Una società in regime consolidato che effettua lavori edilizi rientranti nel Superbonus 110% ha la possibilità di trasferire lo stesso credito a favore della società consolidante, senza che questo venga considerato come “cessione”.
Una società in regime consolidato che effettua lavori edilizi rientranti nel Superbonus 110% ha la possibilità di trasferire lo stesso credito a favore della società consolidante, senza che questo venga considerato come “cessione”.
Questo significa che il trasferimento del credito d’imposta non sarà valido ai fini del conteggio delle cessioni possibili e si potrà, pertanto, includere una sorta di “passaggio” in più in riferimento alle operazioni di cessione dello stesso credito.
Approfondiamo di seguito.
Sommario
Il punto è stato chiarito di recente dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 45/E del 2 Agosto 2022, e ribadito poi con la risposta ad interpello n. 406 del 3 Agosto 2022.
Il consolidato nazionale è una particolare forma di regime fiscale che prevede che ci sia una società consolidante (o controllante) e delle società consolidate (o controllate).
Le società che aderiscono al consolidato hanno la possibilità di usufruire di un regime di tassazione “di gruppo”, in quanto il reddito complessivo IRES viene determinato considerando la base imponibile di tutte le società partecipanti.
Il reddito complessivo del gruppo dovrà appunto essere determinato dalla società consolidante, mediante il calcolo della somma algebrica delle basi imponibili risultanti dalla dichiarazione dei redditi di ciascuna delle consolidate.
Advertisement - PubblicitàIn entrambi i documenti di cui sopra, si parla delle società in regime di consolidato in relazione all’usufrutto del Superbonus 110%.
In particolare, si vorrebbe sapere se le società aderenti allo stesso consolidato possano procedere al trasferimento del credito d’imposta maturato con il Superbonus 110% a favore della controllante o delle altre società controllate, senza che tale passaggio sia considerato come “prima cessione”.
La risposta delle Entrate è positiva, come era già stato chiarito con la risposta ad interpello n. 133 del 2 Marzo 2021. Qui in realtà il quesito era riferito ai bonus casa Ecobonus e Sismabonus, ma quanto concesso risulta valido anche in relazione al Superbonus 110%.
Le società aderenti ad un gruppo consolidato possono quindi trasferire il credito maturato con il Superbonus a favore delle società dello stesso gruppo, senza considerare il trasferimento come una cessione.
L’operazione è valida anche qualora una delle società abbia maturato un valore complessivo di crediti d’imposta tanto elevato da non aver modo di utilizzarli autonomamente, come è accaduto nel caso presentato nella risposta ad interpello n. 406 di cui sopra.
Ma non è finita qui. Il trasferimento dei crediti all’interno del consolidato è possibile anche se quel credito deriva da un precedente acquisto che una delle società ha acquistato da terzi, come invece è stato richiesto nella Risoluzione citata.
In sostanza, se una società controllata acquista un credito d’imposta derivante da Superbonus da un soggetto che ha usufruito del maxi-incentivo mediante la cessione, la società potrà in seguito trasferire il credito alla controllante o alle altre controllate.
L’Agenzia delle Entrate precisa infatti come questi casi non siano da considerare come cessioni del credito ma più come operazioni di “trasferimento di una posizione soggettiva alla fiscal unit che rileva ai soli fini della liquidazione dell’imposta sul reddito delle Società”.
Attenzione, si precisa che il trasferimento dei crediti d’imposta è consentito:
La società controllata può quindi legittimamente trasferire il credito alla consolidante, nei limiti della quota utilizzabile e dell’IRES dovuta, senza tener conto delle limitazioni sul numero di cessioni imposte dall’art. 121 del Decreto Rilancio.
Nel caso in cui invece il trasferimento riguardi, come acquirente o venditore, una società che pur appartenendo al gruppo, non risulti consolidata, allora l’operazione sarà considerata come una prima cessione del credito e sarà soggetta ai limiti imposti dalla normativa.
Advertisement - PubblicitàNella Risoluzione delle Entrate vengono chiarite anche le modalità di utilizzo dei crediti d’imposta, nonché le specifiche modalità operative con cui effettuare la compensazione.
La società controllante potrà utilizzare i crediti delle società controllate in compensazione direttamente dal cassetto fiscale delle stesse, predisponendo il modello F24 e trascrivendo il valore “62” alla voce “codice identificativo”. Tale valore rappresenta appunto i casi in cui il credito utilizzato in compensazione derivi da dichiarazioni o istanze riferite a soggetti diversi da quello che li sta effettivamente utilizzando.
In particolare, la Società consolidante dovrà compilare l’F24 come segue.
Nella sezione “CONTRIBUENTE”:
Sempre la società controllante dovrà inoltre compilare il modello CNM (Consolidato Nazionale e Mondiale), come segue:
La società consolidata dovrà, a sua volta, compilare il modello REDDITI SC (Società di Capitali), indicando nel Quadro GN “Determinazione del reddito complessivo ai fini del consolidato”, alla Sezione III “Eccedenze d’imposta diverse dall’IRES trasferite al consolidato”:
L’Agenzia delle Entrate fa presente infine che i crediti d’imposta derivanti dal Superbonus 110% e oggetto di trasferimento nell’ambito del consolidato – pur non essendo crediti d’imposta concessi a favore delle imprese (e quindi non siano indicabili all’interno del Quadro RU del modello Redditi SC) – ne conservano le stesse caratteristiche.
Questo in quanto si tratta di crediti concessi nell’ambito della natura “agevolativa”, il cui importo complessivamente utilizzabile viene stabilito e stanziato in principio all’interno di appositi capitoli di spesa del bilancio dello Stato.
Per questo motivo, anche nel regime del consolidato, come in tutti gli altri casi, si applica quanto stabilito dal Decreto Rilancio all’art. 121, comma 3, ovvero:
“I crediti d’imposta di cui al presente articolo sono utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 Luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d’imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.”
Il periodo successivo specifica poi espressamente che non si applicano i limiti relativi alla compensazione:
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