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Fatturazione elettronica Forfettari: confermato obbligo dal 1° Luglio

Fatturazione elettronica Forfettari: confermato obbligo dal 1° LuglioFatturazione elettronica Forfettari: confermato obbligo dal 1° Luglio
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Si appresta a cambiare per sempre il lavoro e il regime fiscale e contributivo dei lavoratori in regime forfettario. Dal primo Luglio, infatti, scatta l’obbligo di fatturazione elettronica anche per questa categoria di lavoratori.

La manovra fa parte di un più ampio pacchetto di misure fortemente voluto dall’Esecutivo e che è diventato effettivo dalla riunione del Consiglio dei Ministri del 13 aprile.

La decisione maschera, dietro la motivazione dichiarata di attuare con questa decisione 45 obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), la volontà dello Stato italiano di dare una volta per tutte un giro di vite deciso contro gli evasori fiscali e i furbetti che utilizzano il regime forfettario per evadere le tasse o dichiarare meno di quanto effettivamente percepiscono.

Il decreto anti evasione, così chiamato dal giornalismo, estende l’obbligo di fatturazione elettronica ai soggetti in regime forfettario, a quelli in regime di vantaggio e anche alle associazioni sportive dilettantesche, segnando di fatto una vera e propria svolta per la fiscalità italiana, sulla scorta di quanto fortemente richiesto dall’Unione Europea.

La data di entrata in vigore per la fatturazione elettronica ai forfettari è dunque giorno 1 luglio 2022, ma ci sono delle eccezioni che è bene conoscere.

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Obbligo di fatturazione elettronica per i forfettari: le date di entrata in vigore e a chi spetta l’obbligo

Dalla lettura del Decreto Legge Antifrode emerge come dal 1 luglio 2022 è stata abolita l’esenzione alla fatturazione elettronica che era invece prevista dal Decreto Legislativo 1272015 per tutti i soggetti contribuenti che rientravano nel regime di vantaggio, un particolare meccanismo che prevedeva l’applicazione della flat tax al 15% (addirittura 5% per i primi 5 anni di attività).

Tuttavia, l’obbligo non è automatica ma solamente se l’attività supera un fatturato annuo di 25mila Euro, senza però superare i 65mila.

Come accennato, l’obbligo di fatturazione elettronica cade adesso in caso anche alle associazioni sportive dilettantesche e ad altri enti del terzo settore, sempre con il limite dei 65mila Euro di fatturato.

Naturalmente, il cambiamento è solo sulle modalità di fatturazione: da un punto di vista legislativo e fiscale nulla cambia per il regime tributario forfettario, che continuerà ad applicarsi dunque alle partite IVA con fatturato fino a 65mila Euro l’anno anche se, da quello che emerge dalle fonti di Palazzo Chigi e soprattutto dalle richieste dell’unione Europea, la riforma fiscale per il regime forfettario sarà applicata più avanti, forse dall’anno prossimo e sono ancora un mistero i cambiamenti che apporterà.

Per quanto riguarda la platea dei soggetti che sono coinvolti dall’introduzione della fatturazione elettronica per i forfettari, il Ministero delle Finanze ha stabilito che la manovra riguarda almeno 1,7 milioni di contribuenti, all’interno dei quali bisognerà discerne fra i soggetti non ancora obbligati che emettevano già una fattura elettronica per motivi di comodità e di trasparenza, visti i tanti software che facilitano di molto rispetto alla classica cartacea.

Aruba, uno dei maggiori gestori di servizi della fatturazione elettronica, afferma che fra i suoi utilizzatori i livello di adozione di questo sistema è al 46%. In sostanza, da un punto di vista numerico, l’obbligo potrebbe cambiare davvero poco fra i tanti lavoratori contribuenti.

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Obbligo di fatturazione elettronica, chi è esentato? Le sanzioni possibili

Sono esentati dall’obbligo della fatturazione elettronica i forfettari che offrono prestazioni sanitarie, ma solo attraverso il sistema di tessera sanitaria: in questo novero si contano medici, specialisti farmacie ma anche ospedali.

Una piccola platea di questi lavoratori, inoltre, potrebbe anche rientrare nel settore agricolo.

Per quanto riguarda le micro imprese, invece, è escluso l’obbligo di fatturazione elettronica se queste hanno ricavi poco superiori o pari ai 25.000 euro all’anno.

Inoltre, sono esonerati fino al 31 Dicembre 2023 i lavoratori in regime forfettario che nell’anno precedente a quello di riferimento hanno generato guadagni per un totale inferiore ai 25.000 euro, mentre non è ancora chiaro se l’esonero possa valere anche per chi apre la partita IVA nel corso del 2022: la risposta sembra essere quella dell’esonero, tuttavia è meglio aspettare ulteriori chiarimenti in materia che sicuramente saranno divulgati dalle autorità competenti ovvero con circolare chiarificatrice dell’Agenzia delle Entrate.

