Il Sismabonus Acquisti 110%, con scadenza al 30 Giugno 2022, può essere prorogato fino al 31 Dicembre 2022 esclusivamente se sussistono determinate condizioni.
Tali condizioni sono state stabilite di recente dall’entrata in vigore della Legge n. 79 del 29 giugno 2022 (che ha convertito con modificazioni il decreto-legge n. 36 del 30 aprile 2022).
Qualora i criteri richiesti dalla normativa non dovessero essere rispettati, la data di scadenza relativa all’usufrutto del Sismabonus Acquisti 110% rimane sempre quella del 30 giugno 2022, e non sarà possibile andare oltre.
Approfondiamo di seguito.
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Sommario
Il punto è stato chiarito di recente dall’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 384 del 20 luglio 2022.
L’istante afferma di aver sottoscritto un contratto preliminare di compravendita con una società operante in ambito di costruzione e ristrutturazione, per l’acquisto di un’unità immobiliare posta al piano terra di un edificio in corso di costruzione.
Si fa sapere che il contratto preliminare è stato registrato in data 24 maggio 2021, mentre i lavori di ricostruzione dell’edificio demolito sono iniziati ad aprile 2021, con termine di consegna dell’immobile previsto entro il 30 giugno 2022.
L’acquirente sostiene di aver versato, al momento della firma del preliminare, un acconto a titolo di caparra confirmatoria, mentre il saldo della parte restante sarebbe dovuto avvenire entro il 30 giugno con la consegna dell’immobile e la firma del rogito definitivo.
In riferimento all’acquisto dell’immobile, l’istante vorrebbe usufruire del Sismabonus Acquisti 110% mediante l’opzione dello sconto in fattura (https://www.edilizia.com/guide/sconto-in-fattura-superbonus/) immediato. Precisa pertanto che:
In seguito all’inizio degli interventi avvenuto ad aprile 2021, l’istante afferma di aver ricevuto una comunicazione da parte dell’impresa, nella quale si annunciava un rallentamento dei lavori dovuto all’emergenza pandemica, con slittamento della data di consegna dell’immobile dal 30 giugno al 30 novembre 2022.
Alla luce di ciò, chiede alle Entrate se sia comunque possibile usufruire del Sismabonus Acquisti 110% con l’opzione dello sconto in fattura.
Advertisement - PubblicitàCome abbiamo spiegato nell’articolo: “Sismabonus Acquisti al 110%: scadenza prorogata al 31 Dicembre 2022”, l’agevolazione è stata di recente oggetto di modifiche.
In particolare appunto, il decreto-legge 36/2022 (cosiddetto “PNRR 2”), convertito dalla Legge n. 79/2022, ha stabilito che la data di scadenza del Sismabonus Acquisti 110% possa essere prorogata di 6 mesi, fino al 31 dicembre 2022. Ciò però solo in presenza di determinate condizioni.
All’art. 18, comma 4-ter, si dispone che il contratto di compravendita definitivo potrà essere sottoscritto fino alla data del 31 dicembre, ma solo se, alla data del 30 giugno 2022:
Nell’istanza suddetta, l’Agenzia delle Entrate non tiene conto dell’aggiornamento della normativa avvenuto col Decreto PNRR 2, e fa riferimento alle proroghe stabilite esclusivamente dalla Legge di Bilancio 2022.
Il Fisco sostiene quindi che la Manovra 2022 non prevede proroghe oltre al 30 giugno 2022 per la sottoscrizione del contratto di compravendita definitivo col Sismabonus Acquisti 110%, e pertanto dichiara che l’istante non possa più beneficiare dell’agevolazione.
In alternativa, continua l’Agenzia, l’istante potrà beneficiare del Sismabonus Acquisti in misura ordinaria (pari al 75% o 85%), valido fino al 2024, anche usufruendo dell’opzione dello sconto in fattura, che invece può essere utilizzata fino al 2025.
Advertisement - PubblicitàTenendo in considerazione l’aggiornamento delle normative in realtà, si potrebbe presupporre che, qualora fossero rispettati i requisiti che abbiamo elencato sopra, l’istante potrebbe aver diritto a fruire del Sismabonus Acquisti 110%, sottoscrivendo il contratto definitivo entro il 31 dicembre 2022.
Come abbiamo visto, tuttavia, i requisiti impongono che i lavori, così come le attestazioni e gli acconti relativi allo sconto in fattura siano tutti conclusi e perfezionati entro la data del 30 giugno 2022.
In riferimento alla categoria catastale in cui rientra l’immobile non abbiamo riferimenti da parte dell’istante. Sappiamo però che, per la data del 30 giugno 2022, egli dichiara di aver versato solo un acconto relativo all’acquisto e che, tra l’altro, l’edificio sarebbe ancora in corso di costruzione.
Riteniamo dunque che questi motivi bastino per determinare per l’istante l’esclusione dall’’agevolazione al 110%. Come già chiarito dalle Entrate tuttavia, in presenza di tutti i requisiti previsti, egli potrà usufruire del Sismabonus Acquisti ordinario.
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