Esteso il termine di scadenza per poter inviare all’Agenzia delle Entrate la Comunicazione per l’esercizio delle opzioni alternative per le spese legate al Superbonus.
La nuova data di scadenza è stata fissata al 31 marzo 2023 dal testo di conversione in Legge del Decreto Milleproroghe (DL n. 198 del 29 dicembre 2022), che è stato definitivamente approvato anche dalla Camera in data 23 febbraio 2023.
Vediamo di seguito tutte le novità.
Advertisement - PubblicitàLa Comunicazione per l’esercizio delle opzioni alternative è un documento che dev’essere trasmesso obbligatoriamente per poter beneficiare del Superbonus e degli altri Bonus Casa mediante la cessione del credito o lo sconto in fattura.
Tutti i soggetti che scelgono, in alternativa all’utilizzo in detrazione, di utilizzare il credito spettante mediante i meccanismi della cessione o dello sconto immediato, sono tenuti ad comunicare la scelta al Fisco entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese.
Ogni soggetto deve trasmettere una Comunicazione diversa per ogni differente tipologia di intervento che svolge. Ad esempio, nel caso del Superbonus, se si esegue un intervento trainaNTE ed uno trainaTO, bisognerà inviare due Comunicazioni differenti (approfondisci qui).
Ebbene – come è già accaduto per le spese sostenute nel 2020 e per quelle sostenute nel 2021 – anche per quanto riguarda le spese sostenute nel 2022, il termine di scadenza per l’invio delle Comunicazioni delle opzioni alternative è stato esteso.
L’estensione è molto ridotta rispetto a quanto disposto negli scorsi anni. Il termine infatti è stato spostato solo di due settimane, dal 16 marzo 2023 al 31 marzo 2023.
Per tutte le spese sostenute, quindi, nel corso del 2022 – in relazione al Superbonus e agli altri Bonus Casa che ammettono l’usufrutto mediante cessione e sconto – sarà necessario trasmettere la Comunicazione alle Entrate entro il 31 marzo 2023.
Leggi anche: “Comunicazione Sconto in fattura e Cessione del credito: come si compila passo per passo”
Advertisement - PubblicitàIl termine viene esteso anche per i soggetti che intendono usufruire – mediante cessione del credito o sconto in fattura – delle agevolazioni edilizie per le rate residue relative alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021.
Possono usufruire di Superbonus e Bonus Casa per le rate residue i soggetti che, nel corso del 2020 o del 2021, hanno effettuato bonifici per spese agevolabili e hanno scelto di utilizzare la prima e/o la seconda quota in detrazione con la dichiarazione dei redditi.
Questi possono scegliere, per le rate residue di detrazione che spettano, di utilizzare il relativo credito mediante cessione del credito o sconto in fattura.
L’invio anche in questo caso è concesso entro il 31 marzo 2023.
Sempre alla stessa data viene esteso inoltre il termine – previsto per gli amministratori di condominio – per l’invio dei dati relativi alle spese sostenute nel 2022, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
Si parla ovviamente, anche qui, dei dati relativi alle spese legate ai Bonus Edilizi, in relazione agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di riqualificazione energetica e di acquisto di mobili e arredi che vengono effettuati nelle parti comuni degli edifici residenziali.
Sarà necessario, a questo proposito, distinguere le quote di spesa da imputare ad ogni singolo condomino.
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