Le nuove FAQ dell’Agenzia delle Entrate chiariscono aspetti fondamentali del Concordato Preventivo Biennale, tra cui condizioni di accesso, esclusioni, reddito imponibile e cause di decadenza per i contribuenti.
L’Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato sette nuove FAQ che offrono chiarimenti importanti sul concordato preventivo biennale (CPB). Questo strumento fiscale, introdotto per favorire la compliance dei contribuenti, continua a suscitare dubbi, soprattutto riguardo acconti, imposte sostitutive, condizioni di accesso e cause di decadenza.
Grazie a queste nuove risposte, è ora possibile capire meglio come gestire eccedenze di credito e versamenti, ma anche quali sono le cause che possono portare alla decadenza dal regime agevolato.
Vediamo nel dettaglio i punti principali.
Sommario
Un aspetto cruciale chiarito nelle recenti FAQ riguarda le condizioni che consentono di accedere al Concordato Preventivo Biennale (CPB). L’Agenzia delle Entrate ha specificato che l’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA) rappresenta una condizione indispensabile.
Ma cosa sono esattamente questi ISA?
Gli ISA sono indicatori statistico-economici che misurano l’affidabilità fiscale di un contribuente. Solo coloro che risultano soggetti all’applicazione di tali indicatori possono aderire al CPB. Questo esclude automaticamente quei soggetti per i quali non sono stati approvati gli ISA, come alcune categorie di lavoratori autonomi o imprese con specificità settoriali.
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In particolare, anche le società tra professionisti (STP), che generano reddito d’impresa, possono aderire al CPB, ma solo se i loro ricavi e redditi sono soggetti agli ISA. È stato inoltre chiarito che, per le società di capitali che optano per il regime di trasparenza fiscale (ai sensi degli articoli 115 e 116 del TUIR), eventuali modifiche nella compagine sociale non impediscono l’accesso al CPB.
In pratica, variazioni nei soci non sono rilevanti ai fini dell’esclusione dal regime, tranne nei casi previsti dall’articolo 5 del TUIR, che riguarda società di persone e associazioni tra professionisti.
Un caso particolare di esclusione dal CPB riguarda il conferimento dell’azienda di un’impresa individuale a una società. Questa operazione determina la cessazione dell’attività d’impresa, condizione che comporta automaticamente l’impossibilità di accedere al concordato.
Advertisement - PubblicitàUn altro aspetto fondamentale trattato nelle FAQ riguarda le cause di decadenza dal Concordato Preventivo Biennale. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’omesso versamento delle somme dovute non porta automaticamente alla decadenza dall’agevolazione. In effetti, è possibile evitare la decadenza ricorrendo al ravvedimento operoso, purché questo avvenga prima della comunicazione dell’esito del controllo automatico previsto dall’articolo 36-bis del Dpr 600/1973.
Ciò significa che se un contribuente non ha effettuato i pagamenti richiesti, ma riesce a regolarizzare la propria posizione tramite il ravvedimento, mantenendo la tempestività rispetto alla comunicazione dell’Agenzia, può conservare il diritto alle agevolazioni previste dal CPB.
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Tuttavia, è essenziale che la regolarizzazione avvenga prima che il contribuente riceva la notifica dell’esito del controllo fiscale automatico. Questa opportunità di sanare la propria situazione è un elemento chiave per evitare la perdita dei benefici.
Advertisement - PubblicitàInfine, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti anche sul calcolo del reddito oggetto del Concordato Preventivo Biennale, soprattutto per i contribuenti in regime forfetario. Secondo quanto stabilito dall’articolo 28 del decreto CPB, il reddito proposto ai fini del concordato deve essere considerato al lordo dei contributi previdenziali obbligatori.
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Questo significa che, nel determinare il reddito rilevante per il concordato, i contributi previdenziali non devono essere dedotti, andando quindi a incidere sul calcolo complessivo delle imposte dovute.
Questa precisazione risulta particolarmente importante per coloro che operano con il regime forfetario, in quanto il reddito lordo su cui si calcola l’imposta sostitutiva può essere significativamente diverso rispetto al reddito netto effettivamente percepito, tenendo conto dei contributi previdenziali obbligatori che devono comunque essere versati.
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