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Superbonus 110% esteso: elenco completo misure e Comuni interessati

Con l’entrata in vigore del DL n. 61 del 1° giugno 2023, sono state disposte numerose misure finalizzate a fronteggiare l’emergenza alluvione, tra cui l’estensione del Superbonus 110% fino al 31 dicembre 2023.

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Con l’entrata in vigore del DL n. 61 del 1° giugno 2023, sono state disposte numerose misure finalizzate a fronteggiare l’emergenza alluvione, tra cui l’estensione del Superbonus 110% fino al 31 dicembre 2023.

Il decreto prevede anche la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari che sarebbero dovuti scadere tra il 1° maggio e il 31 agosto del 2023. Sospesi inoltre i versamenti in tema di contributi previdenziali e assistenziali, nonché i pagamenti dei premi assicurativi e delle cartelle di pagamento delle somme a debito.

Attenzione, si dispone comunque che molte delle somme sospese dovranno essere corrisposte, in un’unica soluzione, entro la data del 20 novembre 2023.

Di seguito vediamo nello specifico le misure previste e l’elenco di tutti i Comuni che hanno diritto a fruirne.

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Decreto Alluvione: Superbonus 110% esteso, tutti i termini sospesi

Il nuovo decreto-legge, in vigore dal 2° giugno, stabilisce dunque la proroga del Superbonus 110% fino al 31 dicembre 2023 a favore dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali a partire dal 1° maggio 2023.

Le misure d’urgenza interessano in particolare diversi comuni ubicati nelle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana. Attenzione, le sospensioni possono tuttavia essere fruite solo dai contribuenti che, per la data del 1° maggio, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori interessati.

Si dispone nello specifico la sospensione dei seguenti termini in scadenza dal 1° maggio al 31 agosto 2023:

  • Versamenti tributari;
  • Termini legati agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l’assicurazione obbligatoria;
  • Versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del DPR n. 600 del 29 settembre 1973;
  • Trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all’IRPEF;
  • Versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione;
  • Termini degli adempimenti tributari a favore dei soggetti con residenza, sede legale o operativa sita nei territori oggetto del decreto;
  • Termini degli adempimenti – relativi ai rapporti di lavoro verso le PA – a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori interessati dalle calamità, anche per conto di aziende e clienti che invece non operano all’interno dei territori interessati;
  • Versamenti e adempimenti previsti per l’adesione a uno degli istituti di Definizione Agevolata di cui alla Legge di Bilancio 2023, art. 1, commi da 153 a 158, da 166 a 226, 232, 233, 235, 237, 241, 243 lettera a), 250;
  • Termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere, degli avvisi di pagamento, dei termini di pagamento delle rate, degli importi sospesi e non pagati relativi all’energia elettrica, al gas (inclusi gas diversi dal gas naturale), all’acqua e ai rifiuti urbani.

Per quanto riguarda i versamenti tributari e delle ritenute alla fonte, tutti i pagamenti sospesi dovranno essere pagati, in un’unica soluzione, entro il 20 novembre 2023. Gli adempimenti diversi dai versamenti dovranno rispettare la stessa data.

Le cartelle di pagamento e i versamenti sospesi inerenti ad ingiunzioni e atti riprendono invece a decorrere dalla fine del periodo di sospensione, ovvero dal 1° settembre 2023.

Per le fatture, le bollette di energia e gas, acqua e rifiuti urbani, si concede un ritardo massimo per il pagamento – senza applicazione di sanzioni – non superiore a 6 mesi a partire dal 1° maggio 2023.

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Superbonus 110% esteso al 31 dicembre: tutte le novità

Il Superbonus 110% viene esteso per le spese che si sostengono fino al 31 dicembre 2023 a favore di tutti i territori interessati dal decreto, per i soggetti elencati dal Decreto Rilancio all’art. 119, comma 8-bis, secondo periodo.

Sono quindi interessati dalla proroga del Superbonus 110% solo i soggetti di cui al comma 9, lettera b), ovvero le persone fisiche al di fuori di impresa, arti o professioni che hanno eseguito interventi su unità immobiliari.

La proroga interessa unicamente i soggetti che per la data del 30 settembre 2022 hanno eseguito almeno il 30% dei lavori previsti nell’intervento complessivo. Leggi anche: “Superbonus 110%: requisiti e documenti per dimostrare il 30% dei lavori

Questi generalmente possono usufruire ancora del Superbonus nella misura del 110% fino alla data del 30 settembre 2023. I soli territori interessati dalle emergenze alluvione di cui al decreto in oggetto potranno invece beneficiare del 110% per le spese che sostengono fino al 31 dicembre 2023.

Qui è possibile consultare l’elenco completo di tutti i Comuni, territori e frazioni che sono interessati dalle misure di emergenza disposte dal decreto in oggetto.

