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Enti ospedalieri, fondazioni bancarie, enti religiosi: cambia l’agevolazione IRES

L’agevolazione IRES subisce delle modifiche per quanto riguarda solo le categorie di soggetti citate: enti ospedalieri, fondazioni bancarie ed enti religiosi.

Enti ospedalieri, fondazioni bancarie, enti religiosi: cambia l’agevolazione IRESEnti ospedalieri, fondazioni bancarie, enti religiosi: cambia l’agevolazione IRES
Ultimo Aggiornamento:

L’agevolazione IRES subisce delle modifiche per quanto riguarda solo le categorie di soggetti citate: enti ospedalieri, fondazioni bancarie ed enti religiosi.

A questo proposito, l’Agenzia delle Entrate ha fornito tutti i chiarimenti in merito con la Circolare n. 15/E del 17 maggio 2022.

Approfondiamo di seguito.

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Agevolazione IRES per enti senza lucro con utilità sociale

L’agevolazione IRES prevista per gli organi che svolgono attività di utilità sociale consiste in una riduzione dell’imposta pari al 50%.

La normativa che ne regolamenta le funzioni tuttavia, ovvero l’art. 6 del DPR n. 601/1973, è stata modificata dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2019.

La Legge, all’art. 1 comma 51, ha disposto l’abrogazione dell’art. 6 del DPR sopra citato, per poi annunciarne, agli articoli 52 e 52-bis, il ripristino con modifiche che sarebbero state stabilite con successivi provvedimenti.

Il comma 52, tra l’altro, stabiliva che l’abrogazione dell’art. 6 sarebbe stata effettiva a decorrere dal primo periodo d’imposta in cui sarebbe stato applicato il nuovo regime agevolativo di cui al art. 52-bis.

Ebbene, i provvedimenti di cui all’art 52-bis in realtà non sono mai stati stabiliti e, pertanto, l’art. 6 del DPR è tutt’oggi in vigore.

La Circolare del 17 maggio 2022, si spiega, è volta a chiarire alcuni aspetti riguardanti l’agevolazione IRES in seguito ad alcune criticità emerse.

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Agevolazione IRES: necessario provare in concreto l’attività

I soggetti interessati, come abbiamo anticipato, sono solo gli enti ospedalieri, le fondazioni di origine bancaria e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Il Fisco chiarisce innanzitutto che, ai fini dell’accesso all’agevolazione IRES, i requisiti soggettivi sono necessari tanto quanto quelli oggettivi.

Nello specifico, non basta che l’ente sia formalmente identificato come appartenente ad una delle categorie suddette. Sarà difatti necessario dimostrare, anche dal punto di vista sostanziale, che l’ente realmente sia impegnato nello svolgimento di attività senza scopo di lucro a favore della comunità.

Per questo motivo, si spiega, l’agevolazione spetta solo in riferimento ai redditi connessi all’attività istituzionale.

Alla luce di ciò, la Circolare tratta le 3 categorie di soggetti citate illustrando, per ognuna di esse, i chiarimenti alle criticità emerse riguardo l’applicazione dell’agevolazione IRES.

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Enti ospedalieri: individuazione dei nuovi enti sostitutivi

In merito agli enti ospedalieri, si fa sapere che, con la riforma sanitaria del 1978, la qualificazione di “enti ospedalieri” è stata soppressa.

Visto il fatto che tali enti rientravano tra quelli che usufruiscono dell’agevolazione IRES, è emerso il problema di come individuare le nuove categorie sostitutive che potessero subentrare agli enti per l’usufrutto dell’agevolazione.

A tal proposito, ci si deve basare sugli aggiornamenti forniti periodicamente dalle sentenze della Cassazione, dove più volte è stato chiarito che gli enti ospedalieri dovessero essere sostituiti dalle “aziende ospedaliere” e dai “presidi ospedalieri” di natura pubblica.

