Con una recente risposta ad interpello, l’Agenzia delle Entrate torna a parlare dei possibili beneficiari che hanno diritto ad accedere al Superbonus 110%.
Il maxi-incentivo ammette un numero considerevole di categorie di beneficiari, ma è sempre bene chiarire caso per caso chi siano i soggetti che possono usufruire di diritto del Superbonus per la riqualificazione energetica e per la riduzione del rischio sismico.
Approfondiamo di seguito.
Sommario
L’istante in questione è una ONLUS di diritto che percepisce redditi di capitale derivanti da interessi bancari assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta (dunque a imposta sostitutiva).
La ONLUS afferma di usufruire dell’esenzione da IRES, in quanto si qualifica come cooperativa di produzione e lavoro cui l’ammontare delle retribuzioni corrisposte ai soci è superiore del 50% rispetto all’ammontare complessivo di tutti gli altri costi.
L’istante dichiara di voler beneficiare del Superbonus 110% per intervenire sull’immobile che viene utilizzato come sede della cooperativa.
La ONLUS afferma che i lavori edilizi che intende effettuare rientrano tra quelli ammissibili al maxi-incentivo, ai sensi degli articoli 119 e 121 del DL n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto Rilancio).
Chiede dunque al Fisco se lo scenario presentato dia la possibilità di beneficiare del Superbonus 110%.
Advertisement - PubblicitàL’Agenzia delle Entrate fa chiarezza sul quesito della ONLUS con la risposta ad interpello n. 517/2021.
In primo luogo il Fisco ricorda che, ai sensi del comma 9, lettera d-bis), dell’articolo 119 del decreto Rilancio, rientrano tra i beneficiari del maxi-bonus anche:
L’istante, essendo una ONLUS di diritto, rientra quindi tra i soggetti idonei a richiedere l’incentivo.
Chiarito questo, l’Agenzia delle Entrate precisa poi come il Superbonus 110%, inteso come detrazione da imposta lorda, non possa essere utilizzato da soggetti che possiedono unicamente redditi soggetti a tassazione separata o ad imposta sostitutiva. Questo in quanto, in tal caso, l’imposta lorda viene assorbita da ulteriori detrazioni oppure non è proprio dovuta.
Gli stessi soggetti però, possono beneficiare del maxi-incentivo scegliendo una tra le opzioni alternative alla detrazione con Dichiarazione dei Redditi, ovvero lo sconto in fattura o la cessione del credito.
Sono invece esclusi dalla possibilità di ottenere il Superbonus in qualsiasi sua forma (detrazione, cessione e sconto), tutti i soggetti che non possiedono redditi imponibili.
Rientrano tra questi, ad esempio, gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, che non possono beneficiarne in quanto, pur essendo passivi IRES, sono esenti dalle imposte sui redditi. Lo abbiamo spiegato nell’articolo: “Superbonus e Bonus Facciate: gli OICR non possono accedervi”.
Advertisement - PubblicitàLa ONLUS istante, conclude il Fisco, è da intendersi appartenere alla prima categoria di soggetti mostrata che, percependo redditi di capitale assoggettati a imposta sostitutiva, non può accedere all’incentivo sotto forma di detrazione. Può farlo però con una delle due opzioni alternative, la cessione del credito d’imposta o lo sconto immediato in fattura.
Si fa presente inoltre che per le ONLUS, così come per le Organizzazioni di volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale, non sono previste limitazioni riguardanti gli interventi da eseguire. Dunque, tali beneficiari possono usufruire del Superbonus per tutti gli interventi ammissibili e sugli immobili di tutte le categorie catastali ammesse all’incentivo.
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