EMILIA ROMAGNA
PROVINCIA COMUNE CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE
FE ARGENTA Limitatamente alla frazione di Campotto e Lavezzola
BO BOLOGNA Paleotto
BO BORGO TOSSIGNANO Tutto il territorio comunale
BO BUDRIO Limitatamente alle frazioni di Prunaro, Vedrana e Vigorso
BO CASALFIUMANESE Tutto il territorio comunale
BO CASTEL DEL RIO Tutto il territorio comunale
BO CASTEL GUELFO DI BOLOGNA Limitatamente alla località di capoluogo ovest
BO CASTEL MAGGIORE Limitatamente alle frazioni di Castello
BO CASTEL SAN PIETRO TERME Limitatamente alle frazioni di Gaiana e Montecalderaro, Molinonovo e Gallo Bolognese, capoluogo parco Lungo Sillaro
BO CASTENASO Limitatamente alle frazioni di Fiesso, Laghetti Madonna di Castenaso, XXV Aprile
BO DOZZA Limitatamente al capoluogo
BO FONTANELICE Tutto il territorio comunale
BO IMOLA Limitatamente alle frazioni di San Prospero, Giardino, Spazzate Sassatelli, Sasso Morelli, Montecatone, Ponticelli, Pieve di Sant’Andrea, Sesto Imolese, Ponte Massa, Tremonti, Autodromo Codrignanese.
BO LOIANO Tutto il territorio comunale
BO MEDICINA Limitatamente alle frazioni di Villa Fontana, Sant’Antonio, Portonovo, Fiorentina, Buda, Fossatone, Crocetta, Fantuzza, Ganzanigo, San Martino, Via Nuova
BO MOLINELLA Limitatamente alle frazioni di Selva Malvezzi e San Martino in Argine
BO MONGHIDORO Tutto il territorio comunale
BO MONTE SAN PIETRO Limitatamente alle frazioni di Monte San Giovanni, Calderino, Loghetto, Amola
BO MONTERENZIO Tutto il territorio comunale
BO MONZUNO Tutto il territorio comunale
BO MORDANO Tutto il territorio comunale
BO OZZANO DELL’EMILIA Limitatamente alla frazione di Quaderna zona industriale, Ciagniano, Settefonti, Montearmato, Ca’ del Rio, Molino del Grillo, Noce Mercatale
BO PIANORO Limitatamente alla frazione di Paleotto, Botteghino e Livergnano
BO SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO Limitatamente alla frazione di Bacucco, Ca’ Nova Galeazzi e Molino della Valle
BO SAN LAZZARO DI SAVENA Limitatamente alle frazioni di Ponticella, Farneto, Pizzocalbo, Borgatella di Idice e Cicogna
BO SASSO MARCONI Limitatamente alle frazioni di Mongardino e Tignano
BO VALSAMOGGIA Limitatamente alle frazioni di Savigno, Monteveglio e Castello di Serravalle
FC BAGNO DI ROMAGNA Tutto il territorio comunale
FC BERTINORO Tutto il territorio comunale
FC BORGHI Tutto il territorio comunale
FC CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE Tutto il territorio comunale
FC CESENA Tutto il territorio comunale
FC CESENATICO Tutto il territorio comunale
FC CIVITELLA DI ROMAGNA Tutto il territorio comunale
FC DOVADOLA Tutto il territorio comunale
FC FORLI’ Tutto il territorio comunale
FC FORLIMPOPOLI Tutto il territorio comunale
FC GALEATA Tutto il territorio comunale
FC GAMBETTOLA Tutto il territorio comunale
FC GATTEO Tutto il territorio comunale
FC LONGIANO Tutto il territorio comunale
FC MELDOLA Tutto il territorio comunale
FC MERCATO SARACENO Tutto il territorio comunale
FC MODIGLIANA Tutto il territorio comunale
FC MONTIANO Tutto il territorio comunale
FC PORTICO E SAN BENEDETTO Tutto il territorio comunale
FC PREDAPPIO Tutto il territorio comunale
FC PREMILCUORE Tutto il territorio comunale
FC ROCCA SAN CASCIANO Tutto il territorio comunale
FC RONCOFREDDO Tutto il territorio comunale
FC SAN MAURO PASCOLI Tutto il territorio comunale
FC SANTA SOFIA Tutto il territorio comunale
FC SARSINA Tutto il territorio comunale
FC SAVIGNANO SUL RUBICONE Tutto il territorio comunale
FC SOGLIANO AL RUBICONE Tutto il territorio comunale
FC TREDOZIO Tutto il territorio comunale
FC VERGHERETO Tutto il territorio comunale
MARCHE
PROVINCIA COMUNE CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE
PU FANO Tutto il territorio comunale
PU GABICCE MARE Tutto il territorio comunale
PU MONTE GRIMANO TERME Tutto il territorio comunale
PU MONTELABBATE Tutto il territorio comunale
PU PESARO Tutto il territorio comunale
PU SASSOCORVARO AUDITORE Tutto il territorio comunale
PU URBINO Tutto il territorio comunale
TOSCANA
PROVINCIA COMUNE CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE
FI FIRENZUOLA Tutto il territorio comunale
FI MARRADI Tutto il territorio comunale
FI PALAZZUOLO SUL SENIO Tutto il territorio comunale
FI LONDA Tutto il territorio comunale
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Ulteriori misure e sospensioni di termini di pagamento

