Arrivano nuovi chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate in merito all’opzione della cessione del credito per poter usufruire del Superbonus 110%.
Con la risposta all’interpello n. 369/2021, il Fisco chiarisce che la cessione del credito prevista per l’Ecobonus 110% e il Sismabonus 110% sarà esente da IVA, e che inoltre non ci sarà la necessità di emettere fatture o scontrini.
Vediamo dunque in che modo si procede per beneficiare del Superbonus 110% con l’opzione della cessione del credito.
Sommario
Innanzitutto ricordiamo che la cessione del credito è una misura presente da tempo nell’ordinamento italiano, ma la sua applicabilità è stata estesa a diversi incentivi fiscali con l’arrivo del Superbonus 110%.
Grazie a questa opzione, c’è la possibilità di usufruire dell’incentivo non solo con lo sconto immediato in fattura o con la Dichiarazione dei Redditi in 5 o 4 anni, ma anche cedendo il proprio credito del 110% a terzi soggetti, come fornitori o istituti bancari.
Ma torniamo a noi, e vediamo quali sono le nuove direttive disposte dall’Agenzia delle Entrate per l’utilizzo della cessione del credito per il Superbonus 110%.
Advertisement - PubblicitàL’interpello è stato rivolto alle Entrate da parte di una società di consulenza di imprenditoria e amministrazione-gestionale che opera nell’ambito dei serramenti esterni.
Questa intendeva acquistare da alcuni propri clienti, con rapporto definito da natura contrattuale, i crediti d’imposta da essi ottenuti con il Superbonus 110% per l’esecuzione di interventi volti all’efficientamento energetico e al recupero del patrimonio edilizio.
La società comunica al Fisco l’intenzione di acquistare tali crediti per poi utilizzarli in parte in formula di compensazione con Modello F24, ed in parte cedendoli a sua volta a terzi soggetti, tra cui intermediari finanziari.
L’istante chiede dunque in che modo si debba procedere con l’opzione della cessione del credito con il Superbonus 110% in merito agli adempimenti fiscali e le eventuali imposte da applicare.
Advertisement - PubblicitàL’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 369/2021 chiarisce dunque le modalità di applicazione della cessione del credito con il Superbonus 110%.
Si ricorda innanzitutto che nel DPR n. 633/1972, che istituisce e disciplina l’utilizzo dell’IVA, si stabilisce come la cessione del credito con scopo di finanziamento è un’operazione esente dall’applicazione dell’IVA.
Da tale premessa, il Fisco stabilisce che la cessione del credito corrispondente al Superbonus 110%, che avviene tramite il rilascio di un corrispettivo, non può non essere di natura finanziaria, e dunque gode senza alcun dubbio dell’esenzione da IVA.
Ma l’Agenzia ha approfittato di quest’interpello per chiarire tutti i punti più importanti riguardo all’applicazione della cessione del credito e i relativi adempimenti fiscali.
Si stabilisce che:
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