Che cosa accade nel momento in cui ad un contribuente viene riconosciuto un contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni, ma in seguito si dovesse scoprire che tale somma non gli spettava?
Nel caso che affrontiamo oggi, con la risposta ad interpello del Fisco n. 581 dell’8 settembre 2021, la questione è leggermente differente. Infatti qui è lo stesso contribuente che riconosce di aver ottenuto un contributo non spettante, e si mostra intenzionato alla sua completa restituzione in favore dell’Agenzia delle Entrate.
Ma prendiamo come esempio entrambe le casistiche e vediamo che cosa accade se si percepisce senza diritto un contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni.
Sommario
Il primo Decreto Sostegni (DL n. 41 del 22 marzo 2021), convertito nella Legge n. 69 del 21 maggio 2021, aveva messo a disposizione un contributo a fondo perduto rivolto a tutti i titolari di Partita IVA, residenti o stabiliti in Italia, esercenti attività d’impresa, arte e professione o che percettori di reddito agrario.
Per saperne di più, leggi: “DL Sostegni: fondo perduto per imprese, scadenza 28 maggio”
Tale contributo poteva essere richiesto fino al 28 maggio 2021, e ad oggi quindi non è più possibile ottenerlo. Ma ne sono nati di nuovi.
Con l’entrata in vigore del secondo Sostegni, ovvero il Decreto Sostegni BIS (DL n. 73 del 25 maggio 2021), e la sua conversione nella Legge n. 106 del 23 luglio 2021, sono stati messi a disposizione di Partite IVA, lavoratori autonomi e percettori di reddito agrario ben 3 nuovi contributi a fondo perduto.
Questi consistono nel “Contributo Automatico”, nel “Contributo per Attività Stagionali”, e nel “Contributo Perequativo”. Per approfondire, leggi: “Decreto Sostegni Bis: tutti i contributi a fondo perduto”.
Ma torniamo al tema principale di oggi.
Che cosa accade se un contribuente ha percepito una delle somme a fondo perduto previste dal Decreto Sostegni o Decreto Sostegni BIS, e solo dopo ci si accorge che il contributo non spettava al soggetto? Come funziona la restituzione del contributo? Ci sono interessi o sanzioni aggiuntive da pagare?
Lo vediamo di seguito.
Advertisement - PubblicitàNel caso mostrato con la risposta ad interpello di oggi, l’istante dichiara di aver presentato, in data 21 aprile 2021, la domanda per ottenere il contributo a fondo perduto del primo Decreto Sostegni (ovvero quello previsto dall’art. 1 del DL 22 marzo).
Egli dichiara che la sua richiesta è stata accolta pochi giorni dopo e che, in data 27 aprile, la somma era già stata depositata sul suo conto.
Solo successivamente, con la Circolare n. 5/E del 14 maggio 2021, è stato chiarito che:
“il valore derivante dall’estromissione dell’immobile strumentale dai beni dell’impresa, seppure incluso nel campo di applicazione ai fini Iva, tale cessione di bene ammortizzabile non è riconducibile alla nozione di fatturato di cui al comma 4, dell’articolo 1 del decreto sostegni, pertanto non deve essere incluso dal calcolo del fatturato del 2019”.
L’istante, che evidentemente aveva contato nel calcolo del fatturato del 2019 anche il valore derivante dall’estromissione dell’immobile strumentale dai beni dell’impresa, in seguito alla precisazione definita dalla Circolare, si è accorto che a tali condizioni il contributo in realtà non gli spettasse.
Si mostra dunque disponibile alla totale restituzione della somma ricevuta e degli eventuali interessi, e chiede alle Entrate se in questo caso siano previste anche delle ulteriori sanzioni da pagare.
Advertisement - PubblicitàIn riferimento al caso presentato, le Entrate affermano che le disposizioni normative riguardanti la restituzione del contributo a fondo perduto del DL Sostegni e il relativo regime sanzionatorio, sono definite dall’art. 1 comma 9 dello stesso Decreto Sostegni.
