Con l’entrata in vigore della Legge n. 56 del 26 maggio 2023, che ha convertito con modificazioni il DL n. 34 del 30 marzo 2023, sono state disposte diverse novità in merito alla disciplina della Rottamazione delle liti pendenti disposta con la nuova “Definizione Agevolata” della Legge di Bilancio 2023.
Con il Provvedimento Prot. n. 250755 del 5 luglio 2023, l’Agenzia delle Entrate dispone tutte le modalità e i requisiti da rispettare per l’attuazione delle recenti modifiche.
Le novità riguardano nello specifico la modifica dei termini in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie, la conciliazione agevolata e la rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione.
È stato inoltre:
Approfondiamo di seguito.
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Advertisement - PubblicitàIl sistema di rateizzazione concesso per la Rottamazione delle liti pendenti è stato dunque interessato da importanti modifiche, nonché dal prolungamento per i termini di presentazione delle richieste.
Si ricorda a tal proposito che sono considerate “liti pendenti” quelle:
La Manovra 2023 nello specifico aveva fissato il termine per le richieste al 30 giugno 2023. Successivamente la scadenza è stata prorogata al 30 settembre 2023 dal DL n. 34/2023.
A questo proposito, si fa sapere che è già disponibile il nuovo Modello per la presentazione della domanda, con le relative istruzioni per la compilazione aggiornate.
Ma tra le novità introdotte non c’è solo la proroga al 30 settembre 2023 per l’invio della richiesta di accesso alla Rottamazione delle liti. La nuova disciplina prevede infatti che il contribuente potrà optare per due differenti modalità di rateizzazione dei debiti.
Advertisement - PubblicitàLa Definizione Agevolata in particolare consente di pagare le somme dovute in un’unica soluzione senza l’applicazione di interessi e sanzioni, oppure con versamenti rateali, in questo caso con gli interessi, ma sempre senza sanzione.
La possibilità di rateizzare il debito è concessa esclusivamente se la somma dovuta è superiore a 1.000 euro.
Nello specifico, tutti i contribuenti che opteranno per il versamento in rate, dovranno pagare:
Dopo aver pagato le prime 3 rate, i contribuenti potranno poi optare per due scelte:
Qualora si optasse per la rateizzazione della somma in 20 rate, le 17 che mancano dovranno essere corrisposte trimestralmente seguendo, per ogni anno a partire dal 2024, le seguenti scadenze:
Se invece il contribuente dovesse preferire la Rottamazione in 54 rate, secondo il nuovo meccanismo introdotto con la conversione del decreto nella Legge n. 56/2023, i versamenti dovranno avvenire mensilmente, con la quarta rata che dev’essere versata entro il 31 gennaio 2023.
Dalla quinta in poi, ogni rata dovrà essere corrisposta entro l’ultimo giorno lavorativo di ogni mese. Esclusivamente per le rate che devono essere corrisposte ogni anno nel mese di dicembre, la scadenza per il pagamento è fissata sempre al 20 del mese.
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