Il DL Semplificazioni BIS, a seguito dell’approvazione della Camera avvenuta in data 23 luglio 2021, ha ottenuto anche il sì del Senato il 28 luglio, ed è stato convertito con modificazioni nella Legge n. 108 del 29 luglio 2021.
La normativa è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il giorno seguente alla sua approvazione in definitiva, con entrata in vigore a partire dal 31 luglio.
Tutte le nuove misure volta a facilitare l’utilizzo e l’applicazione del Superbonus 110% hanno ottenuto conferma. Per conoscerle tutte, leggi: “DL Semplificazioni: sì dalla Camera, come cambia il Superbonus”
In quest’articolo ci concentreremo invece su un tema più specifico che è una tra le grandi novità introdotte dalla Legge, rimanendo sempre in argomento Superbonus 110%.
Advertisement - PubblicitàLa conversione in legge con modificazioni del DL Semplificazioni BIS non ha solo comportato un netto snellimento nelle procedure di accesso al Superbonus 110%. Ma ha portato anche altre due importanti novità.
Con la prima parliamo del Sismabonus Acquisti 110%. Con questo tipo di incentivo, sia nella sua forma tradizionale che in quella con aliquota maggiorata, è possibile per le imprese di costruzione usufruirne in 2 modi differenti:
Con la Legge 108/2021, tutti i criteri sopracitati rimangono gli stessi ma, in entrambi i casi, l’impresa di costruzioni avrà un tempo pari a 30 mesi, e non più 18, per poter vendere la casa ed usufruire del Sismabonus Acquisti 110%.
Advertisement - PubblicitàL’altra interessante novità giunta con la conversione del DL Semplificazioni BIS è piuttosto simile alla prima, ma si rivolge ad un incentivo differente, il Bonus Prima Casa.
Parliamo ovviamente dell’agevolazione che permette a chi acquista un’immobile di usufruire di notevoli riduzioni di importo sull’IVA, e sulle imposte di registro, ipotecarie e catastali.
Per poter usufruire del Bonus Prima Casa, uno dei principali criteri da rispettare riguarda i tempi per lo spostamento del cambio di residenza.
Infatti, se l’immobile che si intende acquistare non è situato nello stesso Comune dove si trova la residenza dell’acquirente (o dove ha sede la sua professione), il contribuente avrà un tempo massimo di 18 mesi per spostare la sua residenza. Questo perché, per beneficiare del bonus, l’immobile che si acquista dovrà essere adibito a Prima Casa, e dunque il beneficiario dovrà andare a viverci.
Dunque, tornando a noi, anche qui il Decreto Semplificazioni BIS introduce dei sostanziali cambiamenti.
Infatti, se nell’immobile che il contribuente ha acquistato usufruendo del bonus prima casa, egli intende anche compiere degli interventi di riqualificazione energetica beneficiando del Super Ecobonus 110%, la scadenza per lo spostamento della residenza non sarà più a 18 mesi, ma a 30 mesi.
Questo per garantire al contribuente il beneficio di entrambi gli incentivi, senza che le scadenze dell’uno possano contrastare con quelle dell’altro.
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