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Superbonus 110%: IVA indetraibile e “pro-rata”, ci sono novità

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Quando si sceglie di usufruire del Superbonus 110% tramite l’opzione alternativa dello sconto in fattura, in caso di applicazione del “pro-rata”, l’opzione potrà essere esercitata solo per l’importo al netto dell’IVA.

L’Agenzia delle Entrate ha di recente chiarito il punto in risposta al quesito di un contribuente, che chiede inoltre spiegazioni in merito al calcolo dell’IVA indetraibile e alla possibilità di integrare l’IVA al calcolo delle spese detraibili anche in riferimento agli altri Bonus Casa.

Approfondiamo di seguito.

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Superbonus 110%: IVA indetraibile, sconto in fattura e “pro-rata”

Il tema di oggi è stato affrontato dal Fisco con la risposta ad interpello n. 118 del 15 marzo 2022.

Qui l’istante chiede appunto chiarimenti riguardo alle modalità di calcolo e quantificazione della quota di IVA indetraibile che è possibile considerare nel calcolo dell’ammontare complessivo delle spese ammissibili al Superbonus 110%.

La possibilità di integrare l’IVA alle spese detraibili è prevista difatti dal Decreto Rilancio, art. 119, comma 9-ter.

Per approfondire, leggi: “Superbonus 110%: IVA indetraibile diventa detraibile

In questo caso specifico però, l’istante chiede di sapere in che modo si debba considerare tale possibilità quando il Superbonus 110% viene esercitato con l’opzione dello sconto in fattura e con l’applicazione del sistema “pro-rata”.

Il “pro rata” è un’opzione prevista dal DPR n. 633 del 26 ottobre 1972, all’art. 19, comma 5, dedicata a chi con la propria attività esercita sia operazioni che danno diritto alla detrazione, sia operazioni esenti ai sensi dall’imposta, di cui all’art. 10 dello stesso DPR.

In questi casi, per tali contribuenti, la detrazione potrà essere esercitata esclusivamente in misura proporzionale alla prima categoria di operazioni (ovvero quelle che danno effettivamente diritto alla detrazione da IVA), e la percentuale di detrazione spettante si determinerà in base alle modalità previste dall’art. 19-bis.

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Sconto in fattura e “pro-rata”: sconto parziale e conguaglio a fine anno

L’Agenzia delle Entrate spiega quindi la procedura da seguire per i casi in cui il Superbonus 110% si esercita con lo sconto in fattura, in merito alla determinazione dell’IVA con l’applicazione del “pro-rata”.

Viene specificato che i contribuenti interessati dai suddetti riferimenti potranno esercitare l’opzione dello sconto in fattura per le spese Superbonus solo fino all’importo dovuto al netto dell’IVA.

L’imposta sul valore aggiunto dunque inizialmente non sarà inclusa nello sconto, e la ditta applicherà dunque una sorta di “sconto parziale”.

In merito all’IVA indetraibile che è rimasta a carico del contribuente (determinata in base alla percentuale di detrazione dell’anno di riferimento), egli potrà portare in detrazione l’importo dell’imposta pagata direttamente con la dichiarazione dei redditi relativa a quell’anno.

Ciò in quanto la normativa che disciplina il sistema del “pro-rata” prevede che:

Nel corso dell’anno la detrazione (è) provvisoriamente operata con l’applicazione della percentuale di detrazione dell’anno precedente, salvo conguaglio alla fine dell’anno. I soggetti che iniziano l’attività operano la detrazione in base ad una percentuale di detrazione determinata presuntivamente, salvo conguaglio alla fine dell’anno.

In base a tale procedura dunque, anche in questo caso, al momento dell’emissione delle fatture l’IVA indetraibile viene calcolata solo in forma provvisoria, per poi essere definitivamente quantificata al momento della dichiarazione dei redditi annuale.

L’Agenzia delle Entrate determina quindi definitivamente che, se un contribuente intende usufruire del Superbonus 110% mediante lo sconto in fattura e applicando il “pro rata”, “a fronte delle spese ammesse al Superbonus, l’opzione per lo sconto in fattura potrà essere esercitata solo fino all’importo del corrispettivo dovuto al netto dell’Iva.

Viene inoltre specificato che la possibilità di detrarre l’IVA indetraibile è concessa esclusivamente per le spese relative agli interventi ammissibili al Superbonus 110%. Mentre non è applicabile alle spese riferibili a tutti gli altri Bonus Casa.

Leggi anche: “Superbonus 110% e Bonus Casa: i nuovi massimali di spesa dal 15 Aprile



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TAGS: interpello 118, iva, Superbonus, Superbonus 110%

Autore: Redazione Online

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