L’applicazione dell’IVA ridotta sulle spese relative ad interventi di manutenzione straordinaria che non sono direttamente riconducibili all’abbattimento delle barriere architettoniche non è ammissibile.
L’applicazione dell’IVA ridotta sulle spese relative ad interventi di manutenzione straordinaria che non sono direttamente riconducibili all’abbattimento delle barriere architettoniche non è ammissibile.
Questo quanto stabilito di recente dall’Agenzia delle Entrate in una risposta ad interpello, dove si specifica che in questi casi per tali interventi non si può usufruire dell’imposta in misura agevolata, ma dovrà obbligatoriamente essere applicata l’IVA nella forma ordinaria.
Approfondiamo di seguito.
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Sommario
Si tratta del tema dell’applicazione dell’IVA ordinaria per gli interventi di manutenzione straordinaria con la risposta ad interpello n. 180 del 7 aprile 2022.
Qui l’istante afferma di aver sottoscritto una Convenzione con l’amministrazione comunale, in base alla quale intende procedere, a proprie spese, al totale rifacimento della piazza centrale dello stesso Comune.
In particolare, gli interventi progettati consistono nell’eliminazione del dislivello presente tra la piazza ed il piano stradale, che attualmente presenta una struttura “a vasca” e che, quindi, è di ostacolo al passaggio delle persone portatrici di handicap.
I lavori saranno mirati appunto all’abbattimento di qualsiasi barriera architettonica al fine di garantire la complanarità del piano stradale e soddisfare i requisiti richiesti dalla normativa sulle prestazioni tecniche degli edifici.
In base a quanto sostenuto dall’istante infatti, attualmente, la condizione della piazza non soddisferebbe i criteri di accessibilità, adattabilità e abitabilità descritti nel Decreto ministeriale n. 236 del 14 giugno 1989 all’articolo 8, in quanto:
Alla luce di ciò, l’istante vorrebbe sapere se alle spese legate alla realizzazione degli interventi descritti si possa applicare l’aliquota agevolata IVA al 4% invece che quella del 10% (sempre agevolata) prevista per i lavori di urbanizzazione primaria.
Ciò sulla base delle agevolazioni previste dal DPR n. 633 del 1972 che, alla Tabella A, Parte II, art. 41-ter, include tra i beni e servizi soggetti all’aliquota del 4% anche le:
“prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche”.
Advertisement - PubblicitàLa risposta dell’Agenzia delle Entrate è stata, purtroppo per l’istante, deludente sotto tutti i fronti.
Difatti, si spiega che le spese relative ai lavori descritti non potranno usufruire di alcuna agevolazione sull’aliquota IVA, né quella al 10% né tantomeno quella al 4%.
La ragione è legata in particolar modo a quanto contenuto nello stesso contratto di appalto che l’istante ha sottoscritto con il Comune interessato. L’oggetto dei lavori infatti è genericamente rappresentato da un intervento di manutenzione straordinaria, mentre non viene indicata da nessuna parte la finalità di abbattere le barriere architettoniche, né la normativa di riferimento.
Per poter usufruire dell’aliquota IVA ridotta al 4% infatti, è necessario che gli interventi siano direttamente riconducibili alle normative di settore riguardanti l’eliminazione delle barriere architettoniche, ovvero:
La generale indicazione presente nel contratto di appalto, che rimanda solamente ad un intervento di manutenzione straordinaria, non può far presupporre che tali lavori saranno mirati all’abbattimento delle barriere architettoniche. Pertanto, l’applicazione dell’aliquota IVA al 4% è inammissibile.
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Advertisement - PubblicitàMa non è finita qui. Il Fisco precisa infatti che ai lavori in programma non potrà essere applicata neanche l’aliquota IVA agevolata al 10%, al contrario di quanto prospettava l’istante.
L’IVA ridotta al 10% è concessa esclusivamente per gli interventi edilizi finalizzati alla costruzione “ex-novo” di un’opera edilizia.
Difatti, come già precisato con la Risoluzione n. 202/E del 19 maggio 2008, l’IVA al 10% si può applicare solo alle spese relative ai lavori di nuova costruzione, mentre non è applicabile in alcun modo agli interventi mirati “alle semplici migliorie o modifiche dell’opera”.
L’istante pertanto non beneficerà di alcuna riduzione sul pagamento dell’IVA, che deve essere applicata in forma ordinaria al 22% per tutti i lavori di manutenzione straordinaria da eseguire su opere, unità ed edifici destinati all’utilizzo pubblico che non hanno scopo residenziale.
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