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Superbonus 110%: sì al fotovoltaico anche se titolari non coincidono

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Il Superbonus 110%, come sappiamo, concede la possibilità di eseguire interventi trainaNTI e trainaTI con detrazione nella misura del 110%. È possibile tuttavia scegliere di beneficiarne anche mediante le opzioni alternative della cessione del credito o dello sconto in fattura.

Tra gli interventi secondari (trainaTI) che possono essere legati a quelli principali, c’è anche l’intervento di installazione dell’impianto fotovoltaico.

Per procedere con l’installazione dell’impianto fotovoltaico, tuttavia, oltre al requisito che impone l’esecuzione di interventi trainaNTI, ce ne sono diversi altri da rispettare. Uno tra i più importanti è quello che impone la stipula di un contratto di RID (Ritiro Dedicato) con il GSE.

Il quesito di oggi riguarda proprio il contratto di RID da stipulare con l’ente gestore dei servizi energetici per accedere al Superbonus 110%. In particolare, ci si domanda se la persona che sostiene le spese per gli interventi debba essere per forza la stessa persona a cui viene intestato il contratto.

La risposta è no, di seguito vediamo perché.

Leggi anche: “Superbonus 110%, contratto fotovoltaico GSE: come fare, cosa sapere

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Superbonus 110%: incongruenza tra titolari di detrazione e contratto

Il caso di cui parliamo è stato affrontato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 545 del 4 novembre 2022.

L’istante rappresenta di essere comproprietario di un’unità immobiliare residenziale che è stata oggetto di interventi ammissibili al Superbonus 110%. Tra i lavori trainaTI eseguiti, si precisa, c’è anche l’installazione di un impianto fotovoltaico nel fabbricato.

Il contribuente afferma che, come previsto dal Decreto Rilancio all’art. 119 comma 7, per l’impianto fotovoltaico è stato stipulato con il GSE il contratto di RID, che prevede che l’energia non auto-consumata o non condivisa per l’autoconsumo debba essere ceduta a favore dell’ente, chiaramente in cambio di un compenso economico.

L’istante sostiene di aver provveduto da solo al pagamento delle fatture e di essere l’intestatario delle stesse, nonché il committente dei lavori eseguiti. Tuttavia, fa sapere che invece l’utenza elettrica e il contratto di RID sono stati intestato all’altro comproprietario dell’unità immobiliare oggetto di interventi, che è anche l’unico soggetto residente all’interno dell’abitazione.

Ciò posto, chiede alle Entrate se il fatto che il soggetto che ha sostenuto le spese non coincida con l’intestatario del contratto di RID possa essere un motivo ostativo ai fini dell’accesso al Superbonus 110%.

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Superbonus 110% e Fotovoltaico: requisiti obbligatori

Il Fisco afferma innanzitutto quanto previsto dalla normativa che regolamenta il funzionamento del Superbonus 110%.

La disposizione prevede che possa usufruire del maxi-incentivo il soggetto che sostiene le spese relative agli interventi, fattore che deve essere dimostrato mediante l’intestazione su fatture o bonifici parlanti.

Il beneficiario dell’agevolazione tuttavia deve anche dimostrare di poter disporre del bene sul quale eseguono gli interventi, in qualità di proprietario assoluto, nudo proprietario, locatario, comodatario, oppure anche come titolare di un diritto reale di godimento o di un contratto di leasing finanziario.

In ogni caso:

  • Il contratto che dimostra che il soggetto che richiede l’incentivo possiede la disponibilità del bene deve risultare regolarmente registrato alla data di avvio dei lavori o, se antecedente, alla data di sostenimento delle spese relative ai lavori;
  • Qualora non dovesse essere il proprietario dell’immobile a richiedere l’accesso al Superbonus 110%, è obbligatorio che il proprietario dia il consenso (scritto e firmato) all’esecuzione dei lavori sul proprio fabbricato (Approfondisci qui).

La normativa prevede inoltre che, qualora i proprietari dell’immobile siano più di uno, e quindi l’immobile risulti essere in comproprietà, non è importante la quota di proprietà che ognuno detiene, l’incentivo spetterà ad ogni comproprietario sulla base delle spese che ha sostenuto e che gli sono rimaste a carico.

Per quanto riguarda l’intervento trainaTO di installazione dell’impianto fotovoltaico, il Fisco fa presente che, come ribadito dal contribuente, c’è l’obbligo di stipulare una specifica tipologia di contratto con il GSE, quella del Ritiro Dedicato.

In base a tale convenzione, il GSE provvede al ritiro commerciale dell’energia che è stata prodotta dall’impianto e che non è stata auto-consumata o condivisa per l’autoconsumo. Oltre a questo, in merito alla stipula di tale contratto, non sono previste ulteriori condizioni da rispettare.

Leggi anche: “Superbonus e fotovoltaico: limite ridotto in base agli interventi, ecco come

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Nessun obbligo di coincidenza tra i titolari

Ciò posto, in merito al caso visto oggi, dove si chiede se la persona che sostiene le spese debba essere la stessa alla quale vengono intestati il contratto dell’utenza e il contratto di RID con il GSE, il Fisco fa presente quanto segue.

La normativa, come abbiamo visto, impone che per accedere al Superbonus 110% per l’intervento trainaTO di installazione del fotovoltaico vengano rispettati i criteri visti sopra, senza ulteriori condizioni.

Non vi è appunto alcuna clausola che impone che il titolare della detrazione debba coincidere con il titolare dell’utenza e, conseguentemente, del contratto di RID.

L’Agenzia delle Entrate ritiene in conclusione che, nel rispetto di tutti gli altri requisiti obbligatori per l’accesso al maxi-incentivo, l’istante possa avere diritto ad usufruire dell’agevolazione per le spese sostenute, a prescindere dal fatto che l’utenza e il contratto di RID siano intestati all’altro comproprietario dell’unità.

Leggi anche: “Superbonus 110% e fotovoltaico: Modello Unico e novità contratto RID



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TAGS: fotovoltaico, Superbonus, Superbonus 110%

Autore: Redazione Online

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