L’Agenzia delle Entrate, con una recente risposta ad interpello, ha fornito dei chiarimenti particolarmente interessanti per quanto riguarda l’utilizzo del Sismabonus 110% e i criteri per accedervi.
L’Agenzia delle Entrate, con una recente risposta ad interpello, ha fornito dei chiarimenti particolarmente interessanti per quanto riguarda l’utilizzo del Sismabonus 110% e i criteri per accedervi.
Si chiarisce infatti come, in merito agli interventi volti al consolidamento strutturale con il Superbonus con aliquota maggiorata al 110%, non sia necessario tener conto delle unità che compongono l’edificio, ma si dovrà considerare il fabbricato nella sua interezza.
In tale prospettiva, il Fisco fornisce inoltre delucidazioni in merito al calcolo dei limiti di spesa con il Sismabonus 110%, discostandosi da quanto precedentemente stabilito con una risposta ad interpello più datata.
Approfondiamo di seguito.
Sommario
Il caso affrontato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 397/2021, riguarda un contribuente possessore di un edificio composto da 6 unità immobiliari.
Di queste 6 unità, ci sono:
Il proprietario del fabbricato chiarisce che si tratta di 6 unità tutte funzionalmente indipendenti e dotate di accesso autonomo dall’esterno. Egli intende realizzare degli interventi volti al consolidamento strutturale con criteri antisismici su tutto l’edificio, e chiede dunque chiarimenti all’Agenzia sull’eventuale applicabilità del Super Sismabonus 110%.
Advertisement - PubblicitàL’Agenzia delle Entrate dispone come il Superbonus 110% sia valido per eseguire interventi di miglioramento delle prestazioni antisismiche dell’edificio, anche nel caso in cui le unità di cui è composto non fossero tutte funzionalmente indipendenti o dotate di accesso autonomo.
Questo perché, come confermato anche dal CSLP (Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici), gli interventi di riduzione del rischio sismico devono obbligatoriamente essere effettuati sull’intera struttura. Dunque non è rilevante che le singole unità dimostrino la presenza delle suddette caratteristiche.
Il Fisco ricorda inoltre come un singolo proprietario possa beneficiare del Superbonus 110% su un massimo di 4 unità immobiliari presenti nello stesso fabbricato. In tal caso le unità sono 6 ma, visto che 2 locali sono classificati come pertinenze, non risultano rilevanti per il calcolo.
Ricordiamo infatti che le pertinenze non sono rilevanti in merito al calcolo delle unità per l’accesso al Superbonus, anche se risultano distintamente accatastate.
Si specifica poi come non sia importante neanche il fatto che le 4 unità da contare non siano tutte ad uso residenziale. Infatti il criterio fondamentale da rispettare in tal caso è che la superficie complessiva delle unità residenziali occupi nell’edificio una percentuale superiore al 50%. Dunque gli altri locali ad uso non abitativo sono ammissibili fino ad una percentuale di superficie pari al 49%.
Advertisement - PubblicitàL’agenzia delle Entrate, dopo aver chiarito quindi che tale contribuente abbia diritto di accedere al Super Sismabonus 110% nel rispetto delle sopracitate condizioni, si sofferma sul chiarire l’applicabilità dei limiti di spesa.
Il Fisco afferma come, anche se le unità da calcolare per l’accesso al beneficio siano solo 4 (in quanto le pertinenze non si contano), per quanto riguarda i massimali la situazione è differente.
Le pertinenze infatti possono essere incluse invece nel calcolo del tetto di spesa. Il limite massimo per compiere interventi strutturali con il Sismabonus 110% pari a 96.000 euro da moltiplicare per ogni singola unità. Questo significa quindi che il proprietario del fabbricato potrà eseguire interventi su tutto l’edificio conseguendo una spesa massima pari a 576.000 euro (96.000 x 6 unità).
Tale chiarimento cambia dunque quanto affermato in passato dalla stessa Agenzia con la risposta all’interpello n. 231/2021.
Qui infatti il Fisco aveva stabilito innanzitutto come fosse fondamentale il fatto che le unità immobiliari che compongono l’edificio dovessero essere tutte funzionalmente indipendenti ed avere accesso autonomo dall’esterno. Inoltre, si affermava anche che il tetto di spesa massimo per gli interventi dovesse essere calcolato solo sulle singole unità residenziali (incluse le pertinenze), e non sulle unità con destinazione d’uso differente.
L’Agenzia ha cambiato “rotta di pensiero” su tale argomento in seguito alle interpretazioni in merito al calcolo del tetto di spesa fornite sia dal MEF che dal CSLP.
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