Tra le varie norme è stata introdotta la disposizione che fissa all’aliquota agevolata del 10% l’IVA per i beni significativi riguardanti gli interventi edili di manutenzione straordinaria e ordinaria, ristrutturazione edilizia, risanamento conservativo e restauro.
Sommario
Il 29 dicembre 2017 è stata pubblicata sul supplemento ordinario 62 del numero 302 della Gazzetta Ufficiale la legge 205/2017 riguardante sia il bilancio di previsione per il 2018 che quello pluriennale per il 2018-2020. Tra le varie norme è stata introdotta la disposizione che fissa l’aliquota agevolata del 10% l’IVA per i beni significativi riguardanti gli interventi edili di manutenzione straordinaria e ordinaria, ristrutturazione edilizia, risanamento conservativo e restauro. In base a questa disciplina sono soggetti all’agevolazione fiscale le prestazioni aventi che consentono il recupero e la conservazione di immobili con destinazione (esclusiva oppure prevalente) abitativa in ambito privato.
Advertisement - PubblicitàQuando si parla di beni significativi è necessario tenere a mente che l’ammontare del loro valore deve essere determinato considerando l’autonomia funzionale, rispetto all’immobile di maggior rilievo e importanza, delle parti separate. Questo aspetto risulta essere fondamentale perché, per poter applicare l’aliquota IVA agevolata al 10%, la fattura emessa dal prestatore (professionista oppure impresa) che effettua la messa in opera dei lavori deve indicare sia il valore dei beni significativi che il servizio oggetto della transazione.
In questo caso la normativa si rifà al comma 1 dell’articolo 7 della legge 488/1999. Di conseguenza il limite di valore corrisponde alla differenza tra l’ammontare totale della prestazione (cioè la somma che il committente deve corrispondere) e quello dei beni significativi.
Inoltre si fa riferimento al decreto ministeriale del 29 dicembre 1999 per determinare quali siano i beni significativi, cioè quelli il cui valore rappresenta una percentuale di rilievo delle forniture quando si eseguono lavori di ristrutturazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, recupero conservativo e restauro. Tra questi si ricordano:
Tuttavia bisogna tenere a mente che l’aliquota agevolata al 10% riguarda soltanto la differenza tra il valore dei beni stessi e quello dell’intero intervento oppure della singola prestazione nel caso in cui si faccia affidamento a professionisti e aziende diverse. Ad esempio, se il costo totale dell’intervento (10.000 euro) viene ripartito tra la spesa per i beni significativi (6.000 euro) e quella per la prestazione lavorativa (4.000 euro), l’aliquota IVA al 10% interessa solo i 4.000 euro risultanti dall’operazione di sottrazione (10.000 – 6.000 = 5.000). Successivamente si sottrae al costo dei beni significativi la parte di spesa sulla quale è stata applicata l’IVA agevolata (6.000 – 4.000 = 2.000). Proprio su quest’importo residuo si adotta l’aliquota ordinaria al 22%.
Le modalità di applicazione dell’IVA agevolata nel caso degli interventi di ristrutturazione, risanamento conservativo e restauro
Se invece la fornitura di beni significativi riguardano lavori di ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, l’aliquota agevolata interessa soltanto i cosiddetti beni finiti. Si tratta dei beni che mantengono la loro individualità anche se devono essere incorporati nella struttura dell’edificio per avere una valida funzione. Rientrano all’interno di questa categoria:
Invece non possono usufruire dell’agevolazione le forniture di materie prime e semilavorate. Al tempo stesso non è importante che l’acquisto sia fatto dall’impresa edile o dal prestatore d’opera che esegue i lavori oppure direttamente dal committente. L’aliquota agevolata viene applicata ugualmente. Tuttavia occorre rispettare alcuni requisiti fondamentali:
– la fattura deve indicare il valore dei beni strumentali forniti e il tipo di prestazione eseguita;
– l’agevolazione fiscale interessa soltanto l’importo risultante dalla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni significativi erogati. Sulla parte restante viene applicata l’aliquota IVA ordinaria;
– le parti staccate che non hanno un’autonomia funzionale rispetto al bene significativo devono essere considerate quando si calcola l’importo sul quale adottare l’aliquota al 10%. Ad esempio, nel caso degli infissi, occorre valutare se queste parti staccate contribuiscono alla funzionalità dell’elemento e debbano essere considerati componenti integrati oppure abbiano una validità temporanea. Questa valutazione vale per i materiali utilizzati per il montaggio e le tapparelle.
Infine è fondamentale che il valore dei beni strumentali assunto sia quello indicato all’interno del contratto stipulato tra la ditta edile (oppure il prestatore dell’opera) e il committente stesso. Inoltre occorre tenere in considerazione anche gli oneri e le spese relativi alla produzione di questi beni, ad esempio la manodopera e le materie prime. In ogni caso è necessario che il prezzo di acquisto dei beni sia sempre superiore o almeno pari al loro valore.
Per poter usufruire dell’aliquota IVA agevolata il committente deve presentare al prestatore d’opera oppure alla ditta edile che si occupa dei lavori un’autocertificazione. In questo documento deve essere dichiarato, sotto la propria responsabilità legale e penale, che l’intervento che si vuole realizzare e per il quale si stanno acquistando i beni significativi rientra in uno dei casi per i quali è prevista per legge questa agevolazione fiscale.
L’autocertificazione può essere presentata dallo stesso committente oppure dalla ditta edile al proprio rivenditore. A seconda del tipo di intervento che si vuole mettere in atto variano i documenti che devono essere allegati all’autocertificazione. Nel caso dei lavori di ristrutturazione, restauro, manutenzione ordinaria e straordinaria e risanamento conservativo servono:
Infine è possibile usufruire dell’aliquota al 4% per i beni significati acquistati per gli interventi di ristrutturazione della prima casa o un fabbricato rustico a uso abitativo.
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