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Ecobonus: cessione del credito e sconto in fattura sempre possibili?

L’ecobonus può essere richiesto da tutti i  contribuenti che si impegnano a sostenere delle spese collegate ai bonus casa, ovvero che riguardino i costi per ristrutturazioni edilizie e per il miglioramento dell’efficientamento energetico.

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Cos’è l’Ecobonus?

L’ecobonus può essere richiesto da tutti i  contribuenti che si impegnano a sostenere delle spese collegate ai bonus casa, ovvero che riguardino i costi per ristrutturazioni edilizie e per il miglioramento dell’efficientamento energetico.

Quindi i contribuenti che sostengono spese legate ai cosiddetti “bonus casa” possono ottenere lo sconto in fattura o la cessione del credito a banche e istituti finanziari, in alternativa alla richiesta con detrazione possibile attraverso la presentazione del modello 730 finalizzato alla dichiarazione dei redditi.

Ciò è stato reso possibile grazie al Decreto Rilancio 34/2020, il quale ha ampliato le possibilità di poter cedere le detrazioni per gli interventi che vengono sostenuti dal mese di gennaio 2020 e per quelli fino al 31 dicembre 2021.

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Per quali interventi è possibile chiedere l’Ecobonus?

Gli interventi per i quali è possibile beneficiare dell’Ecobonus riguardano le spese che vengono effettuate per le seguenti casistiche:

  • Per gli interventi di efficientamento energetico, come ad esempio la sostituzione degli impianti di riscaldamento o la sostituzione di finestre che includono gli infissi e per gli interventi che riducono il rischio sismico, come previsto dall’articolo n.14 DL 63/2013
  • Per l’acquisto di case “antisismiche” come previsto dall’art 16, co. 1-septies, DL n. 63/2013
  • Per gli interventi volti a recuperare o a restaurare le facciate esterne degli edifici (detto anche “bonus facciate“)
  • Per gli interventi di installazione degli impianti fotovoltaici, come da art, 16-bis, comma 1, lettera h, del Tuir
  • Per l’installazione delle colonnine di ricarica dedicate ai veicoli elettrici, come da art 16-ter del citato decreto legge n. 63/2013
  • Per il recupero del patrimonio edilizio: interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e gli interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti a favore delle singole unità immobiliari
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Lo sconto in fattura e la cessione del credito

Le detrazioni possono essere cedute ai fornitori dei beni o dei servizi, a terzi ( esempio i condomini o degli enti) oppure agli istituti di credito.

L’art. 121 del Decreto Rilancio prevede la possibilità di poter scegliere tra lo sconto in fattura oppure la cessione del credito. Di seguito le differenze:

  • Lo sconto in fattura consiste in una forma di sconto sul corrispettivo dovuto, che va a coprire un importo massimo che può essere pari all’importo totale dovuto, che viene anticipato dai fornitori e che poi questi ultimi recupereranno come un credito d’imposta (l’importo che otterranno sarà pari alla detrazione).
    Ad esempio se un intervento di ristrutturazione venisse a costare 7.000 euro, beneficiando di una detrazione pari al 50%, sarà versata solo la metà dell’importo al fornitore, quindi solo 3.500 euro. E se l’intervento effettuato può beneficiare della detrazione del 110% , l’importo dovuto è pari a 0 ma non sarà possibile recuperare la differenza che sarebbe ottenuta se, invece, venisse indicata nella dichiarazione dei redditi
  • La cessione del credito di pari importo consiste quindi nella cessione altri soggetti, comprese le banche e gli istituti finanziari, che potranno utilizzarlo per compensare le imposte dovute con lo stesso numero di rate previste dalla detrazione originaria oppure potranno a loro volta cederlo.
    Ad esempio se venisse ceduto l’importo esatto della detrazione al 110% per aver sostenuto una spesa di 10.000 euro, il credito ceduto sarà pari a 11.000 euro. La cessione, però, può essere effettuata in relazione allo stato di avanzamento di ciascun lavoro effettuato, per un massimo di due per ogni intervento che può beneficiare del bonus.

