A partire dal 2019, il regime forfettario vede ampliarsi i suoi già considerevoli confini, rivolgendosi ad un pubblico ancor più corposo. Detto questo e volendo scendere ancor di più nel particolare tecnico, hanno diritto al nuovo regime forfettario….
A partire dal 2019, il regime forfettario vede ampliarsi i suoi già considerevoli confini, rivolgendosi ad un pubblico ancor più corposo.
Detto questo e volendo scendere ancor di più nel particolare tecnico, hanno diritto al nuovo regime forfettario tutte le categorie di professionisti, insieme alle imprese, il cuoi ammontare dei ricavi non superi la soglia limite del 65 mila euro.
Una decurtazione è stata poi decisa per ciò che concerne i limiti di spesa dei lavoratori dipendenti, oltre che per i collaboratori e l’acquisizione di beni cosiddetti materiali.
Sia i lavoratori dipendenti che chi percepisce pensione, entrambi intenti ad aprire la propria Partiva IVA, potranno essere inglobati all’interno del nuovo regime forfettario, anche se l’ammontare del loro reddito o del loro corrispettivo pensionistico varchi la soglia dei 30 mila euro annuali.
Punto in comune con quello che è il regime forfettario precedentemente entrato in vigore è la tassazione del 5% per primi cinque anni dall’apertura di una nuova start-up. Non sono soggetti a variazioni considerevoli neppure i cosiddetti coefficienti di redditività.
Detto questo, cosa buona e giusta è essere a conoscenza del fatto che nel regime forfettario 2019 non si può in alcun modo chiedere deduzione delle spese (eccezion fatta per i contributi di previdenza). Il reddito subirà tuttavia una decurtazione direttamente proporzionale all’ambito che racchiude l’attività svolta.
Sommario
Il regime forfettario consiste, in altre parole, ad un regime fiscale soggetto ad agevolazioni ed i cui aspetti si avvicinano relativamente a quello che è il vecchio regime dei contribuenti minimi.
Un regime, questo di cui si parla, il cui scopo è quello di rivolgersi in maniera preferenziale a quelle iniziative imprenditoriali ed a liberi professionisti che, avendo dei redditi piuttosto bassi, dedurrebbero un numero minore di spese.
Come in precedenza accennato, l’aliquota concernente la tassazione è pari al 5% per i primi cinque anni dall’apertura dell’impresa, costituendo in seguito a questa una tassazione che sale fino ad arrivare al 15%. Entrambe le imposte, sia quella del 5% che quella del 15%, vanno a loro volta a sostituire e ad inglobare tra loro tasse come, tanto per fare qualche esempio, Irpef o altre addizionali.
Coloro che scelgono di aderire al regime forfettario 2019 saranno esenti dall’Iva e da alcuni obblighi corrispondenti, tra cui la fatturazione elettronica. L’esenzione vale anche per gli ultimamente celeberrimi studi di settore e per la detenzione dei libri contabili.
Advertisement - PubblicitàHanno la facoltà di usufruire del regime forfettario 2019 coloro che posseggono una ditta a matrice individuale oppure coloro che svolgono una libera professione.
Tagliate fuori dal regime forfettario 2019 sono le sia società, ancora, i soci che compongono le società di persone, le associazioni assimilate e le società a responsabilità limitata di tipo trasparente (Srl trasparenti). In aggiunta, a partire dal’1 gennaio 2019 non possono aderire al nuovo regime forfettario neanche i componenti di società a responsabilità limitata non trasparenti, nella fattispecie specifica in cui sono a controllo delle società in questione, sia in maniera diretta che in maniera indiretta.
Advertisement - PubblicitàDall’anno 2019, al fine di far permanere il regime forfettario, unico requisito necessario è il non superamento del valore massimo di 65 mila euro annuali di ricavi. I paletti, la cui validità scadrà il 31 dicembre 2018, sono correlati al ricevimento di redditi lavorativi, indifferentemente dal fatto che si tratti di lavoro dipendente o regime pensionistico.
Altri limiti che spariranno sono sia quelli relativi alle spese da dover sostenere per gli assistenti sia quelle legate all’acquisizione di beni materiali. Per i fruitori della tassazione al 5% per i primi cinque anni di attività, i requisiti prima validi per i contribuenti minimi non dovrebbero subire cambiamento alcuno.
Advertisement - PubblicitàLa durata del regime forfettario, contrariamente a quello che si potrebbe erroneamente credere, non possiede limiti. La durata è infatti strettamente vincolata solo e soltanto alla permanenza delle prerogative indispensabili per rimanere nel regime.
Per chi sta in questo momento intraprendendo l’avvio di una impresa, l’assenso al regime forfettario deve essere comunicato nel momento stesso della domanda di attribuzione della Partita IVA, da effettuare presso la sede territoriale dell’Agenizia delle Entrate.
Per tutti quegli utenti che invece hanno già intrapreso la loro attività e vogliono quindi entrarne a far parte, non serve fare nessuna domanda, con la sola condizione costituita dal possedimento di tutti i requisiti necessari per la stabilizzazione dentro il regime fiscale agevolato.
Se, in caso contrario, gli interessati hanno precedentemente scelto di opzionare il regime IVA “tradizionale”, la possibilità assoggetta per un arco temporale di tre anni, salvo successiva modifica.
Advertisement - PubblicitàTenendo in debita considerazione quelle che sono le se non altro incisive modifiche attuate nei confronti dei requisiti per l’entrata e la permanenza nel regime forfettario, chi si trova ad esempio in regime ordinario può certamente entrare nel forfettario.
La presentazione di documentazioni non è indispensabile, ma l’efficacia dell’opzione è incatenata a filo doppio con regolare emissione di fattura priva di addebito IVA al cliente e priva inoltre di trattenuta di accordo.
Advertisement - PubblicitàL’applicazione dei coefficienti viene esplicata nella modalità seguente:
La risposta è si, con chi assume che fino alla data del 31 dicembre 2018 deve sostenere spese inferiori a 5 mila euro annui. A partire dal 2019 questo limite non avrà più efficacia.
Advertisement - PubblicitàIn ultimo, non in ordine di importanza tuttavia, vi sono le agevolazioni, pari al:
– 5 o 15% in sostituzione delle vecchie Irap o Irpef;
– non vi sono obblighi di redazione di fatture elettroniche;
– non si è soggetti a studi di settore;
– in sostituzione ai registri IVA obbligatori, vi è la numerazione progressiva della fatture. Sui queste ultime non si pu addebitare l’IVA;
– è attuato uno sconto del 35% sul regime contributivo dagli iscritti alla gestione INPS per commercianti.
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