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Superbonus 110%: i massimali di spesa per tutti gli interventi

Quando si intende usufruire del Superbonus 110% compiendo più interventi nella stessa unità abitativa (o condominio), i massimali di spesa che è possibile detrarre vengono cumulati componendo un unico limite massimo.

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Quando si intende usufruire del Superbonus 110% compiendo più interventi nella stessa unità abitativa (o condominio), i massimali di spesa che è possibile detrarre vengono cumulati componendo un unico limite massimo.

Per ogni tipo di intervento, che sia esso trainante o trainato, esiste infatti un preciso limite di spesa che può essere portato in detrazione (o scontato in fattura o ceduto tramite credito). Nel momento in cui però gli interventi sono diversi, e quindi comprendono massimali diversi, questi importi vanno a cumularsi creando un solo massimale comune.

Vediamo quali sono i massimali di spesa concessi per ogni tipo di intervento edilizio ammesso al Superbonus 110%.

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Superbonus 110%: i massimali per gli interventi “trainanti”

Le tabelle che indicano i massimali di spesa vengono mostrate a partire da pag. 29 della Guida al Superbonus 110% dell’Agenzia delle Entrate.

Iniziamo con gli interventi cosiddetti “trainanti”, ovvero quelli che possono essere anche essere eseguiti da soli. Di seguito i massimali di spesa a seconda degli interventi.

Per l’intervento di isolamento termico delle superfici (coibentazione):

  • 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari e per le unità funzionalmente indipendenti;
  • 40.000 euro, per i condomini composti da 2 a 8 unità immobiliari. L’importo va moltiplicato per ogni unità presente in condominio;
  • 30.000 euro, per i condomini composti da più di 8 unità immobiliari. Anche qui, la cifra si dovrà moltiplicare in base al numero delle unità.

In merito all’intervento di sostituzione dell’impianto di climatizzazione esistente con uno più energeticamente efficiente:

  • 30.000 euro, per gli immobili unifamiliari o unità funzionalmente indipendenti;
  • 20.000 euro, da moltiplicare per ogni appartamento, per i condomini che contano fino a 8 unità immobiliari;
  • 15.000 euro, da moltiplicare per il numero delle unità, per i condomini composti da più di 8 unità abitative.

Per gli interventi volti all’adeguamento antisismico dell’edificio o all’acquisto di un immobile antisismico:

  • 96.000 euro è il massimale previsto per ogni beneficiario che intende effettuare lavori antisismici. Nel caso di un condominio, il limite andrà moltiplicato per il numero delle unità abitative;
  • 96.000 euro, allo stesso modo, è anche il limite previsto per chi intende acquistare una casa realizzata con criteri antisismici come previsto dal Sismabonus Acquisti.

Per maggiori informazioni sul bonus leggi anche “Superbonus 110%: la guida completa del 2022“;

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I massimali per gli interventi “trainati”

Passiamo dunque agli interventi “trainati”, ovvero quelli che per essere eseguiti necessitano di essere accostati ad uno degli interventi edilizi visti sopra. Di seguito i massimali.

Per quanto riguarda l’installazione di impianti solari fotovoltaici, il limite detraibile previsto è pari a 48.000 euro. In ogni caso, non sarà accettata una spesa superiore a 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale.

Il Superbonus 110% dà inoltre la possibilità di eseguire, congiuntamente all’installazione del fotovoltaico, anche l’installazione di sistemi di accumulo integrati. Tale spesa avrà un massimale a parte, che ovviamente sarà cumulato con quello previsto dagli altri interventi, ed è pari indicativamente a 48.000 euro. In ogni caso, la spesa non dovrà superare i:

  • 2.400 euro, per ogni kW di potenza nominale dell’impianto;
  • 1.000 euro, per ogni kWh di capacità del sistema di accumulo.

In merito invece all’intervento legato all’installazione di colonnine di ricarica per i veicoli elettrici, il limite detraibile con il Superbonus 110% sarà di:

  • 2.000 euro per colonnina, per gli immobili unifamiliari o le unità funzionalmente indipendenti;
  • 1.500 euro per colonnina, per i condomini che installano fino a 8 colonnine;
  • 1.200 euro per colonnina, per i condomini che installano più di 8 colonnine.

In merito agli interventi atti ad abbattere le barriere architettoniche, il massimale previsto è pari a 96.000 euro. Importo che, come sempre, per i condomini dovrà essere moltiplicato per ogni unità immobiliare.

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Per più interventi, i massimali si sommano

I massimali di spesa sono cumulabili a seconda degli interventi che si intendono svolgere. Nel caso in cui si volesse procedere all’installazione di un impianto fotovoltaico, lo si potrebbe fare solamente eseguendo questo intervento congiuntamente ad un altro intervento trainante.

Dunque, ad esempio, volendo eseguire la coibentazione del 25% della Superficie disperdente lorda e in concomitanza anche l’installazione del fotovoltaico con impianto di 3 kW nell’edificio, basterà sommare le cifre dei massimali concessi.

Nel caso di un immobile indipendente, l’intervento di coibentazione concede un massimo di 50.000 euro, mentre la cifra massima detraibile per il fotovoltaico è pari a 7.200 euro (2.400 per ogni kW). Sommando i due importi, gli interventi si potranno eseguire con un massimale di spesa totale pari a 57.200 euro.

Per maggiori informazioni sul bonus leggi anche “Superbonus 110%: la guida completa del 2022“;



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TAGS: bonus, condominio, detrazione, limite spesa, massimale, sconto in fattura, spesa, Superbonus, Superbonus 110%, trainante, trainato

Autore: Redazione Online

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