L’introduzione dell’IVA agevolata per i lavori edili rappresenta un’interessante opportunità in quanto sarà possibile effettuare anche ristrutturazioni beneficiando di aliquote ridotte al 4% e al 10%.
L’introduzione dell’IVA agevolata per i lavori edili rappresenta un’interessante opportunità in quanto sarà possibile effettuare anche ristrutturazioni beneficiando di aliquote ridotte al 4% e al 10%.
Vediamo, qui di seguito, come funziona questo regime e quali sono i requisiti.
Sommario
L’IVA agevolata trova applicazione in caso di lavori edili, come ad esempio quelli finalizzati al recupero edilizio, di ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo.
Viene inoltre conteggiata sull’acquisto di beni, eccetto le materie prime e i semilavorati.
La condizione necessaria è che gli interventi vengano eseguiti dopo aver stipulato un regolare contratto di appalto. Questo principio è stato stabilito dall’Agenzia Entrate nella Guida alle ristrutturazioni del 2018.
Più nello specifico, l’Agenzia ha chiarito che l’agevolazione dell’IVA ricorre non solo sulla prestazione del servizio, ma in alcuni casi anche sulla cessione stessa dei beni.
Advertisement - PubblicitàPer quanto riguarda i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione l’IVA viene ridotta al 10%, mentre con riferimento ai beni questa aliquota trova applicazione solo nel caso in cui questi vengano ceduti in forza del contratto di appalto.
Bisogna poi far presente che l’IVA ridotta si applica ai beni fino a concorrenza del valore della prestazione.
A titolo di esempio, si consideri il valore complessivo dell’intervento pari a 10.000 euro, di cui 4.000 per la manodopera e 6.000 per l’acquisto di beni, come sanitari e rubinetteria. L’IVA al 10% troverà applicazione su 4.000 euro, importo che corrisponde alla differenza fra il totale dell’intervento e la spesa per l’acquisto dei beni significativi.
In merito ai beni significati invece, questi sono stati descritti dal Decreto del 29 dicembre 2009.
Nella categoria rientrano infissi interni ed esterni, ascensori e montacarichi, videocitofoni, caldaie, apparecchiature che consentono il riciclo e il condizionamento dell’aria, impianti per la sicurezza, rubinetterie e sanitari.
La Legge di bilancio del 2018 offre anche un’interpretazione accurata in merito alla disciplina che prevede l’applicazione dell’IVA al 10% sui beni significativi. Viene spiegato come stabilire in modo corretto l’ammontare dell’intervento nel momento in cui è prevista la fornitura di parti staccate.
Si pensi, ad esempio, ai materiali per il fissaggio del serramento o alle tapparelle.
In situazioni del genere la determinazione del valore avviene sulla base del principio dell’autonomia funzionale dei componenti staccati rispetto al manufatto principale.
In buona sostanza, come già era stato chiarito nella circolare n. 12/E del 2016, queste parti staccate non dovranno essere conteggiate nel valore del bene ma in quello della prestazione. Diversamente, saranno sommati all’importo dei beni significativi se sono parte integrante del manufatto, proprio perché concorrono alla sua normale funzionalità.
Del resto la stessa legge di bilancio 2018 prevede che la fattura emessa da chi esegue i lavori dovrà specificare in aggiunta all’oggetto della prestazione anche il totale dei beni significativi.
Advertisement - PubblicitàEsistono poi dei beni che non sono soggetti all’applicazione dell’IVA al 10%, ovvero non significativi. Si tratta di materiali che vengono forniti da un soggetto differente da quello che dovrà effettuare i lavori, nonché i beni acquistati direttamente dal committente.
Non rientrano nell’IVA agevolata le prestazioni professionali, anche se svolte nell’ambito degli interventi volti al recupero edilizio, e quelle di servizi rese in esecuzione di un contratto di subappalto.
In quest’ultimo caso la società subappaltatrice dovrà emettere la fattura con l’aliquota IVA ordinaria del 22% alla ditta principale che, in seguito, fatturerà il lavoro al committente con l’IVA del 10%, sempre che ricorrano i presupposti.
Advertisement - PubblicitàQuando si rimane nel settore del recupero edilizio l’IVA sarà sempre al 10%, senza alcuna deroga. L’agevolazione è inoltre prevista in caso di interventi di risanamento conservativo, restauro e ristrutturazione.
Occorre poi segnalare che l’IVA al 10% ricorre tutte le volte che vengono effettuate forniture di beni finiti, ovvero quei componenti facenti parte integrante della struttura, ma che conservano comunque la loro autonomia. Porte, infissi, sanitari e caldaie sono alcuni esempi di beni finiti.
L’agevolazione ricorre non solo quando i beni vengono acquistati dal prestatore d’opera o dalla ditta che esegue i lavori, ma anche direttamente dal committente.
Advertisement - PubblicitàIl regime dell’IVA con aliquota al 4% riguarda invece tutte le spese che derivano dalla realizzazione di opere murarie, dall’impianto elettrico, idrico, di riscaldamento e così via, nonché quelle relative alla posa in opera per la costruzione della prima abitazione.
Questo regime viene inoltre riconosciuto per ampliare la Prima Casa a condizione che la zona interessata non costituisca un’unità immobiliare a sé stante e non comporti la possibilità di attribuire all’edificio le caratteristiche di bene di lusso.
