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Ecobonus 2021: come funziona – Guida Completa

Ecobonus 2021: come funziona – Guida CompletaEcobonus 2021: come funziona – Guida Completa

L’Ecobonus 2023 è senza alcun dubbio l’incentivo più conosciuto tra quelli esistenti, oltre ad essere anche uno dei più duraturi presenti nel nostro ordinamento giuridico.

L’Ecobonus viene infatti introdotto per la prima volta nella legislazione con la Legge di Bilancio 2007, mentre il decreto attuativo che ne ha disposto le modalità di utilizzo è il Decreto interministeriale del 19 febbraio 2007.

Le regole riguardanti l’applicazione dell’incentivo sono poi state modificate più volte negli anni, infatti l’Ecobonus per come lo conosciamo oggi è stato reso strutturale solo con il DL n. 63 del 4 giugno 2013.

Ad oggi l’agevolazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica è usufruibile per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021. Tuttavia, ci sono ottime probabilità che l’Ecobonus venga rinnovato fino al 2024 con la Legge di Bilancio 2022.

In questa guida vedremo tutto quello che c’è da sapere sull’Ecobonus 2022, con un ripasso approfondito riguardo al funzionamento di tutti gli aspetti più importanti dell’incentivo, di come si applica e di chi può realmente beneficiarne.

Alla fine vedremo anche quali sono le prospettive per l’anno futuro e quale sarà il destino dell’agevolazione. Di seguito la Guida Completa all’Ecobonus 2022.

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Ecobonus: che cos’è e come funziona

L’Ecobonus è una tra le agevolazioni fiscali che dovrebbero essere prorogate senza modifiche con la Legge di Bilancio 2022.

Si tratta di una detrazione da IRPEF o da IRES, con aliquota che va dal 50% fino all’85%, introdotta al fine di incentivare la riqualificazione energetica degli edifici esistenti.

Attualmente, come sappiamo, con l’entrata in vigore del Decreto Rilancio a luglio 2020, tutti gli interventi agevolabili con l’Ecobonus possono essere elevati al 110% con il Superbonus. Il Superbonus 110% però è chiaramente una detrazione più complessa che, rispetto all’Ecobonus, impone numerosi altri requisiti e condizioni da rispettare, nonché una molto più vasta documentazione da presentare.

Leggi anche: “Superbonus 110%: tutta la documentazione necessaria (aggiornato Ottobre 2021)

Sempre per effetto delle misure approvate con il Decreto Rilancio, è diventato possibile usufruire delle detrazioni fiscali in base a modalità differenti. Infatti, sia il Superbonus 110% che l’Ecobonus ordinario possono essere utilizzati scegliendo tra una delle seguenti alternative:

Ricordiamo che l’efficacia delle opzioni alternative alla detrazione, ovvero la cessione del credito e lo sconto in fattura, è stata prorogata fino al 2025, e che i modelli per la comunicazione sono stati aggiornati.

Per saperne di più, leggi: “Superbonus 110%, cessione e sconto: proroga al 2025 e nuovi modelli

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Ecobonus: interventi agevolabili e tipologie immobili

Quando l’Ecobonus entrò in vigore per la prima volta, più di 10 anni fa, il suo scopo era quello di incentivare tutti gli interventi volti alla riqualificazione energetica di edifici esistenti, ovvero alle opere che consentissero agli edifici di consumare una minore quantità di energia primaria.

In particolare, questi lavori erano i seguenti:

Con provvedimenti seguenti, l’applicazione dell’Ecobonus è stata ampliata anche in favore di altri interventi, sempre volti al risparmio energetico, ovvero:

  1. Acquisto e installazione di impianti di climatizzazione invernale con generatori a biomassa (es. stufe a pellet);
  2. Acquisto e installazione di strumenti tecnologici per il controllo remoto degli impianti (domotica);
  3. Sostituzione impianto di climatizzazione invernale con:
  1. Acquisto e installazione di generatori a condensazione di Classe minima A;
  2. Acquisto e installazione di finestre comprensive di infissi e di schermature solari.

Tutti gli interventi sopracitati, come abbiamo già detto, sono agevolabili attualmente anche con il Superbonus 110%, alcuni come interventi Trainanti ed altri come interventi Trainati.

Per quanto riguarda la tipologia di edifici sulla quale è possibile operare, l’Ecobonus concede una vasta possibilità. Infatti l’incentivo è destinato ai lavori di riqualificazione energetica effettuati su tutti gli edifici esistenti.

Questo significa che, a parte quelli che sono ancora in fase di costruzione, tutti gli immobili finiti e accatastati (o con richiesta di accatastamento già presentata) sono idonei per beneficiare dell’incentivo, inclusi i beni merce o gli edifici rurali, purché siano esistenti.

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Beneficiari e richiedenti: a chi spetta l’Ecobonus?

