Il decreto Superbonus è stato convertito in legge con 94 voti a favore, 72 contrari e due astenuti al Senato.
Il decreto Superbonus è stato convertito in legge con 94 voti a favore, 72 contrari e due astenuti al Senato. Il provvedimento prevede una serie di modifiche e aggiornamenti al Dl 11/2023, che riguardano principalmente la cessione dei crediti, i tempi di realizzazione degli interventi edilizi e le condizioni per usufruire del superbonus 110%.
Questa nuova misura offre numerose opportunità per i cittadini italiani e introduce diverse novità nel settore dell’edilizia. In questo articolo esamineremo nel dettaglio tutte le modifiche apportate dal decreto, concentrandoci sulle eccezioni e sulle opportunità offerte ai consumatori.
Sommario
La scadenza per beneficiare del 110% di agevolazioni fiscali per le spese sostenute dalle persone fisiche in relazione agli interventi realizzati su edifici unifamiliari o unità immobiliari situate in complessi plurifamiliari, purché funzionalmente indipendenti e con uno o più ingressi autonomi dall’esterno, destinati all’alloggio di un unico nucleo familiare (circolare 24/2020, paragrafo 2), è stata posticipata dal 31 marzo al 30 settembre 2023.
Tuttavia, è necessario che, entro il 30 settembre 2022, siano stati eseguiti lavori corrispondenti ad almeno il 30% dell’intervento complessivo.
Advertisement - PubblicitàLe banche, gli intermediari finanziari e le compagnie assicurative che non dispongono di ulteriore capacità fiscale per utilizzare i crediti acquisiti, potranno impiegarli nella sottoscrizione di Buoni del Tesoro Pluriennali (BTP), con una durata di almeno dieci anni, fino al 10% della quota annuale eccedente i crediti derivanti dal superbonus già compensati.
Tale opzione, applicabile ai crediti relativi a interventi le cui spese sono state sostenute fino al 31 dicembre 2022, sarà disponibile per le emissioni di Buoni del Tesoro effettuate a partire dal 1° gennaio 2028.
Advertisement - PubblicitàOltre a quelli già previsti dal testo originale del decreto, sono stati introdotti nuovi documenti che, se posseduti, esonerano il cessionario dalla partecipazione alla violazione e, di conseguenza, dalla responsabilità solidale con il fornitore che ha applicato lo sconto. Si tratta della documentazione stabilita dal decreto MIT 329/2020 per gli interventi di riduzione del rischio sismico e del contratto di appalto firmato tra l’ente che ha eseguito i lavori e il committente.
Inoltre, per l’acquisto di crediti da parte di una banca o di un’altra società appartenente allo stesso gruppo, quando questa attesta il possesso della documentazione richiesta dalla normativa, l’esenzione dalla responsabilità solidale viene estesa a tutti i cessionari, mentre inizialmente era prevista solamente per i correntisti non consumatori o utenti.
Advertisement - PubblicitàL’articolo 2 del decreto prevede il divieto di esercitare le opzioni per lo sconto in fattura e per la cessione del credito a partire dal 17 febbraio 2023. Tuttavia, oltre alle ipotesi già contemplate nella versione iniziale del decreto, sono state “salvate” le seguenti situazioni:
Al fine di garantire la certezza del diritto e prevenire o ridurre il contenzioso sugli incentivi per le spese relative a interventi per i quali si può optare per la cessione o lo sconto, sono state precisate alcune condizioni:
Ai cessionari viene concesso più tempo per fruire dei crediti d’imposta legati al superbonus, agli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche e agli interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico. La possibilità di ripartire il credito residuo in dieci rate annuali, anziché nelle ordinarie quattro o cinque, riguarda le comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023. Si tratta, di fatto, dell’estensione di una disposizione già prevista dal “decreto Aiuti quater” per le comunicazioni inviate fino al 31 ottobre 2022 e relative, esclusivamente, al superbonus (articolo 9, comma 4, Dl 176/2022).
La detrazione per le spese sostenute nel 2022 in relazione a interventi rientranti nella disciplina del superbonus può essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo (anziché le canoniche quattro), a partire dal periodo d’imposta 2023. Questa opzione, utile per i contribuenti che non hanno sufficiente capacità fiscale, è irrevocabile e va espressa nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023, da presentare nel 2024. L’opzione è esercitabile a condizione che la prima quota detraibile relativa alle spese del 2022 non venga indicata nella relativa dichiarazione dei redditi, ovvero quella da presentare quest’anno.
Compila il form sottostante: la tua richiesta verrà moderata e successivamente inoltrata alle migliori Aziende del settore, GRATUITAMENTE!