La possibilità di portare in detrazione parte delle spese sostenute per pagare la polizza per calamità sull’immobile esiste dal 1° gennaio 2018. Vediamo di seguito come funziona la detrazione sulla polizza per calamità col Superbonus.
La possibilità di portare in detrazione parte delle spese sostenute per pagare la polizza per calamità sull’immobile esiste dal 1° gennaio 2018.
Con l’uscita del Decreto Rilancio però, e quindi da luglio 2020, la detrazione fiscale è aumentata fino al 90%, se legata agli interventi di riduzione del rischio sismico ammissibili al Super Sismabonus 110%.
Vediamo di seguito come funziona la detrazione sulla polizza per calamità col Superbonus.
Advertisement - PubblicitàLa detrazione sulla polizza per calamità è stata resa effettiva dall’art. 15 comma 1 lettera f-bis) del TUIR.
A partire dal 1° gennaio 2018, tutti i contribuenti che stipulano o rinnovano un’assicurazione sulla casa per gli eventi calamitosi, hanno diritto ad una detrazione dell’imposta lorda pari al 19% del premio versato. Sono ammessi gli immobili residenziali di qualsiasi categoria catastale.
Sono valide ai fini della detrazione tutte le assicurazioni stipulate al fine di proteggere l’abitazione dalle catastrofi naturali, come ad esempio i terremoti, le frane, gli incendi, gli uragani, le eruzioni vulcaniche o i forti temporali.
Possono godere della detrazione pari al 19% le polizze per calamità stipulate a partire dal 1° gennaio 2018, o che, a partire da tale data, sono stati rinnovati. In questo caso infatti, il rinnovo sarà considerato come la stipula di una nuova assicurazione.
Accedono alla detrazione anche le polizze stipulate a garanzia del condominio. In questo caso, le singole unità immobiliari potranno usufruire dell’agevolazione secondo la quota di premio versata, che si calcola in base alle tabelle millesimali o ad altri accordi interni al regolamento condominiale.
Se si tratta di un condominio misto, la detrazione non spetta in riferimento alle unità immobiliari non residenziali, ma solo in riferimento alle unità residenziali e relative pertinenze. Non spetta invece per l’assicurazione sulle sole pertinenze.
Essendo che la polizza si stipula sul bene e non sulla persona, accede alla detrazione del 19% chi contrae l’assicurazione, a prescindere da chi sia l’intestatario dell’immobile.
Advertisement - PubblicitàCon il Decreto Rilancio, la stessa detrazione sulla polizza per calamità, dal 19% è passata al 90% se l’assicurazione si stipula in correlazione al Superbonus 110%.
Tale possibilità di riferisce unicamente agli interventi rientranti nella categoria del Super Sismabonus 110%, dunque se si usufruisce del maxi-incentivo per interventi mirati solo all’efficientamento energetico (Super Ecobonus 110%) non sarà possibile ottenere la detrazione. Infatti gli immobili che si trovano in Zona 4 (basso rischio sismico) non possono accedervi.
Per portare in detrazione fino al 90% dei costi sostenuti per pagare i premi assicurativi, ci sono delle precise condizioni da rispettare. In sostanza, sarà necessario:
La detrazione sulla polizza, pari al 90%, invece non sarà cedibile. La spesa infatti potrà essere recuperata solo con la Dichiarazione dei Redditi in 10 quote per 10 anni, e dovrà essere inserita nel Quadro E – rigo E8/E10 – Codice 43 del Modello 730/2021.
Ricordiamo infine che per ottenere la detrazione sulla polizza per calamità (sia pari al 19% che pari al 90%) sarà necessario che le spese siano sostenute con pagamenti tracciabili, come versamenti bancari o postali, carte di debito o carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari o altri metodi tracciabili.
Per quanto riguarda invece l’usufrutto del Superbonus 110%, saranno accettati solo pagamenti con bonifico parlante.
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