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Superbonus 110% e Ecobonus: asseverazione tecnica, quali differenze

Oggi parliamo dell’asseverazione tecnica, ovvero una delle principali certificazioni che bisogna obbligatoriamente allegare alla richiesta del Superbonus 110% nel momento in cui la si trasmette ad ENEA.

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Quando si parla della documentazione necessaria per accedere al Superbonus 110%, bisogna sempre fare molta attenzione a qualsiasi piccolo particolare previsto nelle normative e nei provvedimenti ufficiali.

Oggi vogliamo parlare in particolare dell’asseverazione tecnica, ovvero una delle principali certificazioni che bisogna obbligatoriamente allegare alla richiesta del Superbonus 110% nel momento in cui la si trasmette ad ENEA.

Ciò che ha creato confusione riguardo l’asseverazione tecnica da allegare alla richiesta del Superbonus 110%, è il fatto che esisteva già, ed esiste ancora, un’asseverazione tecnica che si riferisce invece alle pratiche dell’Ecobonus ordinario.

Si tratta però di due attestazioni differenti che non devono essere confuse. Di seguito vediamo quali sono le caratteristiche e le differenze tra l’asseverazione tecnica relativa al Superbonus 110% e quella relativa all’Ecobonus 50%-85%.

Leggi anche: “Superbonus 110%: tutta la documentazione necessaria (aggiornato Ottobre 2021)

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Asseverazione tecnica Superbonus: tutte le direttive

La richiesta del Superbonus 110%, lo ricordiamo, si trasmette all’ente ENEA attraverso questo portale. L’asseverazione tecnica è uno dei documenti che si devono obbligatoriamente allegare alla richiesta, ed è stata introdotta direttamente dal Decreto Rilancio.

In applicazione al Superbonus 110%, serve per attestare:

  • Che i requisiti tecnici necessari per l’accesso al maxi-bonus sono stati rispettati;
  • Che le spese dichiarate nel computo metrico estimativo sono congrue in relazione agli interventi effettuati.

Il tecnico abilitato, lo ricordiamo, si prende la totale responsabilità di quello che dichiara e che firma. E infatti, in caso di attestazioni fasulle, i professionisti rischiano multe dai 2.000 euro fino al 15.000 euro per ogni dichiarazione non veritiera.

Per questo motivo, il Decreto Rilancio ha previsto da subito l’obbligatorietà, per tutti i professionisti che prendono in carico una pratica Superbonus 110%, di stipulare un’assicurazione dedicata del valore minimo di 500 mila euro.

I tecnici possono altresì incrementare il valore di una polizza già attiva, ma gli importi dovranno essere distinti e ben riconoscibili, e 500 mila euro dovranno essere dedicati solo al maxi-incentivo (per una sola pratica).

L’asseverazione tecnica relativa al Superbonus 110% dovrà essere redatta esclusivamente a fine lavori, sia che si scelga di utilizzare l’incentivo direttamente in detrazione, sia che si opti per la cessione del credito o lo sconto in fattura.

Qui però c’è da fare una precisazione. Infatti, se chi sceglie la cessione del credito o lo sconto in fattura, decidesse anche di usufruire del metodo della ripartizione in SAL, allora l’asseverazione tecnica dovrà essere presentata ad ogni Stato di Avanzamento Lavori, con dati e interventi aggiornati.

Per approfondire, leggi: “Superbonus, Bonus Casa e SAL: facciamo chiarezza

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Asseverazione tecnica Ecobonus ordinario: a cosa serve

L’asseverazione tecnica riguardante l’Ecobonus ordinario invece è un’attestazione differente. È stata introdotta con la Legge di Bilancio 2007 e, a differenza di quella relativa al Superbonus 110%, questa non è obbligatoria per tutti gli interventi.

L’asseverazione tecnica per l’Ecobonus ordinario, se l’intervento lo richiede, serve ad attestare:

  • Solo il rispetto dei requisiti tecnici relativi all’intervento, se i lavori sono iniziati prima del 6 ottobre 2020;
  • Il rispetto dei requisiti tecnici e la congruità delle spese, se i lavori sono iniziati dal 6 ottobre 2020 in poi.

Questo, lo ricordiamo, è stato l’effetto dell’entrata in vigore del Decreto Requisiti Tecnici, che si applica sia al Superbonus 110% che all’Ecobonus ordinario.

Per i lavori iniziati a partire dal 6 ottobre 2020, che quindi richiedono anche l’attestazione di congruità delle spese, il tecnico abilitato dovrà redigere anche il computo metrico estimativo.

A differenza di quello relativo al Superbonus 110%, il computo metrico dell’Ecobonus ordinario non dovrà essere allegato alla richiesta. Dovrà essere però conservato con cura in caso di futuri accertamenti.

Sempre in riferimento ai lavori iniziati dopo l’entrata in vigore del Decreto Requisiti Tecnici, l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione firmata dal direttore dei lavori se gli interventi sono di scarsa rilevanza.

Per i lavori iniziati a partire dal 6 ottobre 2020, se i lavori sono di scarsa entità, anche in questo caso l’asseverazione si può sostituire con la dichiarazione del direttore dei lavori, ma si dovrà dimostrare il rispetto dei massimali previsti per gli interventi, di cui all’Allegato I del Decreto Requisiti Tecnici.

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Quali sono i requisiti tecnici da rispettare?

I requisiti tecnici da rispettare dipenderanno in base agli interventi da eseguire, e anche in base alla data di inizio lavori.

Sempre per effetto dell’entrata in vigore del Decreto Requisiti Tecnici, sia in riferimento al Superbonus 110% che all’Ecobonus ordinario, i requisiti da rispettare sono:

Leggi anche: “Superbonus 110%, Decreto Anti-Frode: cosa prevede, tutte le misure



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TAGS: asseverazione tecnica, computo metrico estimativo, Decreto Requisiti Tecnici, Decreto Rilancio, ecobonus, enea, Superbonus

Autore: Redazione Online

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