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Indici ISA in dichiarazione: possibili anomalie, l’avviso dell’Agenzia

Indici ISA in dichiarazione: possibili anomalie, l’avviso dell’AgenziaIndici ISA in dichiarazione: possibili anomalie, l’avviso dell’Agenzia
Ultimo Aggiornamento:

Con il Provvedimento Prot. n. 231840 del 23 giugno 2023, l’Agenzia delle Entrate dispone nuovi chiarimenti destinati a professionisti e imprese che sono tenuti all’applicazione degli indici ISA (Indici Sintetici di Affidabilità fiscale) nella dichiarazione dei redditi.

Il Provvedimento è stato predisposto in attuazione a quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2015, art. 1, commi da 634 a 636.

Qui si sanciva che – al fine di rendere più avanzate le forme di comunicazione con l’amministrazione – l’Agenzia avrebbe messo a disposizione dei contribuenti nuovi elementi ed informazioni utili a semplificare gli adempimenti, nonché a favorire l’assolvimento degli obblighi tributari e l’emersione spontanea delle basi imponibili.

Approfondiamo di seguito.

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Indici ISA in dichiarazione: dati a disposizione di contribuenti e intermediari

I nuovi elementi ed informazioni messi a disposizione dei contribuenti assoggettati all’applicazione degli indici ISA in dichiarazione, si legge, vengono forniti al fine di favorire un costante dialogo finalizzato a semplificare gli adempimenti, a stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari, a favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, nonché a regolarizzare eventuali violazioni.

I dati consultabili saranno:

  • Le comunicazioni – relative a possibili omissioni o anomalie nei dati dichiarati ai fini degli ISA, in allegato a REDDITI – rilevate dall’Agenzia delle Entrate analizzando gli stessi indici, nonché i dati delle altre fonti informative disponibili;
  • Le risposte inviate dal contribuente (anche tramite intermediario), relative alle comunicazioni di cui sopra, utilizzando la specifica procedura stabilita dall’Agenzia delle Entrate.

Nello specifico:

  1. Professionisti e imprese potranno accedere ai dati consultando il “Cassetto Fiscale” mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
  2. Gli intermediari incaricati della trasmissione della dichiarazione, potranno accedere ai dati consultando il “Cassetto Fiscale” dei soggetti interessati, ma solo in seguito al rilascio di una delega.

È possibile, su richiesta del contribuente, rimanere aggiornati sulle nuove pubblicazioni mediante posta elettronica e/o SMS, oppure tramite PEC, con un avviso che comunica l’aggiornamento della sezione dedicata agli indici ISA nel Cassetto Fiscale.

Il contribuente potrà scegliere – al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi – di far arrivare gli stessi avvisi di aggiornamento anche all’intermediario. Se l’intermediario – sempre al momento in cui viene presentata la dichiarazione – accetterà di ricevere gli avvisi, gli saranno trasmessi mediante il servizio Entratel.

Qualora si dovessero ricevere comunicazioni relative a qualche anomalia, si fa presente che l’anomalia non sarà indicata nell’avviso, ma sarà consultabile solo mediante accesso al Cassetto Fiscale.

Gli elementi e le informazioni relativi agli indici ISA in dichiarazione saranno trasmessi tramite PEC dai seguenti indirizzi:

Si tratta di caselle che non possono ricevere messaggi in entrata, per cui non sarà possibile rispondere.

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Come si comunicano incongruenze o errori nei dati?

Nel caso in cui contribuenti o intermediari volessero segnalare eventuali elementi, fatti o circostanze che risultano sconosciuti all’Amministrazione, potranno farlo esclusivamente utilizzando il software gratuito messo a disposizione per lo scopo.

Qui il Software di compilazione anomalie 2022, che consente di descrivere, anche in modalità testuale, gli elementi ritenuti di utilità.

L’accesso, anche qui, è consentito anche agli intermediari che abbiano ottenuto apposita delega dai contribuenti.

I contribuenti possono inoltre provvedere alla regolarizzazione degli errori e delle omissioni eventualmente commesse, in base a quanto disposto dal sistema del Ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997, con la riduzione delle sanzioni in base al tempo trascorso dalla commissione delle violazioni.

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Indici ISA in dichiarazione: tutte le tipologie di anomalie

Con il Provvedimento del 23 giugno 2023 si comunica inoltre l’approvazione delle tipologie di comunicazione delle anomalie, nei dati legati agli indici ISA, in relazione al triennio 2019-2020-2021.