Il comma dell’art. 1 appena citato non contiene specifiche spiegazioni in relazione al tema in oggetto, ma rimanda all’applicazione delle stesse sanzioni previste per il Bonus Contributo a Fondo Perduto ideato l’anno scorso dall’art. 25 del Decreto Rilancio (DL n. 34 del 19 maggio 2020).
Le regole sanzionatorie da seguire per il fondo perduto del Decreto Sostegni le troviamo dunque all’art. 25 del Decreto Rilancio, commi da 9 a 14.
Al comma 12, possiamo leggere che:
“Qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, l’Agenzia delle entrate recupera il contributo non spettante, irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e applicando gli interessi dovuti ai sensi dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in base alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.”.
Le sanzioni dovute per il contributo a fondo perduto del DL Sostegni percepito indebitamente le troviamo dunque nel DL n. 471/1997, modificato successivamente dall’art. 15 del DL n. 158 del 24 settembre 2015.
Qui leggiamo che: “Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è applicata la sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei crediti stessi.”
Il credito si intende come “inesistente” quando, in seguito ai controlli, risulta non spettante in parte o del tutto.
Riguardo agli interessi invece, si deve far riferimento:
Tornando quindi al caso presentato con la risposta ad interpello, l’Agenzia delle Entrate specifica quanto segue.
Con la Circolare n. 25/E del 20 agosto 2020, che si riferisce al contributo a fondo perduto del Decreto Rilancio ma le cui sanzioni si applicano anche al fondo perduto del DL Sostegni, si chiariva che:
“In applicazione a quanto disposto dall’art. 10, comma 3 della Legge n. 212/2000, <Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria>”.
E ancora:
“Non saranno dovute le predette sanzioni anche nel caso in cui il contribuente, che abbia già fruito del contributo qui in esame, solo a seguito della pubblicazione dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 22/E del 2020 conosca di avere assunto un comportamento non coerente con i chiarimenti forniti con il menzionato documento di prassi (…)”.
Come potevamo immaginare quindi, nel caso in cui il contribuente abbia ottenuto il contributo a fondo perduto e, solo dopo la pubblicazione di nuove disposizioni avesse compreso che non gli spettasse, le sanzioni non saranno dovute. Ovviamente, questo nel caso in cui egli si mostri disponibile all’immediata restituzione della somma.
La Circolare 22/E però si riferisce al contributo del Decreto Rilancio del 2020. L’istante invece ha ottenuto il contributo a fondo perduto nel 2021 con il DL Sostegni e si è accorto dell’indebita percezione con la Circolare n. 5/E del 2021.
Visto quanto stabilito inizialmente, ovvero che il regime sanzionatorio previsto per il contributo a fondo perduto del Decreto Rilancio si possa applicare anche al contributo a fondo perduto del DL Sostegni, si ritiene che il contribuente possa restituire la somma percepita indebitamente e gli eventuali interessi senza alcuna sanzione aggiuntiva.
Questo considerando anche il fatto che “l’errore commesso dall’istante […] sia solo quello di aver inserito nel calcolo del fatturato medio mensile il valore di un bene immobile estromesso/assegnato a se medesimo (trattandosi di ditta individuale)”.
Advertisement - PubblicitàIl contributo percepito indebitamente ovviamente dovrà essere restituito.
Le modalità di restituzione sono disposte al punto 6.1 del Provvedimento protocollo n. 77923/2021 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Qui si specifica che
“Le somme dovute a titolo di restituzione del contributo erogato in tutto o in parte non spettante, […] sono versate all’entrata del bilancio dello Stato con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista.”
I versamenti di cui sopra dovranno essere fatti mediante la compilazione del Modello F24 (ELIDE) “Versamenti con elementi identificativi”, con i codici tributo e le indicazioni stabiliti dalla Circolare 24/E del 12 aprile 2021.
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