La sera di venerdì 28 maggio 2021 il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo ufficiale del DL Semplificazioni, anche detto “DL Recovery”, perché al suo interno contiene le linee guida di attuazione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Recovery Plan).
Sono numerose le novità introdotte da questo decreto, e alcune di queste sono le stesse già anticipate con la bozza pubblicata il 21 maggio. Altre invece sono state riviste e modificate, e il Superbonus ovviamente è stato uno degli argomenti principali.
Vediamo quali sono i cambiamenti che porterà il nuovo DL Semplificazioni in merito al Superbonus 110%.
Sommario
L’approvazione del DL Semplificazioni o Recovery porta numerose novità riguardo alla misura più attesa tra tutte, il Superbonus 110%.
Come anticipato nella suddetta bozza e confermato dal testo ufficiale del DL Recovery, la maxi-agevolazione è stata notevolmente semplificata nelle procedure.
Per accedere all’incentivo non sarà più necessario dimostrare lo “stato legittimo dell’immobile”. Fino a questo momento, era obbligatorio il certificato che attestasse “l’assenza di violazioni urbanistiche o l’eventuale esistenza di tolleranze costruttive”. E questa è la prima grande novità che velocizzerà di gran lunga i processi di valutazione delle domande.
C’è inoltre un grande cambiamento che riguarda tutta la documentazione per accedere al Superbonus. Finora era necessario presentare più di 30 documenti differenti, ma con le semplificazioni del nuovo decreto basterà la CILA e non servirà la “doppia conformità” urbanistico-edilizia.
Ebbene sì, è tutto vero. La Certificazione di Inizio Lavori Asseverata da questo momento in poi sarà il documento più importante quando si parlerà di Superbonus 110%.
Tutti gli interventi ammessi all’incentivo saranno considerati come “manutenzione straordinaria”, e potranno essere eseguiti previa presentazione della CILA, con la sola eccezione dei lavori che richiedono la demolizione e ricostruzione dell’opera.
Questo cambiamento sarà fondamentale per la riduzione delle tempistiche di accesso all’Ecobonus 110%. Fino ad ora era impossibile ottenere tutti i documenti in un tempo minore di 6-9 mesi. Ad oggi invece per avere la CILA e avviare i lavori basteranno solo 3 mesi.
Advertisement - PubblicitàNella CILA dovranno essere specificati gli estremi del titolo abilitativo che ha concesso la realizzazione dell’immobile d’interesse, oppure del provvedimento che ha legittimato gli interventi.
Per quanto riguarda gli edifici ormai datati, che quindi non possiedono i titoli abilitativi oggi in vigore, basterà attestare che la loro costruzione è stata conclusa prima del 1° settembre 1967.
Alcuni chiarimenti sono doverosi anche per quanto riguarda l’attestazione di “stato legittimo dell’immobile”. È vero che non sarà più necessario presentare documenti che certifichino che l’edificio non è abusivo, tuttavia resterà valido il requisito che impedisce agli abusi edilizi di ottenere il Superbonus 110%.
Come leggiamo nel testo ufficiale del DL Recovery infatti, “resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento”.
In sostanza, il tecnico abilitato che si occupa di firmare le attestazioni non sarà più tenuto a valutare la legittimità delle parti dell’immobile che saranno interessate dagli interventi. Tuttavia, se da successivi controlli dovesse risultare che le parti interessate sono abusive, le irregolarità saranno segnalate e l’accesso al beneficio potrebbe decadere.
Si stabilisce inoltre che l’agevolazione Superbonus 110% potrà essere revocata in caso di:
Riguardo alla platea dei beneficiari effettivamente c’è stata un’estensione, ma non la stessa prevista dalle bozze precedenti.
Si apre la possibilità di usufruire del Superbonus 110% anche per le categorie catastali:
Gli alberghi invece rimangono esclusi dal Superbonus per mancanza di fondi disponibili.
Le categorie sopracitate potranno accedere all’incentivo solo se:
Per quanto riguarda i limiti di spesa per le nuove categorie ammesse, sarà necessario moltiplicare il rapporto tra la superficie complessiva dell’edificio interessato dagli interventi e la superficie di un’unità abitativa calcolata in media. Per conoscere i dati relativi alla superficie media di un’unità è possibile consultare il Rapporto Immobiliare 2021 pubblicato dall’Agenzia delle Entrate.
Advertisement - PubblicitàRimangono invece uguali le disposizioni riguardo gli edifici unifamiliari. Nell’ultima bozza erano stati eliminati gli articoli che imponevano per queste unità il concetto di “indipendenza funzionale” e la presenza di uno o più accessi autonomi dall’esterno.
Niente di tutto questo è andato in porto. Infatti tali punti non sono stati toccati dalle modifiche e rimarranno quindi validi come in precedenza.
Stesso discorso è accaduto con la nuova definizione di impianti. Secondo quando previsto dalle bozze infatti, si apriva alla possibilità di accedere al Superbonus anche in presenza di impianti “mobili”, e quindi non fissi. La modifica non ha trovato approvazione, per cui solo le unità con impianti fissi potranno richiedere il beneficio.
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