Recentemente sono state introdotte delle novità molto interessanti riguardo all’erogazione dei vari contributi a fondo perduto messi a disposizione dal Governo come aiuto economico a favore di imprese e lavoratori con Partita IVA.
Recentemente sono state introdotte delle novità molto interessanti riguardo all’erogazione dei vari contributi a fondo perduto messi a disposizione dal Governo come aiuto economico a favore di imprese e lavoratori con Partita IVA.
Le disposizioni normative più recenti che hanno concesso la possibilità di ottenere dei contributi a fondo perduto calcolati in base alle perdite di fatturato subite, sono il Decreto Sostegni e il Decreto Sostegni BIS. Ma non dimentichiamo inoltre le 5 versioni del più datato Decreto Ristori e tutte le altre misure di sostegno introdotte in questi 2 lunghi anni.
Ebbene, di recente sono stati forniti dei chiarimenti in merito alla possibilità di ottenere i contributi a fondo perduto per i soggetti che presentano debiti con l’Agenzia delle Entrate.
Approfondiamo di seguito.
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Advertisement - PubblicitàLe novità di cui parliamo sono state definite con il recentissimo decreto legge n. 209 del 10 dicembre 2021, in vigore dall’11 dicembre e recante “Misure urgenti finanziarie e fiscali”.
Qui, all’art. 3, viene introdotta una “Norma di interpretazione autentica in materia di contributi a fondo perduto per l’emergenza epidemiologica da Covid-19”.
Il fatto che sia definita “di interpretazione autentica” significa che la normativa sarà valida per tutti, in quanto gode di efficacia retroattiva, e si applicherà dunque anche ai soggetti che hanno ottenuto il contributo a fondo perduto prima dell’entrata in vigore dello stesso decreto.
L’art. 3 dispone appunto quanto segue:
“Le disposizioni che prevedono, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, l’erogazione da parte dell’Agenzia delle entrate di contributi a fondo perduto, si interpretano nel senso che a tali erogazioni non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”
Il DPR di cui sopra, all’art. 48-bis, dispone che gli enti della PA, prima di erogare un pagamento (a qualunque titolo) di importo superiore a 5.000 euro a favore di un soggetto richiedente, sono tenuti a verificare che lo stesso richiedente non sia titolare di cartelle esattoriali notificate, ovvero che non abbia debiti non riscossi con l’Agenzia delle Entrate.
La stessa normativa dispone che se, a seguito dei controlli per verificare l’eventuale presenza di somme non riscosse, dovesse risultare un debito a carico del soggetto di importo pari o superiore a 5.000 euro, l’ente della PA non erogherà la somma di contributo richiesta. Piuttosto, l’organo sarà tenuto a segnalare all’Agenzia delle Entrate-Riscossione la presenza del debito, affinché appunto la somma possa essere recuperata.
L’ADE-Riscossione a quel punto dovrà verificare effettivamente l’esistenza del debito. Dopodiché, invierà una comunicazione all’ente della PA che ha segnalato (per confermare appunto il divieto di erogazione del contributo) e avvierà la procedura di riscossione nei confronti del debitore.
Advertisement - PubblicitàEbbene, con il nuovo Decreto Legge entrato in vigore l’11 dicembre, viene disposto che tutta la procedura descritta sopra non si applica alle richieste di contributo a fondo perduto introdotte per via dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Tali contributi a fondo perduto, essendo appunto aiuti economici finalizzati al superamento della crisi causata dalle varie chiusure e in generale dagli effetti del Covid-19, sono dunque esenti dai controlli finanziari.
Questo significa che, anche nel caso in cui in capo al soggetto richiedente esistano delle cartelle di riscossione (di importo complessivo minore, pari o superiore a 5.000 euro), egli avrà comunque diritto ad ottenere il contributo a fondo perduto richiesto.
Chiaramente, ciò se il soggetto presenta tutti i requisiti obbligatori per l’ottenimento.
I beneficiari dei contributi a fondo perduto, a prescindere dal fatto che abbiano avviato la richiesta prima o dopo l’entrata in vigore del Decreto n. 209, sono dunque esenti dalla procedura.
Il che non vuol dire solo che, anche in presenza di carici pendenti, il contributo dovrà essere comunque erogato, ma significa anche la PA non sarà tenuta ad eseguire alcun controllo di regolarità fiscale prima di approvare l’erogazione del contributo.
Da tutto questo ne consegue anche che:
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