta dopo la presentazione della CILA, visto che comunque i lavori non sono ancora iniziati;
  2. I condomini possano beneficiare del Superbonus 110%, sostenendo spese agevolabili fino alla data del 31 dicembre 2025.

Leggi anche: “Superbonus APE Convenzionale: Guida Completa, come si compila

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Territori colpiti da eventi sismici: 110% fino al 2025 e massimali +50%

In merito al primo quesito, l’Agenzia delle Entrate si riserva di dare una risposta.

Difatti, si fa presente, esula dalle competenze del Fisco stabilire se sia possibile presentare l’APE Convenzionale pre-interventi in seguito alla CILA di avvio lavori.

Per quanto riguarda invece la possibilità per i condomini di usufruire del Superbonus 110% fino al 2025, l’Agenzia ricorda che la disciplina di cui al decreto Rilancio è stata modificata diverse volte, da ultimo con il decreto Aiuti Quater in vigore dal 19 novembre 2022, che in questo caso ha mantenuto quanto già previsto dalla normativa, ovvero:

Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione […] spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8¬bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento.

Ciò posto, con la Risoluzione n. 8/E del 15 febbraio 2022 si chiariva che la proroga al 31 dicembre 2025 riguarda gli interventi:

effettuati su edifici residenziali o unità immobiliari a destinazione abitativa per i quali sia stato accertato – mediante scheda AeDES o documento analogo – il nesso causale tra danno dell’immobile ed evento sismico, situati in uno dei Comuni di cui alle Regioni interessate da eventi sismici per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

Si ricorda qui, tra l’altro, che per gli edifici danneggiati da eventi sismici è previsto il Superbonus rafforzato, ovvero con la maggiorazione del 50% dei massimali previsti normalmente per gli interventi.

Attenzione però, perché la normativa prevede che il Superbonus e la maggiorazione dei massimali si possano applicare esclusivamente alle spese che eccedono il contributo ottenuto per la ricostruzione o riparazione degli edifici danneggiati.

In altre parole, le spese già coperte dal contributo non potranno essere incluse tra le spese agevolabili con il maxi-incentivo.

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Superbonus e Contributi: non spettano se l’edificio è agibile

Visto quanto detto, il Fisco ritiene che, nel rispetto di ogni altra condizione prevista, il condominio istante possa beneficiare del Superbonus 110% per le spese che eccedono il contributo per la ricostruzione, e sostenere spese agevolabili fino alla data del 31 dicembre 2025.

A questo proposito tuttavia, si precisa che, perché i condomini possano accedere al maxi-incentivo, sarà necessario dimostrare il rispetto dei requisiti legati agli interventi. Inoltre, è fondamentale che sia stato accertato il nesso causale tra il danno dell’immobile e l’evento sismico.

Ricordiamo anche che non è possibile beneficiare del Superbonus rafforzato se l’edificio – pur trovandosi in un Comune colpito da eventi sismici per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza – in realtà non ha riportato danni imputabili a questi eventi.

Nello specifico il Superbonus, così come i contributi per la ricostruzione, non spettano:

  • Se il danno all’edificio era già esistente prima del verificarsi dell’evento sismico e, quindi, non esiste un nesso di causalità diretta tra le scosse e il danno;
  • Se l’edificio ha effettivamente riportato danni dimostrabili e riconducibili all’evento sismico ma, questi danni, non sono stati tanto gravi da comportare l’inagibilità dell’edificio.

Leggi anche: “Abitabilità, agibilità e conformità: attenzione alle differenze



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TAGS: Superbonus, Superbonus 110%

Autore: Redazione Online

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