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Superbonus 110%: si CILA no conformità, come funziona davvero

Il nuovo DL Semplificazioni/Recovery, come abbiamo potuto vedere, ha comportato una totale rivoluzione nell’applicazione e nell’utilizzo del Superbonus 110%. Vediamo cosa è cambiato

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Il nuovo DL Semplificazioni/Recovery, come abbiamo potuto vedere, ha comportato una totale rivoluzione nell’applicazione e nell’utilizzo del Superbonus 110%.

La platea dei beneficiari è stata estesa, la considerazione degli interventi è stata semplificata, ma il punto che ha destato maggior clamore non poteva che essere la concessione del Governo di poter avviare gli interventi presentando la CILA, ed eliminando la necessità di dimostrare la conformità dell’immobile.

Chiariamo meglio tale punto e vediamo come funzionerà da adesso in poi il Superbonus 110%.

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Superbonus 110%: solo CILA, anche per immobili ante 1967

Il DL n. 77 del 31 maggio 2021 (Semplificazioni/Recovery) ha previsto la revisione totale del comma 13-ter della Legge n. 126 del 13 ottobre 2020.

Nel nuovo 13-ter viene stabilito che tutti gli interventi ammessi al Superbonus 110%, esclusi solo quelli che prevedono la demolizione e la ricostruzione dell’edificio, saranno considerati come “manutenzione straordinaria”.

Saranno quindi realizzabili presentando la CILA, e non sarà più necessario invece presentare l’attestato della doppia conformità urbanistico-edilizia. La cosiddetta “CILA in deroga” non sarà la stessa CILA che abbiamo conosciuto finora, ma un documento differente formulato appositamente per accedere al Superbonus 110%.

Tale certificazione dovrà contenere gli estremi del titolo abilitativo che ha permesso la costruzione dell’edificio, ovvero del Permesso di Costruire odierno, della vecchia concessione edilizia o dell’ancor più vecchia licenza edilizia.

Nel caso in cui l’immobile sia stato realizzato prima del 1967, primo anno in cui è diventato obbligatorio avere il titolo abilitativo (allora licenza edilizia) per poter costruire, il procedimento sarà identico e sempre concesso.

L’unica cosa che cambia è che nella CILA, invece degli estremi del titolo abilitativo, si dovranno riportare gli estremi del provvedimento che attesta che la costruzione è stata realizzata e completata prima del 1° settembre 1967.

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Doppia conformità non si dovrà presentare, ma resta obbligatorio averla

In presenza della CILA, a prescindere dall’anno di costruzione dell’immobile, non ci sarà più la necessità di presentare l’attestazione di stato legittimo prevista dal Testo Unico dell’Edilizia (DPR n. 380/2001). Ovvero, non ci sarà più bisogno di dimostrare la doppia conformità dell’immobile.

Tuttavia, leggiamo nel testo in Gazzetta Ufficiale del DL Semplificazioni/Recovery, “resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento”.

Il che significa che nonostante non sia più necessario ottenere i documenti per attestare la doppia conformità, comunque le autorità potranno svolgere i dovuti controlli e, in caso scoprissero che l’immobile non risulta conforme alle regole previste, avvieranno le procedure per far decadere il beneficio.

Sempre al comma 13-ter del nuovo decreto in vigore dal 1° giugno 2021, si definisce appunto quali sono i motivi per cui il beneficio potrebbe decadere.

Si specifica precisamente che la decadenza del beneficio fiscale potrà avvenire “esclusivamente” se:

  • La CILA non viene presentata;
  • I dati riportati sulla CILA non corrispondono con quelle che sono le vere caratteristiche dell’immobile;
  • Sulla CILA non sono presenti gli estremi del titolo abilitativo riguardante l’immobile (o del provvedimento apposito per le costruzioni realizzate prima del 1967);
  • Sulla CILA sono presenti le attestazioni appena citate, ma i dati non corrispondono al vero.


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TAGS: bonus, cila, dl semplificazioni, recovery, Superbonus, Superbonus 110%

Autore: Redazione Online

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