La Guida Completa al Superbonus 110% è stata aggiornata a Settembre 2021. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul maxi-incentivo con aliquota al 110%
Il Superbonus 110%, ormai lo sappiamo, è un incentivo che avrà validità provvisoria e che, fin dalla sua nascita, è sempre stato in continuo mutamento.
Per questo motivo, periodicamente, l’Agenzia delle Entrate aggiorna sul suo sito la guida completa al funzionamento del Superbonus 110%, con tutti i dati, i provvedimenti, le modifiche e i vari atti ufficiali che si susseguono nel tempo, e che vanno a cambiare le modalità di applicazione del maxi-incentivo.
Fino a poco tempo fa, l’ultima guida completa sul Superbonus 110% pubblicata dall’Agenzia delle Entrate risaliva a Febbraio 2021.
Ad oggi invece, la Guida Completa al Superbonus 110% è stata aggiornata a Settembre 2021. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul maxi-incentivo con aliquota al 110%.
Leggi anche: “Superbonus 110%: nuove scadenze, tutte le modifiche 2022-2025“;
Sommario
Il Superbonus 110% è una maxi-detrazione introdotta in forma sperimentale dal Governo Conte II con il Decreto Rilancio nel maggio 2020.
La pandemia da Covid-19, come sappiamo, ha messo in ginocchio l’economia italiana per un lungo periodo di tempo. Il maxi-incentivo fu ideato proprio come motore principale della strategia di ripresa, al fine di favorire il rilancio del lavoro, delle imprese, dei cantieri, e in generale del settore edile, così che ciò potesse fare da spinta per la ripresa economica generale dell’intero Paese.
Con queste premesse, il Governo di allora ha pensato quindi di prendere gli incentivi Ecobonus e Sismabonus che erano già in vigore, e concedere, sulla base di questi, delle detrazioni potenziate al 110%.
Tutto ciò ha portato all’ideazione di una nuova forma strutturale per quanto riguarda il maxi-incentivo, che è del tutto differente da qualsiasi altra detrazione già esistente in precedenza.
Tra le tante novità, abbiamo potuto vedere l’invenzione di lavori trainanti e trainati, l’introduzione di opzioni fiscali alternative quali la cessione del credito e lo sconto in fattura, la possibilità di utilizzare la ripartizione in SAL, nonché l’ideazione di nuove certificazioni specificamente rivolte solo all’usufrutto del Superbonus 110%.
Vediamo a questo punto come funziona il Superbonus 110% e chi sono i beneficiari che possono accedervi.
Advertisement - PubblicitàIl Superbonus 110% prevede la possibilità di eseguire interventi cosiddetti “Trainanti e Trainati”.
Gli interventi “trainanti” sono quelli principali, che possono essere eseguiti da soli, ma che possono anche essere integrati con l’aggiunta dei lavori “trainati”, ovvero secondari.
Gli interventi principali che si possono svolgere sono:
Gli interventi trainati invece sono i seguenti:
Gli interventi trainati si potranno eseguire solo congiuntamente agli interventi trainanti. Il che significa che la data di inizio e la data di fine dei lavori secondari dovranno risultare rientranti tra la data di inizio e la data di fine dei lavori principali.
Requisiti fondamentali per poter accedere al Superbonus sono:
Al fine di dimostrare i miglioramenti prestazionali, sarà necessario presentare:
Esistono dei casi in cui non è necessario presentare l’APE Pre-Interventi, seppure rimanga obbligatorio presentare sempre quella Post-Interventi.
Ciò è concesso solo nel caso in cui si applichi il Superbonus 110% agli edifici collabenti (unità F/2), ovvero alle unità inagibili e fatiscenti, che risultano sprovviste:
Gli edifici collabenti potranno usufruire dell’incentivo anche se non sono dotati di impianto di riscaldamento e anche senza presentare l’APE Pre-Interventi, purché:
Riguardo invece all’asseverazione necessaria per dimostrare i miglioramenti dal punto di vista sismico, questa dovrà essere presentata obbligatoriamente in allegato alla richiesta del titolo edilizio che il beneficiario deposita presso gli uffici comunali.
Un’asseverazione presentata in ritardo sarà accettata solo se, di conseguenza all’aggiornamento della classificazione del rischio sismico di aprile 2021, l’immobile è passato dalla Zona 4 alla Zona 3 del rischio sismico. Ovvero, se al momento della richiesta del titolo edilizio l’edificio non poteva beneficiare dell’incentivo, mentre ora può farlo.
Ricordiamo infatti che il Sismabonus (sia ordinario che al 110%), così come il Sismabonus Acquisti (ordinario e al 110%), sono concessi unicamente per gli immobili ubicati nelle Zone di rischio 1, 2, 3. Mentre la Zona 4 è esclusa.
Solo in questi casi si concede di presentare l’asseverazione sismica in un momento successivo rispetto alla richiesta del titolo edilizio. Ma comunque l’asseverazione dovrà essere presentata:
Per approfondire: “Superbonus 110% e asseverazione tardiva: novità e ultimi chiarimenti”, “Superbonus e Sismabonus Acquisti: asseverazione sismica, occhio alle scadenze”
Advertisement - PubblicitàPossono fare richiesta di accesso al Superbonus 110% le seguenti categorie di beneficiari:
Attenzione, c’è da chiarire che le persone fisiche (Punto 2), solo per quanto riguarda gli interventi volti all’efficientamento energetico, possono fruire del beneficio esclusivamente su un numero massimo di 2 unità.
