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DL Sostegni: fondo perduto senza cali fatturato, domande fino al 9 dicembre

Con il provvedimento prot. n. 305784 dell’8 novembre 2021, sono state definite le modalità e i requisiti per l’accesso ai contributi a fondo perduto del DL Sostegni.

DL Sostegni: fondo perduto senza cali fatturato, domande fino al 9 dicembreDL Sostegni: fondo perduto senza cali fatturato, domande fino al 9 dicembre
Ultimo Aggiornamento:

Con il provvedimento prot. n. 305784 dell’8 novembre 2021, sono state definite le modalità e i requisiti per l’accesso ai contributi a fondo perduto del DL Sostegni per le start-up.

Il termine oramai è molto vicino, infatti tali beneficiari avevano (e hanno) la possibilità di presentare la richiesta a partire dal 9 novembre e fino al 9 dicembre 2021.

Vediamo di seguito come funziona il contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Sostegni per le start-up e chi può realmente accedervi.

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DL Sostegni: tutti i contributi a fondo perduto

Il Decreto Sostegni, entrato in vigore dal 23 marzo 2021, ha introdotto nuovi contributi a fondo perduto in favore di:

  • Lavoratori autonomi con Partita IVA;
  • Partita IVA esercente attività d’impresa, arte o professione;
  • Titolari di reddito agrario con Partita IVA.

I contributi a disposizione sono i seguenti:

  • Contributo Sostegni automatico;
  • Contributo Sostegni attività stagionali.

Per gli aggiornamenti, leggi anche: “Decreto Sostegni Bis: tutti i contributi a fondo perduto

Oltre a queste 3 tipologie di contributi, il decreto Sostegni ha previsto un’opzione aggiuntiva che riguarda esclusivamente le start-up.

All’ultimo periodo dell’art. 1, comma 4, possiamo leggere infatti che:

Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma.”

Per tutti gli altri infatti, l’ottenimento dei contributi è legato alla dimostrazione del calo del fatturato nel 2020, che dev’essere inferiore almeno del 30% rispetto a quello fatturato nel 2019.

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Contributo per start up: 1.000 € senza calo fatturato

La conversione in legge del DL Sostegni, avvenuta con l’entrata in vigore della Legge n. 69 del 21 maggio 2021, ha leggermente modificato i termini riguardanti proprio il contributo concesso per le start-up, alle quali stavolta si è dedicato un comma intero e non solo.

La legge di conversione ha infatti portato all’integrazione del comma 1-ter, con oggetto “Contributo a fondo perduto per le start-up”.

Qui si dispone che i soggetti titolari d’impresa possono beneficiare di un contributo a fondo perduto del valore massimo di 1.000 euro, se:

  1. Hanno attivato la Partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 e, in base all’analisi del registro delle imprese, hanno iniziato l’attività nel corso dell’anno 2019;
  2. Non possono beneficiare degli altri 3 contributi a fondo perduto perché non rispettano il requisito del calo medio mensile del fatturato pari ad almeno il 30% nell’anno 2020 rispetto al 2019;
  3. Rispettano comunque tutti gli altri requisiti obbligatori richiesti dagli altri 3 contributi a fondo perduto, ovvero:
    • I titolari devono essere residenti o stabiliti in territorio nazionale;
    • I ricavi del 2019 devono risultare inferiori a 10 milioni di euro.

Sempre la Legge di conversione del DL Sostegni ci informava che avremmo avuto più notizie riguardo al contributo a fondo perduto per le start up con successivi provvedimenti.

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Fondo perduto DL Sostegni: come inviare la richiesta

Ebbene, le notizie sono arrivate appunto con il documento pubblicato l’8 novembre 2021, con cui si dava l’avviso ufficiale dell’invio delle richieste. Viene chiarito appunto che il contributo a fondo perduto di 1.000 euro senza la dimostrazione del calo di fatturato può essere richiesto dal 9 novembre al 9 dicembre 2021.

Ma il provvedimento ci informa anche di molte altre novità. Ad esempio, nel caso in cui nella richiesta presentata ci fossero degli errori, il soggetto potrà modificare la richiesta e inviarla nuovamente. Questo però è concesso sempre entro e non oltre il 9 dicembre 2021 (compreso).

L’istanza dovrà essere trasmessa esclusivamente per via telematica, accedendo alla propria Area Riservata sul portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate.

Può inviare la richiesta:

  • Il beneficiario;
  • Intermediario in possesso di delega di consultazione del Cassetto fiscale del richiedente.

