In riferimento all’usufrutto del Superbonus 110%, è spesso molto difficile comprendere in che modo siano classificati gli edifici. Vediamo in che modo si considera un edificio con 2 abitazioni e 2 pertinenze con riferimento alla possibilità di beneficiare del Superbonus 110%.
In riferimento all’usufrutto del Superbonus 110%, è spesso molto difficile comprendere in che modo siano classificati gli edifici, soprattutto quando sono presenti più proprietari e quando non c’è la certezza che l’immobile sia un condominio.
A volte infatti esistono delle sottili differenze tra le tipologie di edifici che possono accedere al maxi-incentivo, e in base a queste l’applicazione del Superbonus potrebbe comportare requisiti diversi.
Vediamo in che modo si considera un edificio con 2 abitazioni e 2 pertinenze con riferimento alla possibilità di beneficiare del Superbonus 110%.
Sommario
Affrontiamo l’argomento di oggi analizzando la recente risposta ad interpello n. 665 del 6 ottobre 2021 dell’Agenzia delle Entrate.
L’istante in questione afferma di essere comproprietario, con un altro soggetto, di un edificio composto da 2 unità abitative e 2 relative pertinenze. Egli dichiara che l’edificio è suddiviso nei seguenti piani:
Per quanto riguarda la classificazione al Catasto, l’edificio è censito come comprendente:
L’istante afferma che sia le unità abitative che le pertinenze risultano essere unità funzionalmente indipendenti con accesso autonomo, e che l’edificio si trova in Zona 3 secondo la classificazione del rischio sismico.
Ciò posto, i comproprietari vorrebbero realizzare i seguenti interventi:
Leggi anche: “Superbonus Condominio, lavori Trainanti e Trainati: Guida e ultimi chiarimenti”
L’istante chiede dunque al Fisco, ai fini dell’accesso al Superbonus 110%, in che modo debba essere considerato un edificio come quello descritto, composto da 2 abitazioni e 2 relative pertinenze.
In particolare, ci si chiede se l’edificio debba essere classificato come edificio plurifamiliare, oppure come condominio minimo.
Advertisement - PubblicitàIl Fisco, in risposta al contribuente, si sofferma innanzitutto sugli interventi di coibentazione (installazione cappotto termico), che i due soggetti intendono eseguire sia in riferimento a parti riscaldate che non riscaldate.
Leggi anche: “Superbonus 110%: accessibile solo per case riscaldate? Quasi sempre”
Si dispone che l’istante, per intervenire sulle parti riscaldate, potrà procedere con l’intervento di coibentazione delle facciate esterne nelle parti comuni beneficiando del Superbonus 110%.
Per quanto riguarda l’installazione del cappotto sulle facciate esterne non riscaldate, tale intervento non sarà accessibile al Superbonus 110% ma, nel rispetto di tutti gli altri requisiti, potrà accedere invece al Bonus Ristrutturazioni con aliquota al 50% ed una spesa massima di 96.000 euro.
Il Fisco specifica infatti che le due agevolazioni sono cumulabili, “a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai due diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.”
Leggi anche: “Coibentazione edificio: non solo Superbonus, tutti gli incentivi validi”
Advertisement - PubblicitàRiguardo invece a come debba essere considerato un edificio composto da 2 abitazioni e 2 pertinenze in riferimento all’applicazione del Superbonus 110%, il Fisco dispone quanto segue.
Si chiarisce che la classificazione delle unità immobiliari esula dalla competenze del Fisco, e si ricorda inoltre che per riconoscere la tipologia di edificio si debba tener conto unicamente del censimento al Catasto.
L’Agenzia ritiene in ogni caso che il fabbricato in questione possa essere considerato come “condominio minimo”, poiché nella documentazione integrativa presentata dallo stesso istante, l’edificio è considerato appunto un condominio.
In relazione al riconoscimento dei condomini infatti, quando non esistono criteri oggettivi, si deve considerare quanto sottoscritto o nel regolamento condominiale (se presente) o nell’atto di compravendita che ha portato alla costituzione del condominio (ovvero la prima abitazione venduta ad un altro soggetto).
Per approfondire leggi: “Condominio: come nasce, tipologie, normativa”
Si ricorda inoltre che l’obbligo che impone alle unità di essere funzionalmente indipendenti e di avere uno o più accessi autonomi dall’esterno è rilevante solo quando è riferito agli edifici unifamiliari o all’identificazione delle singole unità negli edifici plurifamiliari.
Tale criterio non ha invece alcuna importanza se riferito ai condomini.
Leggi anche: “Superbonus 110% per edifici unifamiliari: come funziona davvero”
Compila il form sottostante: la tua richiesta verrà moderata e successivamente inoltrata alle migliori Aziende del settore, GRATUITAMENTE!