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Mutuo ipotecario co-intestato: chi detrae gli interessi passivi?

Il mutuo ipotecario viene concesso per acquistare o ristrutturare l’abitazione principale, ovvero quella in cui generalmente l’intestatario e/o i suoi familiari hanno la residenza abituale.

Mutuo ipotecario co-intestato: chi detrae gli interessi passivi?Mutuo ipotecario co-intestato: chi detrae gli interessi passivi?
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Il mutuo ipotecario viene concesso per acquistare o ristrutturare l’abitazione principale, ovvero quella in cui generalmente l’intestatario e/o i suoi familiari hanno la residenza abituale.

Gli interessi passivi e i relativi oneri accessori che vengono pagati con le rate del mutuo, nei casi in cui non è possibile la deduzione dal reddito, possono essere detratti dall’imposta lorda nella misura del 19% fino ad un massimo di 4.000 euro, così come stabilito dal TUIR.

Nel caso in cui il mutuo ipotecario dovesse essere co-intestato, entrambi i soggetti interessati possono fruire della detrazione se spettante.

Approfondiamo di seguito.

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Mutuo ipotecario co-intestato: sostituzione contratto

Il tema è stato di recente oggetto di un quesito pubblicato sul portale FiscoOggi, in cui una contribuente afferma di voler estinguere il mutuo ipotecario, intestato solo a suo marito, per l’abitazione principale in cui risiedono e del quale sono proprietari al 50%.

La donna chiede in particolare se, estinguendo il mutuo e stipulandone uno nuovo intestato ad entrambi i coniugi, la detrazione per interessi passivi sul mutuo possa essere fruita da entrambi.

Il Fisco conferma questa possibilità, ma ricorda anche che i limite legato all’importo in questi casi è da considerarsi unico, e non può essere applicato ai coniugi singolarmente.

In sostanza, si spiega che, qualora un mutuo ipotecario contratto per l’acquisto in comproprietà di un’abitazione principale e intestato ad un solo coniuge, dovesse essere successivamente sostituito da un mutuo co-intestato a favore di entrambi, la detrazione relativa agli interessi passivi potrà essere beneficiata da tutti e due i coniugi.

È fondamentale sapere però che la detrazione spetterà nel limite di 4.000 euro per entrambi i soggetti.

Per i casi in cui invece un coniuge dovesse essere fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione potrà essere beneficiata esclusivamente dal soggetto non fiscalmente a carico.

Ricordiamo tra l’altro che, in questo caso, sempre il TUIR prevede all’art. 12 anche una detrazione per i cosiddetti “carichi di famiglia”, ovvero per i familiari (coniuge, figli) a carico, e per gli “altri familiari a carico”, ovvero:

  • Figli e nipoti dei propri figli;
  • Genitori (anche adottivi o affidatari);
  • Fratelli e sorelle;
  • Suoceri, generi, nuore;
  • Nonni.

Per fruire della detrazione è fondamentale che gli “altri familiari” elencati siano conviventi. I figli invece possono anche risultare a carico pur vivendo altrove, e la stessa cosa vale per il coniuge legalmente separato che percepisce gli assegni familiari.

Per saperne di più, leggi: “Detrazioni per familiari a carico: spettano se non conviventi?

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Sostituzione o surroga mutuo: come si procede

Quanto prospettato dalla contribuente – che vorrebbe stipulare un nuovo mutuo co-intestato al posto del mutuo precedente intestato solo al marito – richiederebbe una cosiddetta “sostituzione” del mutuo.

La procedura consente di estinguere il mutuo e di stipularne uno nuovo presso la stessa banca, mediante la stipula di un nuovo contratto. Nel caso in cui invece il nuovo mutuo dovesse essere stipulato presso un’altra banca, si parlerebbe di “surroga”.

La surroga concede ai contribuenti la possibilità di trasferire il mutuo da una banca all’altra a fronte di costi più convenienti ed è applicabile esclusivamente al saldo residuo del capitale del mutuo precedente, ovvero non permette richieste di capitale aggiuntivo.

Le banche sono sempre obbligate a concedere la surroga del mutuo, sebbene abbiano il diritto di proporre una rinegoziazione del contratto in caso volessero trattenere il cliente. Gli istituti ai quali si richiede il mutuo surroga invece non hanno l’obbligo di accettare qualora non ritenessero la proposta vantaggiosa.

Contrariamente a quanto avviene con la surroga, nella sostituzione il mutuatario è tenuto a coprire integralmente tutte le spese di gestione della pratica, incluse le commissioni e le spese necessarie alla stipula del nuovo mutuo.

Al contratto di surroga, invece, non possono essere applicate sanzioni né costi di attivazione, in quanto non si tratta di una stipula di un nuovo mutuo, né dell’estinzione di un mutuo per la stipula di uno nuovo.

L’art 1202 del Codice Civile prevede in particolare che:

Il debitore, che prende a mutuo una somma di danaro o altra cosa fungibile al fine di pagare il debito, può surrogare il mutuante nei diritti del creditore, anche senza il consenso di questo.

La surrogazione ha effetto quando concorrono le seguenti condizioni:

  1. che il mutuo e la quietanza risultino da atto avente data certa;
  2. che nell’atto di mutuo sia indicata espressamente la specifica destinazione della somma mutuata;
  3. che nella quietanza si menzioni la dichiarazione del debitore circa la provenienza della somma impiegata nel pagamento. Sulla richiesta del debitore, il creditore non può rifiutarsi di inserire nella quietanza tale dichiarazione.

Leggi anche: “Mutuo, detrarre interessi su immobile in locazione: quando è concesso



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TAGS: ipotecario, mutuo, mutuo ipotecario

Autore: Redazione Online

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