Anche in riferimento ai potenziali beneficiari, l’Ecobonus include una platea molto vasta. Possono usufruire della detrazione:

  1. Le persone fisiche, anche esercenti arti o professioni;
  2. I titolari di reddito d’impresa, comprese le società di persone o capitali;
  3. Gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
  4. Le associazioni tra professionisti;
  5. IACP ed enti con le stesse finalità;
  6. I condomini, solo in uno dei seguenti casi:
    • Gli interventi interessano solo le parti comuni del condominio;
    • Gli interventi interessano tutte le unità immobiliari presenti in condominio.

È chiaro dunque che l’Ecobonus, essendo una detrazione anche da IRES, è usufruibile anche dai titolari di reddito d’impresa.

Sottolineiamo che anche i cittadini residenti all’estero (e quindi non residenti in territorio italiano) possono beneficiare dell’agevolazione se effettuano lavori ammissibili su un immobile agevolabile sito in territorio nazionale.

In ogni caso, è indispensabile che il soggetto che richiede l’Ecobonus sia lo stesso che sostiene le spese. Non è invece indispensabile che il soggetto che richiede l’incentivo e sostiene le spese sia il diretto proprietario dell’edificio.

Possono infatti beneficiare dell’agevolazione i seguenti soggetti:

La normativa consente inoltre la possibilità di beneficiare dell’Ecobonus anche per i soggetti che convivono con i suddetti proprietario o detentore dell’immobile, e dunque che dimostrano di vivere nell’abitazione oggetto di interventi.

I conviventi che possono beneficiare dell’incentivo sono:

  • Coniuge;
  • Convivente more uxorio (senza matrimonio);
  • Familiari diretti entro il terzo grado;
  • Familiari affini entro il secondo grado.

Nel caso in cui sia un convivente del titolare o del detentore a richiedere l’agevolazione, è necessario che l’immobile oggetto di interventi sia residenziale e non strumentale.

Leggi anche: “Superbonus 110%: sempre accessibile per chi detiene diritti reali

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Utilizzo Ecobonus: aliquote al 50% e al 65%

A seconda della tipologia di beneficiari, della tipologia di immobile oggetto di interventi e dell’entità degli stessi interventi, l’Ecobonus concede aliquote che vanno dal 50% fino all’85%.

Di base, per tutti i beneficiari, la maggior parte degli interventi sono concessi nella misura del 65% delle spese sostenute. Sono invece agevolabili al 50% solo i lavori di:

Per gli interventi agevolabili al 50% e al 65%, i massimali di spesa variano da un minimo di 30.000 euro ad un massimo di 100.000 euro a seconda di quale intervento si esegue.

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Aliquote maggiorate per condomini: 70%, 75%, 80%, 85%

Solo per quanto riguarda gli edifici condominiali, le aliquote possono essere maggiorate fino ad arrivare al 70%-75%, oppure all’80%-85%. Ciò però è concesso solo in alcuni specifici casi che vediamo di seguito.

I condomini hanno diritto a beneficiare delle detrazioni nella misura del:

  • 70%, se provvedono alla coibentazione dell’edificio per più del 25% della SDL (Superficie Disperdente Lorda) complessiva;
  • 75%, se gli interventi comportano all’edificio un miglioramento in termini di prestazioni energetiche che garantisce il raggiungimento della “qualità media”, di cui alle Tabelle 3 e 4 dell’Allegato 1 del DM 26 giugno 2015.

Per quanto riguarda gli interventi agevolabili nelle misure del 70% e del 75%, il tetto di spesa massimo che si può portare in detrazione è pari a 40.000 euro, da moltiplicare per ogni unità esistente nell’edificio.

Sempre solo i condomini possono innalzare l’aliquota fino all’80% e all’85%. In questo caso però agli interventi agevolabili con l’Ecobonus si devono integrare anche opere volte alla riduzione del rischio sismico.

Per questo motivo, le aliquote maggiorate dell’80% e 85% sono usufruibili solo per gli edifici condominiali che si trovano in Zona 1, 2 e 3 in base alla classificazione dei rischio sismico aggiornata ad aprile 2021, esattamente come accade con l’agevolazione Sismabonus.

In sostanza, i condomini che si trovano in Zona 1, 2 e 3 possono usufruire dell’Ecobonus portando in detrazione una percentuale delle spese sostenute pari:

  • All’80%, se congiuntamente agli interventi agevolabili al 70% o al 75% si svolgono anche opere volte alla riduzione del rischio sismico che comportano un salto minimo di 1 Classe di rischio;
  • All’85%, se con gli interventi al 70% e al 75%, si eseguono anche interventi di riduzione del rischio sismico, che però comportano un miglioramento minimo di 2 Classi.

Per i lavori agevolabili all’80% e all’85%, il massimale di spesa concesso è pari a 136.000 euro, da moltiplicare per le unità presenti nell’edificio.

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Ecobonus: pagamenti e documentazione necessaria

Come accade per le altre detrazioni fiscali, per beneficiare dell’Ecobonus e poter dimostrare effettivamente il sostenimento delle spese, si accetteranno solamente pagamenti tracciabili.

