Con un recente quesito posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate da parte di un contribuente, affrontiamo il tema della stipula di un mutuo per l’esecuzione di lavori di ristrutturazione.
Con un recente quesito posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate da parte di un contribuente, affrontiamo il tema della stipula di un mutuo per l’esecuzione di lavori di ristrutturazione.
Come sappiamo, il nostro ordinamento giuridico prevede una detrazione per gli interessi passivi relativi ai mutui stipulati per l’acquisto di un’abitazione. Tale detrazione è concessa invece se il mutuo viene stipulato per dei lavori di ristrutturazione?
Approfondiamo di seguito.
Sommario
Il caso che trattiamo oggi è stato affrontato di recente dall’Agenzia delle Entrate in risposta alla posta di FiscoOggi, la rivista ufficiale del Fisco.
Qui un contribuente dichiara appunto di aver contratto un mutuo per conseguire interventi di manutenzione straordinaria nella propria abitazione. Tali interventi, a quanto affermato, sarebbero stati approvati dal Comune col rilascio del Permesso di Costruire.
A tal proposito, l’istante vorrebbe sapere se sia possibile portare in detrazione gli interessi passivi relativi al mutuo per la ristrutturazione, visto che tale opzione è fattibile se il mutuo viene stipulato per l’acquisto.
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La risposta delle Entrate è affermativa, tuttavia bisogna prestare attenzione ad alcuni particolari molto importanti riguardo al mutuo per le ristrutturazioni.
Vediamo perché.
Advertisement - PubblicitàLa detrazione per gli interessi passivi relativi ad un mutuo stipulato per le ristrutturazioni è quindi possibile, come confermato dall’Agenzia delle Entrate.
La normativa di riferimento è il DPR n. 917 del 22 dicembre 1986 che, all’art. 15 comma 1-ter, stabiliva:
“Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall’imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento […] degli interessi passivi e relativi oneri accessori, […] in dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1 gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.”
Chiariamo appunto da subito che la detrazione per il mutuo stipulato per lavori di ristrutturazione è usufruibile solo se l’immobile oggetto di interventi è la Prima Casa. La detrazione, allora definita in lire, concede oggi un importo massimo da portare in detrazione pari a 2.582,28 euro, con aliquota sempre pari al 19%.
Advertisement - PubblicitàNuovi chiarimenti sul tema della detrazione degli interessi passivi relativi alla stipula di un mutuo per la ristrutturazione della Prima Casa sono arrivati di recente, con la Circolare n. 7/E del 25 giugno 2021 delle Entrate.
Qui si spiega che la detrazione degli interessi passivi per le ristrutturazioni edilizie è concessa solo se tali lavori sono stati approvati dal Comune, e quindi se si è in possesso dell’abilitazione amministrativa di riferimento.
La possibilità di beneficiare della detrazione inoltre, è condizionata anche dalla tipologia di interventi che si intende eseguire. Possono essere infatti portati in detrazione solo gli interessi relativi a mutui stipulati per lavori rientranti nella categoria della “ristrutturazione edilizia”, cosi come definita dall’art. 3, comma 1, lettera d) del Testo Unico dell’Edilizia.
Ricordiamo che la definizione di ristrutturazione edilizia è stata modificata di recente dal Decreto Semplificazioni. In ogni caso, il testo ufficiale del TUE in Gazzetta è stato aggiornato con le modifiche. Per approfondire l’argomento, leggi: “Ristrutturazione edilizia: la nuova definizione dal DL Semplificazioni”.
Nella certificazione rilasciata dal Comune dovrà essere ben specificato sia che gli interventi sono stati approvati dall’amministrazione, sia che tali interventi sono classificati come “ristrutturazione edilizia”.
Nel caso in cui mancassero tali indicazioni all’interno dell’abilitazione comunale, il cittadino che intende usufruire della detrazione per gli interessi passivi per la ristrutturazione dovrà richiedere un’apposita dichiarazione dal Comune.
La dichiarazione dovrà essere debitamente sottoscritta dal responsabile del competente ufficio comunale, che dovrà confermare l’approvazione e la classificazione degli interventi. In mancanza sia dell’abilitazione principale che della dichiarazione sostitutiva, il contribuente non può beneficiare della detrazione.
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