In questo articolo forniremo una guida completa su un tema molto attuale in questo periodo, ossia quello dell’IVA agevolata nel settore dell’edilizia con aliquote speciali abbassate al 4% e al 10%.
In questo articolo forniremo una guida completa su un tema molto attuale in questo periodo, ossia quello dell’IVA agevolata nel settore dell’edilizia con aliquote speciali abbassate al 4% e al 10%.
Sebbene sia un argomento ampiamente dibattuto, sono pochi quelli realmente in grado di comprendere una materia così tecnica.
Qui sarai in grado di trovare tutte le informazioni utili per capire quando è possibile applicare l’IVA agevolata in edilizia al 4% e al 10%, quando è possibile applicare l’IVA ordinaria e quali sono le tipologie di lavoro alle quali è possibili applicare l’aliquota agevolata in edilizia.
Sommario
In questa sezione andiamo ad approfondire le principali novità introdotte con l’IVA agevolata nell’edilizia.
I lavori edili possono beneficiare dell’Iva agevolata dal 4% al 10%, un importo che deve essere dichiarato tramite un’autocertificazione con la quale si attesta l’esecuzione di lavori di ristrutturazione utili a richiedere l’agevolazione.
Di seguito andiamo a scoprire come può essere applicata l’IVA al 10%, quali sono i requisiti e quali documenti occorre presentare.
L’IVA agevolata al 10% è un’agevolazione fiscale che può essere utilizzata per lavori edili quali: ristrutturazioni, restauri, recuperi edilizi e risanamenti conservativi.
Inoltre, può essere anche applicata all’acquisto di beni, ad eccezione di materie prime e semilavorati.
La condizione necessaria da rispettare è che tali lavori vengano svolti successivamente alla stipula del contratto di appalto; si tratta di una condizione stabilita dall’Agenzia Entrate. Un’ulteriore precisazione dell’Agenzia precisa che l’IVA agevolata può essere applicata applicata sulla prestazione del servizio e, talvolta, sulla cessione dei beni.
Per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sull’immobile, l’IVA si può ridurre al 10%. Invece, riguardo ai beni, l’agevolazione è prevista solo se questi ultimi sono ceduti all’interno del perimetro del contratto di appalto.
Advertisement - PubblicitàI beni significativi sono gli infissi, le caldaie, gli ascensori, i montacarichi, gli apparecchi usati per far riciclare l’aria, la rubinetteria, i condizionatori e l’impianto di sicurezza. Nel caso di tali beni, l’Iva agevolata viene applicata solo fino all’effettiva concorrenza del valore della prestazione, valutato al netto del valore degli stessi beni.
In altre parole, l’agevolazione si applica sulla differenza tra il valore totale della prestazione e quello dei beni. Se, per esempio, il costo per una ristrutturazione edilizia è pari a 10.000 euro (così composto: 4.000 di manodopera e 6000 di beni significativi), l’IVA agevolata al 10% verrà applicata alla differenza tra il costo totale dei lavori (10.000) e quello dei beni (6000). Per cui, in questo caso, l’Iva, verrebbe applicata su un importo di 4.000 euro.
Diversamente, l’Iva agevolata al 10% non può essere applicata quando beni e materiali non sono forniti dall’impresa appaltatrice dei lavori, ma da un soggetto esterno; inoltre, non può essere applicata nemmeno se tali beni materiali sono direttamente acquistati dal committente.
Nei casi di recupero edilizio è invece sempre possibile applicare l’IVA al 10% (persino senza deroghe).
Advertisement - PubblicitàIn questa sezione puoi scaricare dei fac-simile da produrre per l’applicazione dell’IVA agevolata nel settore edile in funzione del tipo di lavoro richiesto. Andando più nello specifico, il legislatore solitamente per le agevolazioni nell’edilizia si riferisce a quelle prestazioni di servizi che dipendono da contratti di appalto: perciò è fondamentale stabilire cosa si intende puntualmente per contratto d’appalto.
L’articolo 1655 del Codice Civile, ci suggerisce che l’appalto è il contratto attraverso il quale una parte, previo pagamento di un corrispettivo, assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a rischio proprio, il compimento di un’opera o lo svolgimento di un servizio.
Questa definizione ci aiuta a dedurre i principali elementi che caratterizzano tale figura contrattuale: l’impegno che assume l’appaltatore ha un oggetto ben preciso, ossia la produzione di un certo risultato; il rischio economico dell’opera ricade sulla figura dell’appaltatore e il servizio deve essere eseguito con mezzi organizzati dall’appaltatore stesso.
Questa distinzione assume un’importanza maggiore relativamente all’IVA agevolata in edilizia e all’aliquota che può essere applicata.
Se, per esempio, la cessione di messa in opera di piastrelle rientra nel perimetro del contratto di appalto, l’aliquota del 4% o del 10% può essere applicata a seconda che tali piastrelle siano cedute per la prima o per la seconda abitazione. Se, invece, la cessione assume un significato tecnico, “vince” l’aliquota del singolo bene e, non trattandosi di bene finito, deve scontare l’aliquota ordinaria.
Advertisement - PubblicitàPer poter ottenere le agevolazioni fiscali che abbiamo descritto fin qui occorre presentare una serie di documenti precisi. Innanzitutto occorre presentare un’autocertificazione che attesta che l’agevolazione sia applicabile: per cui, per qualsiasi tipo di lavoro occorre allegare e presentare la dichiarazione dell’Iva agevolata con la relativa documentazione.
Per quanto riguarda l’IVA agevolata al 4%, nel caso specifico di interventi di ristrutturazione della prima casa è necessario presentare:
Nel caso l’Iva agevolata al 4% venga applicata per la ristrutturazione di un fabbricato rurale abitabile, valgono gli stessi documenti.
Per applicare invece l’IVA agevolata al 10%, ossia nel caso di interventi sulla seconda casa (o su abitazioni successive) e per la fornitura di infissi, porte, caldaie e altri beni finiti, è necessario presentare la stessa documentazione, con l’autocertificazione per l’Iva al 10% invece che al 4%.
Lo stesso discorso si può fare per l’applicazione dell’IVA al 10% nel caso di intervento di ristrutturazione edile o restauro; in questo caso tuttavia serve anche la DIA, vale a dire la Denuncia Inizio Attività (solitamente viene intestata a chi compra).
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