Il decreto Rilancio prevede che queste due opzioni possono essere rese disponibili per le spese che sono state sostenute nell’anno 2020 e per quelle sostenute nel corso dell’anno 2021, mentre per l’anno 2022 sarà necessario attendere la conferma da parte dell’Europa.

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Com’è possibile cedere la detrazione?

La cessione viene comunicata dal beneficiario della detrazione direttamente, per via telematica attraverso il sito web ufficiale dell’Agenzia delle Entrate oppure avvalendosi del supporto di CAF o dei professionisti del settore.

Per gli interventi da sostenere per l’esecuzione di lavori condominiali, se tutti i condomini sono favorevoli, sarà l’amministratore dello stesso condominio che si occuperà di dare comunicazione. Se la volontà non è unanime ma si tratta del singolo condomino che desidera cedere la detrazione dovrà, quest’ultimo, darne comunicazione all’amministratore del condominio.

Attraverso il sito dell’Agenzia delle entrate, loggandosi con le proprie credenziali o attraverso lo Spid, sarà possibile dal menù (che appare sulla sinistra dello schermo) selezionare “Servizi Per” e poi cliccare su “Comunicare” e dall’elenco che comparirà la sezione “Comunicazione Opzione Cessione/Conto” per poter accedere al modello da compilare con la disponibilità di una guida alla compilazione.

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Controlli predisposti per il Superbonus

Le richieste per l’Ecobonus sono soggette a controlli da parte degli organi preposti.

Tali controlli per la fattibilità delle richieste inviate vengono effettuati dall’Agenzia delle Entrate o da ENEA (Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) che ne verificano la sussistenza e il rispetto dei requisiti necessari per poter ottenere il beneficio previsto dal Decreto Rilancio.

Qualora da questi organi di vigilanza venisse riscontrata anche parzialmente la non spettanza della detrazione per il contribuente, il recupero dell’importo sarà sottoposto ad una sanzione esarà maggiorato di interessi, quindi per il soggetto che, invece, ha ottenuto il credito d’imposta ma lo ha ottenuto in buona fede non perderà il diritto di poterlo utilizzare.

Se dai controlli effettuati emergesse un concorso in violazione, saranno sia il contribuente che chi ha ottenuto il credito di imposta ritenuti interamente responsabili verso il Fisco italiano.

Mentre, se ,l’indebita fruizione del credito, che non necessariamente deve essere totale ma può essere anche parziale, venisse imputata al fornitore o al soggetto che ne ha beneficiato, l’intero importo gli sarà addebitato maggiorato dagli interessi e gli sarà applicata una sanzione.

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Riferimenti Ufficiali per beneficiare dell’Ecobonus

Per ulteriori informazioni sull’Ecobonus è possibile consultare la nostra guida!

Anche il Ministero dello Sviluppo economico mette a disposizione dei professionisti del settore edile e dei privati, tutte le informazioni dettagliate che riguardano l’Ecobonus, le casistiche per le quali è possibile ottenere il beneficio e le procedure a cui attenersi per poterne godere, sarà possibile ottenere le specifiche consultando il sito web ufficiale



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TAGS: agenzia delle entrate, cessione credito, condominio, Decreto Rilancio, ecobonus, ecobonus 110, enea, finestre, fotovoltaico, infissi, sconto fattura

Autore: Andrea Dicanto

Autore Andrea Dicanto
Appassionato Progettista esperto nel settore dell'Edilizia, delle Costruzioni e dell'Arredamento. Fin da giovane ho sempre studiato ed analizzato problematiche che vanno dalle questioni statiche di edifici e costruzioni fino al miglior modo di progettare ed arredare gli spazi interni, strizzando l'occhio alle nuove tecnologie soprattutto in ambito sismico.

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