Un aspetto interessante per quanto riguarda l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti in regime forfettario è quello delle sanzioni per il ritardo nell’emissione a seguito di una prestazioni.

In particolare, il Decreto Legge anti frode prevede una piccola moratoria all’articolo 6 secondo comma del Decreto Legislativo 471/97: per venire incontro alle difficoltà che questi professionisti potrebbero incontrare nel passaggio al nuove regime di emissione della fattura, fino alla fine del primo trimestre di IVA dall’ingresso in vigore dell’obbligo, non sarà comminata alcuna sanzione se la fattura elettronica a seguito di una prestazione già effettuata viene emessa entro il mese successivo.

Una mossa che si incastra perfettamente all’interno della ratio che vuole la fatturazione elettronica, oltre che come un mezzo per diminuire l’evasione fiscale, un mezzo per semplificare la vita dei contribuenti.

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Fatturazione elettronica obbligatoria per i forfettari: il contesto europeo, cosa cambia per i lavoratori e come funziona e i vantaggi del sistema SDI

L’obbligo di fatturazione elettronica per i forfettari che entra in vigore giorno 1 Luglio 2022 è l’arrivo di un percorso lungo e discusso tanto in Italia quanto in Unione Europea.

In tal senso, l’introduzione della legge è immediatamente successiva alla Decisione Europea 22512012, con la quale è stata rinnovata la precedente Decisione UE 5932018 che aveva concesso all’Italia la possibilità di intraprendere un percorso che l’avrebbe portata a rendere generale l’obbligo di fatturazione elettronica per tutti.

La pandemia da Covid, in tal senso, ha leggermente ritardato le cose senza però impedirle.

I motivi di tali scelte sono presto detti: secondo i dati diffusi nel 2019 dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica nel 2019 ha permesso all’Italia di tracciare e recuperare almeno 2 miliardi di euro che, altrimenti, sarebbero andati persi causa evasione fiscale.

La vita dei forfettari, comunque, è destinata a cambiare con l’obbligo di fatturazione elettronica: per mettersi in regola, dunque, sarà per loro necessario dotarsi di un programma specifico ricercando sul mercato il più idoneo alle esigenze, imparandolo in tempi brevi per adeguarsi e non rischiare uno stop alle attività oppure possibili sanzioni dopo il primo trimestre IVA.

In Italia, la fatturazione elettronica per tutti coloro che prestano bene e servizi all’interno del territorio dello Stato si sostanzia in un file di testo in estensione XML che viene recapitato al destinatario attraverso un sistema di inter scambio (SDI) che è sottoposto al vaglio dell’Agenzia delle Entrate e che permette nell’immediato o in futuro il controllo sulla regolarità dell’operazione.

I vantaggi del sistema di interscambio son molteplici sia per lo Stato, che come detto ha recuperato 2 miliardi di euro nel solo 2019, che per i contribuenti.

Questi ultimi, infatti, al netto di alcuni costi extra relativi all’acquisto e mantenimento di programmi di fatturazione elettronica, potranno migliorare di molto la gestione e l’invio delle fatture, mettendo da parte tutti quelli che erano i precedenti obblighi di conservazione delle stesse in formato cartaceo, oltre ad avere la certezza di non dover incorrere più in problemi con il fisco nel caso in cui le fatture cartacee vengano smarrite nel caso di controlli fiscali da parte dell’Agenzia delle Entrate.

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La fatturazione elettronica: le differenze con quella cartacea e come si compila

In ultimo, è bene chiarire che a differire fra la fattura cartacea e quella elettronica è solamente il modo di redazione, ovvero digitale tramite pc o tablet e il modo attraverso cui viene recapitata, ovvero attraverso il sistema di interscambio.

Per il resto, i dati che devono essere inseriti nella fattura elettronica non differiscono da quelli necessari nella vecchia fattura cartacea: nominativo del cliente, indirizzo, codice fiscale (ovvero partita IVA nel caso di impresa) e tutti gli altri dati accessori anche se non fondamentali, come l’indirizzo di posta elettronica certificata.

Per compilare un fattura elettronica è necessario dotarsi di un computer e un software di fatturazione elettronica, ovvero scaricare l’applicazione messa a disposizione direttamente sul sito web dell’Agenzia delle Entrate presso la propria area riservata. Bisogna sottolineare bene, per evitare errori, che i forfettari per cui scatta da giorno 1 luglio 2022 l’obbligo di fatturazione elettronica devono indicare, all’interno del software utilizzato, il codice RF-19, in modo da permette al programma di riconoscere la tipologia di regime fiscale e regolarsi di conseguenza.

Naturalmente, anche in questo caso è necessario apporre le marche da bollo ove richieste (solitamente per tutti gli importi che superano i 77,47 euro) e finire con l’indicazione del codice N2.2, in modo da escludere l’IVA durante l’elaborazione visto che il regime forfettario non è soggetto a questa imposta.



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TAGS: fattura, fatturazione elettronica, forfettari, regime forfettario

Autore: Redazione Online

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