Possono accedere al Superbonus 110% gli immobili di qualsiasi categoria catastale, a patto che, a fine lavori, risultino accatastate come residenziali, e che dunque abbiano scopo abitativo.
Sono esclusi gli immobili che, a fine lavori, risultano accatastati in categoria:
Il Superbonus 110% consente di portare in detrazione fino al 110% delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi ammissibili.
Il maxi-incentivo può essere utilizzato secondo 3 modalità differenti:
Le due opzioni alternative alla detrazione, ovvero la cessione e lo sconto, consentono anche agli incapienti IRPEF di beneficiare del Superbonus 110%, nonché di altri 5 Bonus Casa, che ammettono anche questi la scelta.
Attenzione però, perché per avere accesso al maxi-incentivo, sarà necessario possedere un reddito imponibile, anche minimo. Sarà valido anche il reddito fondiario derivante da un immobile o un terreno posseduto in Italia.
Leggi anche: “Superbonus 110% e redditi imponibili: facciamo chiarezza”
Tutto ciò, lo ricordiamo, consente anche ai soggetti non residenti in territorio italiano di beneficiare del maxi-bonus.
Scegliendo le opzioni alternative alla detrazione inoltre, si aprirà la possibilità di fare anche una seconda scelta. Ovvero, di usufruire dell’incentivo attraverso la ripartizione in SAL (Stati Avanzamento Lavori).
Si tratta di una modalità che consente da subito di monetizzare l’incentivo, in quanto la richiesta di accesso al bonus potrà essere inviata nel momento in cui si è raggiunto il primo 30% di lavori eseguiti.
A quel punto, ogni SAL avrà una validità a sé, e si riferirà ad interventi e spese relative ad una sola parte di lavoro eseguito. Ogni SAL dovrà riferirsi almeno al 30% di lavoro effettuato, e non si potranno costituire più di due SAL per ogni intervento complessivo, oltre a quello da redigere obbligatoriamente a fine lavori.
Per approfondire l’argomento, leggi: “Superbonus, Bonus Casa e SAL: facciamo chiarezza”
Advertisement - PubblicitàOgni intervento ammissibile al Superbonus 110% prevede ovviamente dei massimali di spesa da portare in detrazione.
I tetti di spesa differiscono non solo in riferimento ai diversi interventi, ma anche in base alla tipologia di edificio che sarà oggetto dei lavori edilizi.
Ecco i massimali di spesa per gli interventi Trainanti:
I massimali di spesa validi invece per i principali interventi Trainati sono:
Per saperne di più, leggi: “Superbonus 110%: i massimali di spesa per tutti gli interventi”
Advertisement - PubblicitàIl Superbonus 110% può essere beneficiato non solo dal diretto proprietario dell’immobile oggetto di interventi.
Infatti, per poterne usufruire è necessario che il beneficiario abbia anche solo un rapporto di possesso o detenzione con il fabbricato. Saranno ammesse infatti tutte le richieste idonee inviate da:
Esistono solo due requisiti fondamentali che devono essere rispettati da chi intende beneficiare del Superbonus 110% pur non essendo diretto proprietario dell’immobile, e sono:
La richiesta del Superbonus dovrà essere inviata mediante la registrazione al portale di ENEA, ente che gestisce l’incentivo.
Ricordiamo che, a partire dal 1° ottobre 2021, sarà possibile accedere al portale e inviare le pratiche relative alle detrazioni fiscali solamente tramite SPID.
Alla richiesta dell’incentivo sarà necessario allegare tutta una serie di documenti, che dovranno essere asseverati da un tecnico abilitato attraverso il visto di conformità.
Attenzione, qui non si parla della certificazione necessaria a dimostrare che l’edificio rispetta la doppia conformità urbanistico-edilizia, ma del visto di conformità necessario ad attestare che sia gli interventi eseguiti che i documenti presentati, consentono al beneficiario l’accesso al Superbonus 110%.
Ricordiamo infatti che, con la “revisione” apportata all’applicazione del maxi-bonus dal DL Semplificazioni BIS, non sarà più necessario presentare il visto di doppia conformità se gli interventi non comprendono la demolizione e la ricostruzione dell’edificio.
Sarà sufficiente infatti dimostrare la validità del titolo abilitativo presentando la CILAS (o CILA Superbonus), il nuovo documento obbligatorio dal 5 agosto, e realizzato appositamente per le pratiche relative al maxi-incentivo.
Clicca qui per conoscere tutta la documentazione necessaria per accedere al Superbonus 110%.
Advertisement - PubblicitàRicordiamo che in merito alle scadenze del Superbonus 110% ci sono delle recenti novità. Il Governo infatti ha da poco fatto sapere che il maxi-incentivo sarà rinnovato, e sarà possibile usufruirne sicuramente almeno fino al 2023.
I termini e le scadenze attualmente in atto sono:
Ricordiamo infine che anche la possibilità di scegliere le opzioni alternative alla detrazione, quali la cessione del credito o lo sconto in fattura, è stata anch’essa estesa al 2022.
Attualmente sarà possibile usufruirne per le spese sostenute:
Chi intende beneficiare delle detrazioni fiscali optando per le opzioni alternative, dovrà inviare l’apposita Comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese.
Esclusivamente per l’anno 2021, e quindi per le spese sostenute nel 2020, il termine per l’invio della comunicazione è stato spostato al 15 aprile.
Leggi anche: “Superbonus 110%, proroga 2023: assegnazione risorse e nuovi obiettivi”
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