Una volta inviata la richiesta, il beneficiario otterrà una ricevuta che confermerà la presa in carico della domanda di contributo a fondo perduto per le start-up. Per visualizzare la ricevuta, il soggetto dovrà accedere alla sua Area Riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate e poi cliccare nel seguente ordine su: “Servizi” – “Consultazioni e Ricerca” – “Ricerca Ricevute”.

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Invio richiesta: informazioni obbligatorie

L’istanza inviata dal richiedente, per essere ritenuta valida, deve contenere:

  • Codice Fiscale del soggetto richiedente (persona fisica o non fisica);
  • Settore di attività dell’impresa;
  • Dichiarazione che attesti che il richiedente non appartiene alle categorie escluse (enti pubblici, intermediari finanziari, società di partecipazione);
  • Indicazione attestante che i ricavi del 2019 non hanno superato l’importo di 10 milioni di euro;
  • Indicazione in cui il richiedente dichiara di non poter accedere agli altri contributi del DL Sostegni, in quanto il suo fatturato del 2020 non è inferiore almeno del 30% rispetto alla media mensile registrata nel 2019;
  • Attestazione in cui il richiedente dichiara di aver attivato la Partita IVA tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018, e di aver iniziato l’attività d’impresa nel corso del 2019;
  • Indicazione in cui il richiedente sceglie in che modo desidera ottenere il contributo, se direttamente sul conto corrente oppure sotto forma di credito d’imposta da usare in compensazione;
  • In caso egli scelga di ricevere il contributo tramite bonifico, dovrà indicare il suo IBAN;
  • Indicazione della data di invio dell’istanza e firma;
  • Nel caso non sia il diretto beneficiario a trasmettere l’istanza, servirà anche il CF dell’intermediario;
  • Se il richiedente non è una persona fisica, servirà anche il CF del rappresentante legale;
  • Se il richiedente è minore o interdetto, servirà anche il CF del rappresentante legale;
  • Nel caso in cui il richiedente sia un erede che continua l’attività di un soggetto deceduto, servirà anche il CF del soggetto deceduto.
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Verifiche e calcolo del contributo

In seguito all’invio di tutte le richieste, e quindi a partire dal 10 dicembre 2021, l’Agenzia delle Entrate procederà con la prima fase di controllo, in cui si verifica l’idoneità della richiesta e la presenza delle dichiarazioni necessarie.

A quel punto, le istanze che non risulteranno idonee saranno scartate, e i soggetti coinvolti riceveranno a riguardo un’apposita comunicazione contenente i motivi del rigetto.

Dopo la prima fase di “snellimento”, si procederà con il calcolo degli importi dei contributi a fondo perduto da concedere ai beneficiari idonei. In ogni caso, lo ricordiamo, l’importo non potrà essere superiore a 1.000 euro.

L’importo del contributo a fondo perduto che ogni beneficiario riceverà sarà calcolato in base a:

  • Limite di spesa complessivo a disposizione;
  • Numero delle istanze valide.

Se i contributi relativi alle richieste idonee risultano essere inferiori al limite di spesa messo a disposizione, ogni beneficiario riceverà il 100% del contributo possibile, ovvero 1.000 euro.

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Contributo non spettante: cosa accade, sanzioni

Dopo l’erogazione dei contributi, l’Agenzia delle Entrate procederà con la seconda fase di controlli, verificando tra l’altro:

  • Dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici;
  • Dati delle comunicazioni di liquidazione periodica IVA;
  • Regolarità antimafia;
  • Dati delle dichiarazioni IVA e redditi.

Se in seguito a tali verifiche si dovesse riscontrare che il beneficiario non era idoneo a ricevere il contributo a fondo perduto per le start up del DL Sostegni, il Fisco procederà come segue.

L’Agenzia darà avvio alle attività di recupero della somma pari massimo a 1.000 euro ricevuta indebitamente dal beneficiario con i relativi interessi, e applicando inoltre una sanzione che può andare dal 100% al 200% della somma stessa.

I soggetti che hanno ricevuto il contributo indebitamente possono procedere alla restituzione spontanea della somma con i relativi interessi. In questo caso, potranno beneficiare della riduzione dell’importo della sanzione, come previsto dall’art. 13 del DL n. 472 del 17 dicembre 1997.

I soggetti potranno procedere alla restituzione spontanea tramite la compilazione del modello F24, seguendo le indicazioni e i codici tributo riportati nella Risoluzione n. 24/E del 12 aprile 2021.



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TAGS: agenzia delle entrate, calo fatturato, decreto sostegni, DL Sostegni, fatturato, fondo perduto, startup

Autore: Redazione Online

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