Le principali ulteriori misure sono le seguenti:

  1. Le rate in scadenza nell’esercizio 2023 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni interessati dal decreto, sono differite – senza applicare sanzioni e interessi – all’anno immediatamente successivo all’attuale data di scadenza del periodo di rateizzazione prevista nel contratto;
  2. Le udienze dei procedimenti civili e penali fissate tra il 16 maggio e il 31 maggio 2023 – che non si siano regolarmente tenute – presso i tribunali di Ravenna e di Forlì e presso gli uffici del giudice di pace di Faenza, di Lugo, di Ravenna e di Forlì, saranno rinviate a data da destinarsi;
  3. Viene inoltre sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali pendenti presso gli uffici giudiziari elencati sopra, per lo stesso periodo di tempo, dal 16 maggio al 31 maggio;
  4. Il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, è sospeso dal 1° maggio 2023 fino al 31 luglio 2023;
  5. Sospesi fino al 31 luglio anche i termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali;
  6. Viene sospeso fino al 31 luglio anche il decorso del termine di cui all’articolo 124 del Codice penale in relazione alle querele;
  7. Sospesi anche, dal 1° maggio al 31 luglio 2023, i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, a cambiali e a ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva;
  8. Per lo stesso periodo sono sospesi anche i termini processuali per il compimento di qualsiasi atto nei giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari. Sono compresi quelli per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio, per le impugnazioni e per la proposizione di ricorsi amministrativi;
  9. Sospesi dal 1° maggio al 31 agosto 2023 tutti i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi a procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati dopo tale data, inclusi quelli sanzionatori e quelli relativi ai termini per la presentazione della domanda di partecipazione a procedure concorsuali. Sono esclusi i termini e i procedimenti regolati con ordinanze di protezione civile;
  10. Per la partecipazione ai concorsi, le amministrazioni che hanno in calendario lo svolgimento di prove concorsuali nel periodo compreso tra il 16 maggio e il 31 agosto 2023, possono prevedere lo svolgimento di apposite prove di recupero, su istanza del candidato che non abbia potuto partecipare per condizioni di oggettiva impossibilità derivanti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio. La richiesta del candidato deve essere presentata entro massimo 10 giorni successivi al 2 giugno;
  11. Vengono esonerati dal pagamento dei contributi universitari o delle tasse di iscrizione per l’anno accademico 2022/2023 – escluse la tassa regionale e l’imposta di bollo – gli studenti regolarmente iscritti ad un corso di laurea che, per la data del 1° maggio, risultano residenti o domiciliati nei territori interessati dal decreto;
  12. Ai lavoratori subordinati privati e ai lavoratori privati dipendenti – che alla data del 1° maggio sono residenti, domiciliati o lavorano presso le zone interessate – viene riconosciuta un’integrazione al reddito, con contribuzione figurativa, di importo mensile massimo pari a quello previsto per le integrazioni salariali, per un periodo di tempo minimo di 15 e massimo di 90 giornate;
  13. Viene riconosciuta un’indennità una tantum pari a 500 euro per ogni periodo di sospensione non superiore a 15 giorni – per un contributo complessivo massimo di 3.000 euro – a favore dei Co.co.co., dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi o professionisti, compresi i titolari di attività di impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza che, alla data del 1° maggio sono residenti, domiciliati o lavorano presso i territori colpiti dalle emergenze;
  14. Per le imprese esportatrici localizzate nei territori interessati si autorizza la concessione di contributi a fondo perduto per l’indennizzo dei comprovati danni diretti subiti.
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Sospensioni per società e imprese colpite dall’alluvione

Sono inoltre sospesi – dal 1° maggio al 30 giugno 2023 – a favore di società e imprese che, per la data del 1° maggio hanno sede operativa nei territori colpiti dall’alluvione, i termini legati a:

  • Versamenti riferiti al diritto annuale;
  • Adempimenti contabili e societari in scadenza entro il 30 giugno 2023;
  • Pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario;
  • Pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici divenuti inagibili, anche parzialmente, oppure beni mobili e immobili strumentali all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici.


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TAGS: Superbonus, Superbonus 110%

Autore: Redazione Online

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