Per tutti gli interventi che possono essere ammessi, secondo le specifiche condizioni, al Sismabonus 110%, i beneficiari avranno la possibilità di beneficiare solo dell’agevolazione maggiorata.
Non sarà possibile per tali soggetti richiedere il Sismabonus tradizionale, che invece resta valido per tutti quelli che non rientrano tra i beneficiari del Superbonus 110%.
Il tutto viene spiegato in una delle più recenti risposte agli interpelli rivolta all’Agenzia delle Entrate, dove si specifica anche l’importanza dell’attestazione della congruità delle spese.
Approfondiamo di seguito.
Advertisement - PubblicitàOrmai è appurato il fatto che se un beneficiario ha diritto ad accedere al Sismabonus 110%, non potrà fare richiesta di accesso al Sismabonus tradizionale. Per accedere però all’agevolazione maggiorata, è obbligatorio presentare l’attestazione della congruità delle spese.
Questo è quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 410 del 16 giugno 2021, dove il Fisco ricorda al contribuente le condizioni necessarie per beneficiare del maxi-incentivo.
A redigere e firmare il certificato che attesti la congruità delle spese dovrà essere il professionista incaricato della progettazione strutturale, della gestione dei lavori e del collaudo statico.
Lo stesso vale anche per il visto di conformità che, lo ricordiamo, è ormai obbligatorio solamente per i lavori che prevedono la demolizione e la ricostruzione dell’edificio.
Il soggetto che rilascia il visto di conformità infatti, dovrà prima verificare che anche tutte le altre asseverazioni siano state presentate.
Si ricorda inoltre che il tecnico, per poter asseverare tutta la documentazione, sarà tenuto a stipulare prima una polizza assicurativa di importo non inferiore a 500 mila euro. Ma potrà integrare gli interventi relativi al Superbonus 110% anche in un’eventuale polizza già stipulata in precedenza per il lavoro che svolge.
Advertisement - PubblicitàInizialmente, quando il Superbonus 110% è stato introdotto tra gli incentivi esistenti nel Decreto Rilancio lo scorso anno, non era previsto l’obbligo dell’attestazione della congruità delle spese.
Il tutto è cambiato, ricorda il Fisco, con il DM 329/2020, il quale art. 2 ha modificato le disposizioni del DM 58/2017. In particolare, la modifica ha interessato l’Allegato B del suddetto decreto ministeriale, nel quale è stato appunto introdotto l’obbligo del documento relativo alla congruità delle spese.
Il comma 13, lettera b) dell’articolo 119 del Decreto Rilancio stabilisce che per quanto riguarda gli interventi antisismici, i professionisti che si occupano della progettazione strutturale, della direzione dei lavori e del collaudo, dovranno anche attestare che la congruità delle spese corrisponda a verità.
L’Agenzia delle Entrate ricorda inoltre che, al comma 13-bis, si dispone che l’asseverazione della congruità delle spese potrà non essere presentata nel momento in cui si fa richiesta delle prime documentazioni al Comune. Si dovrà però obbligatoriamente rilasciare al termine dei lavori, oppure nel momento in cui il tecnico verificherà di tanto in tanto lo stato di avanzamento degli interventi.
In ogni caso, il termine massimo per la presentazione della congruità delle spese è la conclusione ultima degli interventi edilizi. Se alla data di fine lavori il tecnico non ha provveduto alla redazione del documento, il contribuente perderebbe la possibilità di beneficiare del Sismabonus 110%.
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