Il Social Bonus è quasi pronto a partire. Scopriamo a chi è destinato l’incentivo, come funziona e quali sono i requisiti da rispettare per ottenerlo.
In data 7 dicembre 2021, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Orlando, ha firmato il “Decreto di adozione del regolamento per l’attribuzione alle persone fisiche, agli enti e alle società del credito d’imposta “social bonus”.”
Il Social Bonus è un credito d’imposta pari al 65% introdotto con l’entrata in vigore del Codice del Terzo Settore (DL n. 117 del 3 luglio 2017) all’art. 81.
A distanza di oltre 4 anni dalla pubblicazione del Codice però, il credito d’imposta non era mai stato reso effettivo, in quanto il Governo da allora non ha mai pubblicato alcun decreto attuativo in merito. Ebbene, ad oggi possiamo finalmente dire che l’iter per la definizione del decreto attuativo stia facendo dei passi avanti.
La prima approvazione al decreto attuativo è arrivata appunto con la firma del Ministro Orlando. Ora però il testo è stato trasmesso al Ministero dell’Interno, a quello dell’Economia e delle Finanze e al Ministero della Cultura per la valutazione, e dovrà ottenere la firma dei rispettivi Ministri: Lamorgese, Franco e Franceschini.
Il Social Bonus è quindi quasi pronto a partire. Scopriamo intanto a chi è destinato l’incentivo, come funziona e quali sono i requisiti da rispettare per ottenerlo.
Sommario
Il decreto attuativo (non ancora ufficiale) dell’art. 81 del Codice del Terzo Settore, dispone che il Social Bonus è destinato a favore di:
In sostanza, l’incentivo consiste nell’ottenimento di un credito d’imposta per le spese sostenute per le erogazioni liberali fatte dai beneficiari a favore degli enti del Terzo Settore.
Le erogazioni liberali non sono altro che donazioni fatte spontaneamente per sostenere le attività di beneficienza e volontariato conseguite dagli organi competenti.
Advertisement - PubblicitàTali organi sono appunto gli ETS (Enti del Terzo Settore), ovvero principalmente:
Quello degli ETS però, in realtà, è un organo che racchiude gli enti più in base a quali sono le loro finalità, rispetto che alla tipologia di istituzione che essi hanno creato per conseguire quelle finalità.
Questo significa che, a prescindere dal fatto che siano associazioni, organizzazioni, fondazioni ecc., sono considerati Enti del Terzo Settore tutti gli organi (eccetto le società) che sono nati al fine di perseguire scopi legati all’utilità sociale, alle opere di solidarietà e alle attività di volontariato.
I requisiti imprescindibili perché un ente faccia parte del terzo settore sono:
Chiaramente poi, è fondamentale che l’ente operi esclusivamente senza scopo di lucro.
Advertisement - PubblicitàTorniamo dunque al Social Bonus e vediamo come funziona.
In pratica, il credito d’imposta consiste appunto in un recupero di parte delle spese sostenute per le donazioni spontanee fatte a favore degli Enti del Terzo Settore per una precisa finalità.
Le erogazioni liberali dovranno essere atte a sostenere uno specifico progetto, presentato dall’ETS al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il progetto deve essere finalizzato al recupero e al riutilizzo:
Sostanzialmente, tutte le imprese, le persone fisiche e gli enti non commerciali che vorranno sostenere economicamente l’ETS per la realizzazione del progetto presentato al Ministero, potranno poi beneficiare del Social Bonus.
Il Social Bonus spetta sotto forma di credito d’imposta nella misura del:
Ci sono però degli ulteriori limiti. Il beneficio corrisposto sotto forma di credito d’imposta infatti non potrà essere di importo superiore al:
All’art. 4 del decreto attuativo possiamo leggere inoltre che il Social Bonus non potrà essere utilizzato in un’unica soluzione, ma sarà ripartito in 3 quote di pari importo per 3 anni.
Il credito spettante potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione e non sarà assoggettato ai limiti di compensabilità. Tale beneficio inoltre non deve essere considerato ai fini delle imposte IRPEF, IRES e IRAP.
Advertisement - PubblicitàPerché un beneficiario possa accedere al Social Bonus, anche gli Enti del Terzo Settore chiaramente dovranno parte la loro parte.
Come abbiamo già detto, principalmente dovranno presentare un progetto valido al Ministero del Lavoro. Dopodiché, se questo sarà accettato, l’ente riceverà dei fondi pubblici per dare avvio al progetto ed inoltre gli saranno assegnati i beni mobili e immobili disponibili a seconda del piano configurato.
Gli ETS dovranno anche inviare ogni trimestre un nuovo comunicato allo stesso Ministero, in cui dichiarano l’ammontare delle erogazioni liberali percepite nei tre mesi di riferimento.
Ma non è finita qui. Gli Enti dovranno anche creare una pagina dedicata e facilmente individuabile sul proprio sito internet in cui rendono pubbliche le seguenti informazioni:
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