I pagamenti dovranno avvenire tramite bonifico bancario o postale, regola obbligatoria per tutti i beneficiari con la sola eccezione degli interventi realizzati in ambito di attività d’impresa, dove le transazioni sono comunque tracciabili.

Il bonifico dovrà essere inoltre parlante, ovvero dovrà contenere le seguenti informazioni:

  • Causale del bonifico, dove si consiglia di specificare sempre la normativa di riferimento che regolamenta l’agevolazione di cui si intende beneficiare;
  • Codice Fiscale del beneficiario dell’Ecobonus, se persona fisica;
  • Codice Fiscale o numero di Partita Iva, se il richiedente è un professionista o svolge attività d’impresa.

Per quanto riguarda la documentazione necessaria, per accedere all’Ecobonus sarà obbligatorio presentare:

  • Un’asseverazione redatta e firmata da un tecnico abilitato (oppure una dichiarazione rilasciata dal direttore dei lavori) che attesta che gli interventi rispettano i requisiti tecnici richiesti e sono idonei per l’accesso all’incentivo;
  • Scheda informativa che descrive gli interventi svolti;
  • APE Post-Interventi, al fine di dimostrare l’efficacia dei lavori in termini energetici.

L’APE tuttavia non è obbligatoria per alcuni lavori di minore entità, quali:

In riferimento alla scherma informativa per gli interventi realizzati, la normativa impone che si dovrà utilizzare il modello di cui all’Allegato E della Legge di Bilancio 2007.

Solo se l’intervento riguarda la sostituzione di finestre comprensive di infissi sulle singole unità immobiliari, si utilizzerà invece il modello mostrato all’Allegato F.

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Ecobonus 2021: Comunicazione ENEA e Visto Conformità

Per beneficiare dell’Ecobonus invece, in riferimento a tutte le tipologie di interventi, è sempre obbligatorio presentare la Comunicazione all’ENEA, fondamentale per tutte le opere di riqualificazione energetica per le quali si intende usufruire delle detrazioni fiscali.

La Comunicazione dovrà essere trasmessa entro 90 giorni dal termine degli interventi e servirà appunto a far sapere che i lavori sono effettivamente conclusi. Al documento si dovranno allegare anche una copia della scheda descrittiva degli interventi e una copia dell’APE (quando necessaria).

Ricordiamo anche che, per effetto delle modifiche apportate all’applicazione delle detrazioni fiscali dal DL Anti-Frode, in vigore a partire dal 12 novembre 2021, tutti i beneficiari che optano per le opzioni alternative alla detrazione (cessione o sconto) dovranno presentare anche un nuovo documento.

Si tratta del visto di conformità necessario ad attestare che i dati trascritti e i documenti presentati sono idonei all’usufrutto dell’Ecobonus. Il visto di conformità, prima del DL Anti-Frode, era obbligatorio solo per i beneficiari del Superbonus 110%. Ora è diventato indispensabile per tutti i Bonus Casa che ammettono la scelta delle opzioni alternative.

Leggi anche: “Bonus Casa, DL Anti-Frode: tutti i chiarimenti sulle nuove misure

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Ecobonus 2021: quale sarà il destino degli incentivi?

L’agevolazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica negli edifici esistenti è attualmente usufruibile per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021.

Tuttavia, come possiamo appurare dalle bozze del DDL della Legge di Bilancio 2022, ci sono ottime probabilità che l’Ecobonus venga prorogato non solo per tutto il 2022, ma addirittura fino al 2024.

L’Ecobonus 2021 non è l’unico incentivo per il quale si prevede la proroga fino al 2024. Dovrebbero infatti essere rinnovati senza modifiche anche il Sismabonus, il Sismabonus Acquisti, il Bonus Ristrutturazioni e il Bonus Verde.

Ci sono poi delle discordanze per quanto riguarda il Bonus Mobili, per il quale inizialmente si era prevista la riduzione del massimale a 5.000 euro a partire dal 2022. In seguito alle proposte di modifica invece, c’è la possibilità che anche questa agevolazione sia prorogata senza modifiche per altri 3 anni.

Il Bonus Facciate potrebbe quindi essere l’unico incentivo che sarà modificato. L’agevolazione, attualmente usufruibile nella misura del 90%, dovrebbe essere rinnovata solo per il 2022 e, oltretutto, con aliquota ridotta al 60%.

In riferimento al Superbonus 110%, infine, le proposte di modifica sono tante e attualmente non è chiaro ancora quale sarà il suo destino. Quello che è certo è che il maxi-incentivo sarà rinnovato almeno fino al 2021, e che si prevedono cambiamenti sostanziali. Per saperne di più, leggi: “Superbonus 110%: proroga solo Condomini, scadenze, limiti ISEE, cosa sappiamo

Leggi anche: “Superbonus 110% e Bilancio 2022: blocco in Senato, quali dubbi



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TAGS: ecobonus, ecobonus 2022, ecobonus 2023, legge di bilancio, sismabonus, Superbonus

Autore: Redazione Online

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