Il Superbonus 110% ammette sempre a detrazione gli interventi relativi all’abbattimento delle barriere architettoniche, anche se iniziati a partire dal 1° Gennaio 2022, e non solo per le spese sostenute fino al 31 Dicembre 2021.
Il punto è stato chiarito di recente dal Fisco in seguito a diversi fraintendimenti, riguardanti in particolare l’introduzione del nuovo incentivo Bonus Barriere Architettoniche 2022, valido solo dal 1° gennaio al 31 dicembre, che è dedicato esclusivamente a questa tipologia di interventi e concede un’aliquota pari al 75%.
I due incentivi, si chiarisce, sono da considerarsi alternativi l’uno all’altro. Il Bonus Barriere architettoniche non sostituisce l’efficacia del maxi-incentivo in riferimento agli interventi di abbattimento delle barriere.
Approfondiamo di seguito.
Sommario
Il caso è stato trattato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 292 del 23 maggio 2022.
L’istante è proprietario di una villetta su più piani, accatastata in categoria A/7, e interessata dai seguenti interventi edilizi:
Con particolare riferimento agli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche, l’istante fa sapere che nel 2021 è stata avviata la realizzazione di una piattaforma elevatrice interna all’immobile, ma che i lavori si concluderanno solo nel 2022.
Fa presente inoltre che, sempre nel 2022, vorrebbe effettuare anche ulteriori interventi sempre rivolti all’abbattimento delle barriere e, a questo proposito, chiede di sapere:
L’Agenzia delle Entrate chiarisce innanzitutto un punto molto importante. Ovvero, quando si parla di interventi volti alle barriere architettoniche ammissibili al Superbonus 110% o al Bonus Barriere al 75%, le date alle quali si fa riferimento, e che devono essere prese in considerazione, sono solo quelle relative al sostenimento delle spese.
Difatti, in questi casi si applica il cosiddetto “criterio di cassa”, che tiene conto solo delle date dei pagamenti, a prescindere da quando si eseguono effettivamente gli interventi.
Alla luce di questo, tuttavia, si fa presente che il Bonus Barriere Architettoniche, valido solo per il 2022, è un incentivo aggiuntivo e alternativo, che nulla ha a che fare con il Superbonus 110% e che non ne va a sostituire la possibilità di usufrutto.
Pertanto, gli interventi di abbattimento delle barriere sono ammissibili al maxi-incentivo, così come gli altri lavori trainaTI, fino a quando, in base alla tipologia di beneficiario, rimane in vigore la possibilità di fruire del maxi-incentivo.
Sempre per questo motivo, quindi, non è possibile cumulare i due incentivi in riferimento alla stessa tipologia di interventi.
Advertisement - PubblicitàIl Fisco afferma quindi che, in riferimento all’intervento trainaTO di installazione della piattaforma elevatrice, iniziato nel 2021 e da concludersi nel 2022, l’istante potrà alternativamente:
Tuttavia, in seguito a tutto il ragionamento fatto, si precisa che l’istante potrà fare questa scelta anche in riferimento ai nuovi interventi volti all’abbattimento delle barriere architettoniche da iniziare nel 2022.
Il Superbonus infatti, come abbiamo detto, ammette questa tipologia di interventi anche in seguito alla data del 31 Dicembre 2021.
In riferimento ai nuovi interventi da iniziare nel 2022 quindi l’istante potrà, sempre alternativamente:
Ribadiamo ancora che i due incentivi non possono essere cumulati per le stesse spese e, quindi, per gli stessi interventi.
Per questo, si precisa che la soluzione proposta dall’istante in merito al fatto di poter “legare” gli interventi agevolabili con il Bonus Barriere 2022 a quelli trainaNTI ammissibili al Superbonus 110%, è comunque a prescindere errata.
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