Le tipologie sono descritte nell’Allegato 1 del Provvedimento e sono le seguenti:

  • Tipologia 1 – “Imprese con gravi e ripetute incoerenze nella gestione del magazzino”;
  • Tipologia 2 – “Soggetti che hanno forzato i controlli di coerenza tra modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli ISA e REDDITI 2022”;
  • Tipologia 3 – “Soggetti che si sono esclusi dall’applicazione degli ISA per il triennio 2019 – 2021, indicando nel modello REDDITI <<Periodo di non normale svolgimento dell’attività>>”;
  • Tipologia 4 – “Imprese dei servizi o del commercio che hanno indicato il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale”;
  • Tipologia 5 – “Imprese con incongruenza tra l’ISA presentato e i dati indicati ai fini dell’applicazione dello stesso”;
  • Tipologia 6 – “Soggetti con incongruenza tra ISA presentato e quadro dei dati contabili compilato ai fini dell’applicazione degli ISA”;
  • Tipologia 7 – “Imprese con incongruenza tra l’ISA presentato e gli elementi specifici dell’attività dichiarati”;
  • Tipologia 10 – “Corrispondenza della condizione di “Lavoratore dipendente” con il modello di Certificazione Unica”;
  • Tipologia 11 – “Corrispondenza della condizione di “Pensionato” con il modello di Certificazione Unica”;
  • Tipologia 12 – “Corrispondenza dei compensi dichiarati con il modello di Certificazione Unica”;
  • Tipologia 13 – “Corrispondenza del numero totale di incarichi con il modello di Certificazione Unica”;
  • Tipologia 14 – “Corrispondenza degli altri proventi e componenti positivi dichiarati con i canoni di locazione immobiliare desunti dal modello RLI”;
  • Tipologia 15 – “Soggetti che si sono esclusi dall’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2021 indicando la causa di esclusione “1 – Inizio attività nel corso del periodo d’imposta” nel modello REDDITI 2022 pur avendo iniziato l’attività precedentemente”;
  • Tipologia 16 – “Soggetti che si sono esclusi dall’applicazione degli ISA per due annualità nel triennio d’imposta 2019 – 2021 indicando la causa di esclusione “1 – Inizio attività nel corso del periodo d’imposta” nel modello REDDITI”;
  • Tipologia 17 – “Soggetti che si sono esclusi dall’applicazione degli ISA per due annualità nel triennio d’imposta 2019 – 2021 indicando la causa di esclusione “2 – Cessazione dell’attività nel corso del periodo d’imposta” nel modello REDDITI”;
  • Tipologia 18 – “Soggetti che si sono esclusi dall’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2021 indicando la causa di esclusione “3 – Ammontare di ricavi dichiarati di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alla lettera c), d) ed e) o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del TUIR, superiore a 5.164.569 euro” nel modello REDDITI 2022, pur avendo dichiarato in REDDITI 2022 ricavi inferiori a tale soglia”;
  • Tipologia 19 – “Soggetti che si sono esclusi dall’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2021 indicando la causa di esclusione “8 – Enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa ai sensi dell’art. 80 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017” nel modello REDDITI 2022 in presenza di procedimento di autorizzazione della Commissione Europea non perfezionato”;
  • Tipologia 20 – “Soggetti che si sono esclusi dall’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2021 indicando la causa di esclusione “9 – Organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario ai sensi dell’art. 86 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017” nel modello REDDITI 2022 in presenza di procedimento di autorizzazione della Commissione Europea non perfezionato”;
  • Tipologia 21 – “Soggetti che si sono esclusi dall’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2021 indicando la causa di esclusione “10 – Imprese sociali di cui al decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017” nel modello REDDITI 2022 in presenza di procedimento di autorizzazione della Commissione Europea non perfezionato”;
  • Tipologia 22 – “Soggetti che si sono esclusi dall’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2021 indicando la causa di esclusione “16 – Soggetti che hanno aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019” nel modello REDDITI 2022 pur avendo iniziato l’attività precedentemente”;
  • Tipologia 23 – “Soggetti che si sono esclusi dall’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2021 indicando la causa di esclusione “17 – Soggetti che esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate dai codici attività riportati nella TABELLA 2 – ELENCO DEI CODICI ATTIVITÀ ESCLUSI PER IL PERIODO DI IMPOSTA 2021 allegata alle ‘ISTRUZIONI PARTE GENERALE ISA’” nel modello REDDITI 2022, ma dichiarano in REDDITI 2022 un codice Ateco diverso da quelli previsti nella TABELLA 2”;
  • Tipologia 24 – “Imprese del settore edile con incongruenza tra il valore degli acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile (art. 17, comma 6, lett. a) dichiarato nel modello IVA 2022 e i costi per acquisti di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi dichiarato negli ISA”;
  • Tipologia 25 – “Imprese con indicatore elementare ISA “Incidenza degli ammortamenti” anomalo nel triennio di imposta 2019-2021”;
  • Tipologia 26 – “Lavoratori autonomi con indicatore elementare ISA “Incidenza degli ammortamenti” anomalo nel triennio di imposta 2019-2021”.


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TAGS: affidabilità fiscale, dichiarazione, Dichiarazione dei Redditi, indice ISA, ISA

Autore: Redazione Online

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