Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate protocollo n. 196548 del 20 luglio 2021, sono state aggiornate le modifiche al provvedimento approvato in data 12 ottobre 2020, riguardante le istruzioni per la compilazione del modello necessario a comunicare la scelta delle opzioni fiscali alternative per l’usufrutto del Superbonus 110% e di altri bonus casa.
Come sappiamo, per poter beneficiare degli incentivi con la cessione del credito o lo sconto in fattura, è necessario comunicare preventivamente la scelta al Fisco. Lo scopo del provvedimento è quello di aver aggiornato i nuovi modelli per la comunicazione con l’aggiunta delle modifiche in vigore.
Di seguito vediamo quali sono le novità.
Advertisement - PubblicitàSuperbonus, Cessione e Sconto: i provvedimenti di riferimento
Lo sconto in fattura e la cessione del credito sono le opzioni alternative alla Dichiarazione dei Redditi, con le quali è possibile usufruire del Superbonus 110% e di altri 5 bonus casa.
La possibilità di scegliere tali opzioni per beneficiare delle detrazioni fiscali è stata introdotta per la prima volta lo scorso anno, in occasione dell’uscita del maxi incentivo con aliquota al 110%, con il provvedimento n. 283847 dell’8 agosto 2020 del Direttore dell’Agenzia.
In seguito, con il protocollo n. 326047 dello scorso ottobre, il documento iniziale è stato aggiornato con nuove modifiche, per poi essere modificato a sua volta dall’ultimo provvedimento datato 20 luglio 2021.
Advertisement - PubblicitàModifiche al nuovo modello per l’invio della Comunicazione
Ecco tutti gli aggiornamenti apportati al modello “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica”:
- Se si esegue un intervento trainante mirato al consolidamento sismico (Super Sismabonus 110%), per poi effettuare uno dei seguenti interventi trainati – installazione di impianti solari fotovoltaici, installazione di colonnine elettriche, eliminazione delle barriere architettoniche – non è obbligatorio compilare la sezione “ASSEVERAZIONE EFFICIENZA ENERGETICA”.
- Sia nella tabella degli interventi che nella sezione Quadro A “INTERVENTO”, è stato aggiunto come intervento trainato l’eliminazione delle barriere architettoniche.
- I limiti di spesa ottengono una maggiorazione del 50% per alcuni interventi su fabbricati danneggiati da eventi sismici. Per consentire l’individuazione di questi casi, nel campo “Tipologia Immobile” dell’apposito modello di comunicazione, è necessario scrivere “S” (Sisma). In questo caso, la maggiorazione del 50% è valida per tutti gli interventi ammissibili al Superbonus, tranne che per:
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- Intervento di riqualificazione energetica dell’edificio esistente;
- Installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia;
- Intervento di manutenzione straordinaria, restauro e recupero conservativo o ristrutturazione edilizia e intervento di manutenzione ordinaria effettuato sulle parti comuni di un edificio;
- Recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti;
- Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici;
- Installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati;
- Intervento di installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici;
- Isolamento che interessa l’involucro dell’edificio con un incidenza superiore al 25% della superficie per le parti comuni dei condomini;
- Intervento di efficienza energetica finalizzato a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva sulle parti comuni dei condomini;
- Intervento combinato antisismico e di riqualificazione energetica sulle parti comuni dei condomini.