Alla luce di questo, si chiarisce che:

  1. Le ASL (Aziende Sanitarie Locali) non rientrano tra le aziende ospedaliere che possono usufruire dell’agevolazione, in quanto, seppur di natura pubblica, non svolgono solo attività di cura e ricovero e, pertanto, la loro attività non è assimilabile a quella che svolgevano gli “ex-enti ospedalieri”. Il punto era già stato chiarito con la Circolare INPS n. 78 del 15 aprile 2002.
  2. Le case di cura private, riconosciute formalmente come “presidi ospedalieri” non hanno diritto a fruire dell’agevolazione, in quanto appunto si tratta di strutture private. In questo caso, la Circolare corregge quanto dichiarato in precedenza dalla Risoluzione delle Entrate n. 179/E del 10 luglio 2009, dove tali strutture erano state riconosciute tra i soggetti ammessi, considerando solo la loro qualificazione come “presidi ospedalieri” e la loro attività di cura e ricovero, assimilabile a quella degli ex-enti ospedalieri. Non era stata messa in conto però la loro natura privata, che li esclude categoricamente dal beneficio.
  3. Gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (anche in forma di società) possono invece continuare a fruire dell’agevolazione IRES, in quanto riconducibili agli ex-enti ospedalieri. Ciò perché, in questo caso, si tiene conto della “unicità” di ruolo che tali strutture ricoprono a livello nazionale. Questo fattore le distingue (anche quando sono private) dalle case di cura private riconosciute come presidi ospedalieri, e consente loro di beneficiare della riduzione d’imposta. Il diritto all’agevolazione viene confermato anche dal fatto che la Cassazione non ha mai espresso specifici limiti in riferimento a questa tipologia di istituti. Tuttavia, si fa sapere anche che l’agevolazione potrà essere applicata esclusivamente:
    • Alle prestazioni di ricovero e cura in convenzione;
    • Alle prestazioni di ricerca scientifica.
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Fondazioni di origine bancaria: i requisiti per l’accesso

Le FOB (Fondazioni di Origine Bancaria) di cui si parla sono quelle disciplinate dal Decreto Legislativo n. 153 del 17 Maggio 1999.

I chiarimenti in relazione a questa categoria di beneficiari sono finalizzati a superare i dubbi riguardanti i requisiti per l’accesso all’agevolazione IRES.

Viene specificato in particolare che le Fondazioni bancarie sono tenute a dimostrare, in forma sostanziale e non solo formale, il possesso dei requisiti previsti dall’art. 6 del DPR n. 601/1973.

Ai fini dell’accesso alla riduzione delle imposte, tali enti saranno anche tenuti a dimostrare, in concreto e anno per anno, che l’attività svolta non ha natura imprenditoriale, sulla base dei canoni individuati dalla giurisprudenza comunitaria, da quella nazionale e dalla Commissione europea.

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Enti religiosi civilmente riconosciuti: sì anche ai redditi “diversi”

Gli enti religiosi civilmente riconosciuti sono tra i beneficiari dell’agevolazione IRES, in quanto equiparati ai beneficiari citati dalla normativa all’art. 6 lettera c), ovvero gli “enti con finalità di beneficenza o di istruzione”.

In riferimento a questa categoria, vengono chiariti i seguenti punti:

  1. L’agevolazione IRES può essere applicata anche ai redditi derivanti da attività diverse rispetto a quelle prettamente di “religione e culto”, anche in caso ci siano fini commerciali. Ciò a patto che tali attività “diverse” non risultino essere in realtà prevalenti, e comunque è necessario che anche da questi redditi risulti un rapporto di “strumentalità immediata e diretta” con l’ambito della religione e del culto.
  2. È possibile godere dell’agevolazione anche in riferimento ai redditi derivanti dal godimento statico-conservativo del patrimonio immobiliare (ovvero da operazioni di locazione o vendita di immobili), qualora tali immobili siano pervenuti sulla base di lasciti testamentali o atti di donazione. Questo perché l’attività svolta dagli enti religiosi è caratterizzata, di base, dalla “gratuità” e non genera quindi ricavi che possono essere assoggettati ad IRES, e sui quali applicare l’agevolazione d’interesse. Tuttavia, si precisa, l’operato di questi enti è possibile grazie a dei mezzi economici, e questi possono essere considerati come redditi sostitutivi ai fini dell’accesso all’agevolazione. Per poter accedere alla riduzione dell’IRES tuttavia, gli enti religiosi dovranno dimostrare che:
    • Gli immobili vengono utilizzati solo sulla base del mero godimento del patrimonio immobiliare e non vengono utilizzati per attività commerciali;
    • I ricavi che pervengono dalla locazione e dalla vendita degli immobili suddetti vengono utilizzati sempre ai fini dell’attività di religione o di culto.

Leggi anche: “Agevolazioni ONLUS: decadenza e squalifica se lo scopo di lucro è evidente



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TAGS: agevolazione IRES, ires

Autore: Redazione Online

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