Con una nuova FAQ pubblicata in data 6 giugno 2023 sul sito dell’Agenzia delle Entrate, si torna a parlare del visto di conformità in relazione all’usufrutto del Superbonus e degli altri Bonus Casa per i quali risulta obbligatorio presentare il documento.
In particolare si chiedono qui maggiori chiarimenti per quanto riguarda il visto di conformità “ora per allora”, da presentare nei casi in cui le opzioni alternative alla detrazione siano state esercitate prima che il visto diventasse obbligatorio per tutti i bonus che concedono la scelta delle opzioni.
Approfondiamo di seguito.
Sommario
L’obbligo di presentazione del visto di conformità per i soggetti che optano per l’esercizio delle opzioni alternative (cessione del credito e sconto in fattura) per beneficiare del Superbonus e dei Bonus Casa che concedono la scelta, è stato disposto dal DL n. 157 dell’11 novembre 2021 (cosiddetto “Decreto Anti-Frode”).
Il decreto anti-frode è stato istituito dal Governo Draghi in seguito alla scoperta delle numerose frodi legate alla cessione del credito nell’ambito delle agevolazioni edilizie, e soprattutto in relazione al Superbonus 110% e al Bonus Facciate (approfondisci qui)
Il decreto è stato successivamente abrogato, ma le misure che conteneva sono state poi integrate alla Legge di Bilancio 2022 e, pertanto, sono tutt’oggi in vigore.
Il decreto anti-frode ha stabilito appunto l’obbligo di presentazione del visto di conformità per tutti i contribuenti che scelgono di fruire dei Bonus edilizi mediante le opzioni della cessione del credito e dello sconto in fattura.
Prima del 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore del DL Anti-frode) il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta era obbligatorio esclusivamente per i soggetti che optavano per le opzioni alternative in relazione all’usufrutto del Superbonus 110%.
A partire da tale data, invece, il visto è obbligatorio per tutti quelli che optano per la cessione o lo sconto immediato del credito in relazione a tutti i Bonus Casa che concedono la scelta.
Leggi anche: “Cessione Credito e Sconto Fattura: tutti i bonus che concedono le opzioni”
Advertisement - PubblicitàPer quanto riguarda i soggetti che hanno scelto di esercitare le opzioni alternative prima dell’entrata in vigore degli obblighi spiegati, il DL n. 50 del 17 maggio 2022, all’art. 14 comma 1-bis.2, ha previsto che il cedente (ovvero chi cede il credito) debba acquisire il visto di conformità “ora per allora”.
La nuova FAQ pubblicata dalle Entrate riguarda proprio i casi di questo genere, e spiega in che modo si debba procedere per presentare il visto di conformità “ora per allora” per i beneficiari dei Bonus Casa che ammettono le opzioni alternative.
Si fa presente innanzitutto che il visto di conformità “ora per allora” – a differenza di quello che dev’essere presentato da chi ha esercitato le opzioni a partire dal 12 novembre 2021 – non deve essere trasmesso all’Agenzia delle Entrate.
In questi casi, infatti, l’esercizio delle opzioni alternative è una condizione che è già stata scelta in passato, e quindi, l’invio del visto “ora per allora” non è finalizzato a consentire o meno l’esercizio di cessione e sconto.
Questa tipologia di visto di conformità è finalizzato unicamente a limitare la responsabilità del cessionario (ovvero di chi ha acquistato il credito) – nel caso in cui, da successivi controlli, dovessero emergere operazioni fraudolente in relazione a quel credito.
In sostanza, prima di allora, le frodi sarebbero state imputabili unicamente a chi acquistava il credito. Con la predisposizione del visto “ora per allora”, invece, anche chi ha venduto il credito in principio sarà tenuto a rispondere delle conseguenze in caso di frode.
Per i motivi spiegati, si specifica, “la forma di rilascio del visto di conformità è libera”, ovvero non dovrà essere trasmessa all’amministrazione, ma dovrà essere conservata in caso di futuri controlli.
Advertisement - PubblicitàIl visto di conformità “ora per allora” dev’essere predisposto da un professionista incaricato che sia correttamente abilitato al rilascio del visto e che abbia regolarmente presentato la Comunicazione prevista dall’art. 21 del Decreto n. 164 del 31 maggio 1999.
Il professionista può essere:
In seguito al rilascio del visto, il tecnico dovrà predisporre un ulteriore documento che ne attesti il rilascio. Qui si dovrà indicare il numero di protocollo e il progressivo della comunicazione dell’opzione per la prima cessione del credito o per lo sconto in fattura a cui si riferisce il visto.
Nello stesso documento sarà necessario indicare i seguenti dati:
I soggetti interessati possono richiedere al professionista una copia del documento di attestazione del visto di conformità “ora per allora”.
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