In riferimento al Superbonus 110%, il tema dei redditi imponibili è sempre stato parecchio complesso da comprendere.
Si, perché se da un lato l’introduzione delle opzioni alternative alla detrazione (ovvero la cessione del credito e lo sconto in fattura) ha inevitabilmente esteso la potenziale platea di beneficiari, ammettendo anche i soggetti incapienti, dall’altro lato c’è sempre la regola che impone la presenza di redditi imponibili per poter usufruire del maxi-incentivo.
Questo significa che l’accesso al Superbonus 110%, in qualunque modo si intenda beneficiarne, è condizionato dall’obbligo di avere un reddito imponibile. Ma attenzione, perché questa regola non è così restrittiva come sembra, e concede infatti di contare come reddito imponibile anche quello fondiario.
Approfondiamo di seguito.
Advertisement - PubblicitàDunque, un soggetto che non possiede un’imposta lorda né un reddito imponibile, ma è proprietario di un abitazione o un terreno in territorio italiano, può accedere al Superbonus 110%?
In presenza di tutti gli altri requisiti, la risposta è sì. Questo perché appunto è possibile considerare come reddito imponibile anche il reddito fondiario derivante dal possesso di un immobile o un terreno in Italia.
È bene chiarire comunque che, anche nel caso in cui il soggetto che intende beneficiare del maxi-incentivo non possieda alcun reddito fondiario, in realtà basterà produrre un reddito imponibile anche di minimo importo, per avere diritto al Superbonus 110%.
Per approfondire, leggi: “Superbonus 110% e redditi imponibili: facciamo chiarezza”
Il caso di cui trattiamo oggi è stato affrontato di recente dall’Agenzia delle Entrate grazie al quesito posto da un contribuente sul portale FiscoOggi.
L’istante afferma appunto di aver acquistato un’unità immobiliare sita all’interno di un edificio condominiale. Egli fa sapere che la delibera assembleare ha deciso di avviare una serie di interventi edilizi ammissibili al Superbonus 110% che riguarderanno l’intero condominio.
Il contribuente afferma di non possedere altri redditi imponibili oltre a quello derivante dall’abitazione acquistata, e chiede dunque se sia possibile partecipare comunque alle spese per gli interventi edilizi e beneficiare della detrazione in base alle quote spettanti.
Advertisement - PubblicitàChiaramente la risposta delle Entrate è affermativa, perché appunto il Superbonus 110% concede di contare come reddito imponibile anche quello fondiario.
Si ricorda inoltre che questo risulterà valido anche nel caso in cui il reddito fondiario derivante dall’immobile fosse esente da tassazione.
Il soggetto potrà dunque partecipare alle spese per gli interventi ammissibili al Superbonus 110% per:
In mancanza di un’imposta lorda, chiaramente, le uniche modalità concesse per accedere al maxi-incentivo sono le opzioni alternative, la cessione del credito e lo sconto in fattura.
Ricordiamo che l’efficacia delle opzioni alternative alla detrazione è stata estesa fino al:
Tuttavia, bisogna tenere a mente anche le nuove stringenti regole introdotte dal Decreto Anti-Frode in merito all’utilizzo delle opzioni alternative, che ha stabilito modalità più severe per le verifiche e i controlli, nonché l’obbligo del visto di conformità per tutti i bonus casa che ammettono la scelta.
Non dimentichiamo inoltre il Decreto Sostegni Ter, in vigore dal 27 gennaio 2022, che ha disposto anche questo una nuova regola da rispettare, ovvero che la cessione del credito d’imposta potrà avvenire esclusivamente la prima volta, dopodiché la vendita non sarà più ammessa e il credito potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione.
Per saperne di più, leggi: “Cessione Credito e Sconto Fattura: nuove regole, cosa cambia”
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