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Superbonus 110% e SAL: chiarimenti su requisiti e tempistiche

Superbonus 110% e SAL: chiarimenti su requisiti e tempisticheSuperbonus 110% e SAL: chiarimenti su requisiti e tempistiche
Ultimo Aggiornamento:

I contribuenti che intendono accedere al Superbonus 110% tramite le opzioni alternative alla detrazione possono scegliere inoltre per il metodo della ripartizione delle spese e dei lavori in SAL.

Si tratta di quel meccanismo che consente di beneficiare dell’incentivo in base a delle precise percentuali di lavoro svolto, suddividendo così in più fasi sia gli interventi che la fruizione del beneficio. Tale opzione è consentita per tutti i Bonus casa che ammettono la scelta della cessione del credito e dello sconto in fattura.

Per saperne di più, leggi: “Superbonus, Bonus Casa e SAL: facciamo chiarezza

Quando si parla di utilizzare il bonus tramite opzioni alternative e tramite la ripartizione in SAL però, chiaramente molti aspetti riguardanti la pratica diventano più complessi, in particolar modo se l’incentivo in questione è il Superbonus 110%.

Approfondiamo di seguito.

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Superbonus 110% e SAL: demo-ricostruzione con lavori energetici

Trattiamo il tema della fruizione del Superbonus 110% tramite opzioni alternative e mediante la ripartizione in SAL con una recente risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate, la n. 53 del 27 gennaio 2022.

L’istante rappresenta di essere proprietaria di due unità immobiliari in categoria A/2. I due immobili sono a schiera e costruiti in aderenza tra loro, ma entrambi dotate di accesso autonomo e funzionalità indipendente.

Fa sapere che entrambe le unità saranno oggetto di interventi edilizi per i quali vorrebbe usufruire del Superbonus 110%. In particolare vorrebbe realizzare, mediante progetto unitario, un intervento di demolizione e ricostruzione di entrambi gli edifici.

A tal proposito, l’istante afferma di aver presentato, in data 29 aprile 2021, una SCIA alternativa al Permesso di Costruire con oggetto appunto l’intervento di demolizione e ricostruzione rientrante nella categoria della ristrutturazione edilizia.

Lo stesso progetto prevede, in seguito alla demolizione, che i due immobili vengano accorpati in un unico edificio, realizzando un’unica unità immobiliare a destinazione residenziale, senza ampliamenti di volumetria.

La donna sostiene infine che, oltre all’intervento Superbonus (ramo Sismabonus 110%) di ristrutturazione edilizia, vorrebbe effettuare anche dei lavori mirati all’efficientamento energetico, e dunque Superbonus (ramo Ecobonus 110%).

Sebbene non specifichi quale tipologia di interventi energetici vorrebbe eseguire, l’istante comunica l’intenzione di beneficiare del maxi-incentivo tramite l’opzione alternativa della cessione del credito e del metodo della ripartizione in SAL.

Domanda quindi al Fisco quale sia la modalità di calcolo della percentuale di 30% di lavori eseguiti e, in particolare, se gli interventi rientranti nel Super Sismabonus 110% debbano essere considerati separatamente a quelli appartenenti al Super Ecobonus 110% ai fini del calcolo dell’intervento complessivo.

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Ecobonus 110% e Sismabonus 110%: il ciclo di SAL è differente

Il metodo della ripartizione in SAL, difatti, prevede che si possano effettuare un massimo di 3 SAL (incluso quello di fine lavori) per ogni intervento complessivo. Inoltre, richiede che ogni SAL si riferisca ad almeno il 30% di lavoro svolto.

Come già spiegato diverse volte dall’Agenzia delle Entrate, i lavori di efficientamento energetico e quelli volti alla riduzione del rischio sismico sono degli interventi completamente differenti. Ciò non solo perché sono finalizzati all’ottenimento di scopi diversi, ma anche per il fatto che sono differenti:

  • I requisiti richiesti per l’accesso all’incentivo;
  • I professionisti che devono asseverare gli interventi e le spese sostenute;
  • La documentazione necessaria per dimostrare la realizzazione degli interventi.

Viene difatti specificato che:

Le due distinte tipologie di interventi (di “efficientamento energetico” e “riduzione del rischio sismico”) richiedono, pertanto, differenti competenze tecniche ai fini dell’asseverazione dell’efficacia degli stessi, nonché del rispetto dei requisiti tecnici e della congruità delle spese.

Per questo motivo, spiega il Fisco:

la verifica dello stato di avanzamento dei lavori, è effettuata separatamente per ciascuna categoria di intervento agevolabile.

In merito invece all’invio della Comunicazione per la scelta delle opzioni alternative, che ricordiamo per quest’anno dovrà essere inviata entro il 29 aprile, si richiede la trasmissione del documento per ogni singolo intervento che si esegue, distinguendo anche quelli trainaNTI da quelli trainaTI.

Leggi anche: “Cessione Superbonus: la Comunicazione per ogni singolo intervento



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TAGS: SAL, Superbonus, Superbonus 110%

Autore: Redazione Online

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