La novità sull’IVA indetraibile per i soggetti passivi IVA che intendono usufruire del Superbonus 110%, fino a poco tempo fa era solo una proposta. Oggi invece tale concessione è diventata effettiva con l’approvazione in definitiva del Decreto Sostegni BIS.
La novità sull’IVA indetraibile per i soggetti passivi IVA che intendono usufruire del Superbonus 110%, fino a poco tempo fa era solo una proposta. Oggi invece tale concessione è diventata effettiva con l’approvazione in definitiva del Decreto Sostegni BIS.
La modifica, contenuta nell’emendamento approvato 6.0.174 alla legge di conversione, va a cambiare ancora una volta il testo dell’art. 119 del Decreto Rilancio.
Da ora in poi, per quanto riguarda gli interventi che beneficiano del maxi-incentivo, i soggetti passivi IVA avranno la possibilità di includere nella detrazione anche l’Imposta sul Valore Aggiunto.
Approfondiamo di seguito.
Advertisement - PubblicitàSi aggiunge un nuovo articolo alla normativa che regolamenta l’applicazione del Superbonus 110%. Con l’art. 6-bis della legge di conversione, si integra infatti all’art. 119 del Decreto Rilancio il nuovo comma 9-ter.
Il testo del nuovo comma porta grandi novità per quanto riguarda appunto l’IVA indetraibile per i soggetti passivi. Ecco quanto stabilito:
“L’articolo 6-bis […] inserisce l’IVA non detraibile, anche parzialmente, relativa alle spese per gli interventi realizzati tra le spese ammissibili ai fini del Superbonus. In particolare, la disposizione stabilisce che l’imposta sul valore aggiunto non detraibile dovuta sulle spese rilevanti ai fini del Superbonus si considera nel calcolo dell’ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente.”
Come possiamo appurare, a prescindere dalla rilevazione contabile, sarà possibile includere anche l’IVA tra le spese ammissibili al Superbonus 110%.
Advertisement - PubblicitàCom’è ovvio che sia, tale novità non interessa i soggetti privati, per i quali è sempre stato possibile detrarre l’IVA in relazione al beneficio degli incentivi statali. Questo perché si tratta di un costo che è sempre a carico del contribuente.
Per i soggetti passivi IVA invece si tratta di una concessione notevole, e del tutto nuova. Infatti, in merito alle agevolazioni fiscali, è raro che ai soggetti passivi IVA si consenta di includere l’imposta tra le spese ammissibili alla detrazione. Generalmente, per i passivi IVA, l’imposta è sempre indetraibile.
Non sarà più così però per i beneficiari passivi IVA che intendono accedere al Superbonus 110%. Solo per quanto riguarda il maxi-incentivo, l’IVA esposta in fattura potrà essere considerata valida ai fini delle spese ammesse all’agevolazione.
Questo include i casi di indetraibilità oggettiva, ovvero quando per l’acquisto di beni o servizi è specificatamente indicata dalla legge l’impossibilità di includere l’IVA tra i costi per i soggetti passivi.
Allo stesso modo, avranno la possibilità di rendere l’imposta detraibile ai fini del Superbonus anche i soggetti passivi che optano per la dispensa dagli adempimenti IVA, per i quali normalmente è impossibile includere l’imposta tra le spese detraibili.
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