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Advertisement - PubblicitàBeneficiare dell’IVA agevolata al 10% prevista dal Bonus Ristrutturazioni vuol dire presentare tutta una serie di documenti. Per prima cosa serve un’apposita autocertificazione con la quale si attesta l’applicabilità della riduzione dell’aliquota.
In merito all’IVA agevolata al 4%, prevista quando vengono effettuati lavori di ristrutturazione per la prima casa, occorrono la copia della concessione edilizia, dell’atto, del documento di riconoscimento, del codice fiscale e l’autocertificazione dell’IVA al 4%. Gli stessi documenti sono richiesti nel caso di ristrutturazione di un fabbricato rurale abitabile.
Regole identiche valgono anche per l’applicazione dell’IVA al 10% nelle ipotesi di ristrutturazioni edili, restauri e risanamento, anche se in situazioni del genere bisogna aggiungere la DIA, cioè la Denuncia di Inizio Attività intestata al soggetto che avvia i lavori.
Questa dichiarazione è necessaria pure per ottenere l’applicazione dell’IVA agevolata al 10% in caso di manutenzione straordinaria.
Advertisement - PubblicitàA differenza di quello che si potrebbe pensare, l’IVA agevolata non scatta solo in favore dei proprietari degli immobili, ma rappresenta un beneficio concesso a chiunque scelga di eseguire dei lavori edilizi. In buona sostanza la riduzione dell’aliquota è strettamente connessa sempre al tipo di intervento da svolgere e non al possesso dell’immobile.
Oltre che per le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzate su edifici ad uso residenziale, il regime di favore scatta sui beni significativi, nonché sulle ristrutturazioni per restauro, risanamento conservativo e ristrutturazioni. In quest’ultimo caso i fabbricati ammessi sono quelli che hanno una destinazione prevalentemente abitativa, ovvero edifici che vantano una superficie maggiore del 50% ad uso privato.
Le tipologie di immobili ammesse all’IVA ridotta sono quindi tutte le unità che rientrano nelle categorie catastali da A/1 ad A/11, (esclusi gli uffici A/10), incluse le relative pertinenze, nonché le parti comuni a prevalente destinazione abitativa, gli edifici di edilizia residenziale pubblica (solo se connotati dalla destinazione abitativa) e tutte le strutture che sono assimilabili a quelle non di lusso, quali ad esempio ospizi o conventi e solo se hanno una fissa residenza.
Advertisement - PubblicitàL’applicazione delle aliquote IVA ridotte non scatta in modo automatico, perché il proprietario dell’immobile o l’inquilino dovranno presentare alla ditta che esegue i lavori un’apposita attestazione, ovvero un documento che viene denominato modello di autocertificazione IVA al 10% o al 4%.
Attraverso questo atto il proprietario dell’immobile si assume la responsabilità per l’applicazione del regime di favore. Naturalmente occorre anche rispettare delle regole per quanto riguarda la compilazione della fattura e della ricevuta fiscale.
A questo riguardo l’impresa sarà tenuta a specificare separatamente il valore complessivo della prestazione e quello dei beni significativi, visto che in questo modo si potrà definire con esattezza l’importo sul quale applicare l’IVA al 10% e quello sul quale grava l’imposta ordinaria del 22%.
In aggiunta dovrà indicare in fattura i beni con valore significativo ammessi all’IVA agevolata forniti nell’intervento.
La compilazione del modulo di autocertificazione è abbastanza semplice e alla portata di tutti, ma occorre prestare massima attenzione perché in caso di errori si rischia di perdere il beneficio. Per questo si raccomanda di chiedere il supporto di un esperto del settore.
In fase di stesura del modulo occorre inserire i dati personali del sottoscrittore, quindi nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale e indirizzo completo di residenza.
A seguire si passa a specificare quali sono i lavori edilizi effettuati sull’edificio che fanno parte delle opere di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 31, lettera d) della legge n. 457 del 1978 oppure gli interventi di manutenzione ex articolo 7, comma 1, lettera b) della legge n. 488 del 23 dicembre 1999.
Il modulo, come avviene con qualsiasi altra autocertificazione, riporterà in calce la data e la firma. Quest’ultima non necessita di alcuna autenticazione da parte di un pubblico ufficiale. Inoltre non è prevista l’applicazione di marche da bollo.
Ultimata la compilazione, l’autocertificazione dovrà essere presentata personalmente, ma può essere anche spedita a mezzo pec, fax, mail o posta ordinaria. Ogni informazione falsa è perseguibile ai fini penali e quindi si raccomanda di prestare molta attenzione per evitare spiacevoli conseguenze.
Advertisement - PubblicitàNegli ultimi anni i lavori di ristrutturazione edilizia sono stati oggetto di numerosi interventi legislativi, allo scopo di dare una spinta al settore economico colpito dalla continua crisi.
Le diverse manovre messe a punto dal governo sono state finalizzate ad ampliare i benefici fiscali in favore dei cittadini che pongono in essere lavori di ristrutturazione. Il regime agevolato dell’IVA, previsto sulle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, sul restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, rappresenta un’interessante opportunità ma è fondamentale documentarsi adeguatamente sui presupposti richiesti e sull’iter burocratico da seguire.
La corretta compilazione del modulo di autocertificazione, ad esempio, si rivela determinante per poter validamente accedere all’IVA agevolata, per questo, in caso di dubbi, è molto importante affidarsi a mani esperte.
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