L’agevolazione IRES subisce delle modifiche per quanto riguarda solo le categorie di soggetti citate: enti ospedalieri, fondazioni bancarie ed enti religiosi.
L’agevolazione IRES subisce delle modifiche per quanto riguarda solo le categorie di soggetti citate: enti ospedalieri, fondazioni bancarie ed enti religiosi.
A questo proposito, l’Agenzia delle Entrate ha fornito tutti i chiarimenti in merito con la Circolare n. 15/E del 17 maggio 2022.
Approfondiamo di seguito.
Sommario
L’agevolazione IRES prevista per gli organi che svolgono attività di utilità sociale consiste in una riduzione dell’imposta pari al 50%.
La normativa che ne regolamenta le funzioni tuttavia, ovvero l’art. 6 del DPR n. 601/1973, è stata modificata dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2019.
La Legge, all’art. 1 comma 51, ha disposto l’abrogazione dell’art. 6 del DPR sopra citato, per poi annunciarne, agli articoli 52 e 52-bis, il ripristino con modifiche che sarebbero state stabilite con successivi provvedimenti.
Il comma 52, tra l’altro, stabiliva che l’abrogazione dell’art. 6 sarebbe stata effettiva a decorrere dal primo periodo d’imposta in cui sarebbe stato applicato il nuovo regime agevolativo di cui al art. 52-bis.
Ebbene, i provvedimenti di cui all’art 52-bis in realtà non sono mai stati stabiliti e, pertanto, l’art. 6 del DPR è tutt’oggi in vigore.
La Circolare del 17 maggio 2022, si spiega, è volta a chiarire alcuni aspetti riguardanti l’agevolazione IRES in seguito ad alcune criticità emerse.
Advertisement - PubblicitàI soggetti interessati, come abbiamo anticipato, sono solo gli enti ospedalieri, le fondazioni di origine bancaria e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Il Fisco chiarisce innanzitutto che, ai fini dell’accesso all’agevolazione IRES, i requisiti soggettivi sono necessari tanto quanto quelli oggettivi.
Nello specifico, non basta che l’ente sia formalmente identificato come appartenente ad una delle categorie suddette. Sarà difatti necessario dimostrare, anche dal punto di vista sostanziale, che l’ente realmente sia impegnato nello svolgimento di attività senza scopo di lucro a favore della comunità.
Per questo motivo, si spiega, l’agevolazione spetta solo in riferimento ai redditi connessi all’attività istituzionale.
Alla luce di ciò, la Circolare tratta le 3 categorie di soggetti citate illustrando, per ognuna di esse, i chiarimenti alle criticità emerse riguardo l’applicazione dell’agevolazione IRES.
Advertisement - PubblicitàIn merito agli enti ospedalieri, si fa sapere che, con la riforma sanitaria del 1978, la qualificazione di “enti ospedalieri” è stata soppressa.
Visto il fatto che tali enti rientravano tra quelli che usufruiscono dell’agevolazione IRES, è emerso il problema di come individuare le nuove categorie sostitutive che potessero subentrare agli enti per l’usufrutto dell’agevolazione.
A tal proposito, ci si deve basare sugli aggiornamenti forniti periodicamente dalle sentenze della Cassazione, dove più volte è stato chiarito che gli enti ospedalieri dovessero essere sostituiti dalle “aziende ospedaliere” e dai “presidi ospedalieri” di natura pubblica.
Alla luce di questo, si chiarisce che:
Le FOB (Fondazioni di Origine Bancaria) di cui si parla sono quelle disciplinate dal Decreto Legislativo n. 153 del 17 Maggio 1999.
I chiarimenti in relazione a questa categoria di beneficiari sono finalizzati a superare i dubbi riguardanti i requisiti per l’accesso all’agevolazione IRES.
Viene specificato in particolare che le Fondazioni bancarie sono tenute a dimostrare, in forma sostanziale e non solo formale, il possesso dei requisiti previsti dall’art. 6 del DPR n. 601/1973.
Ai fini dell’accesso alla riduzione delle imposte, tali enti saranno anche tenuti a dimostrare, in concreto e anno per anno, che l’attività svolta non ha natura imprenditoriale, sulla base dei canoni individuati dalla giurisprudenza comunitaria, da quella nazionale e dalla Commissione europea.
Advertisement - PubblicitàGli enti religiosi civilmente riconosciuti sono tra i beneficiari dell’agevolazione IRES, in quanto equiparati ai beneficiari citati dalla normativa all’art. 6 lettera c), ovvero gli “enti con finalità di beneficenza o di istruzione”.
In riferimento a questa categoria, vengono chiariti i seguenti punti:
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