Con le Circolari n. 14/E e n. 15/E del 19 giugno 2023, l’Agenzia delle Entrate fornisce una lunga serie di nuovi importanti chiarimenti riguardo alla compilazione della Dichiarazione dei Redditi 2023.
Le due Circolari costituiscono rispettivamente la “Parte prima” e la “Parte seconda” dello stesso documento, che ha come oggetto la:
“Raccolta dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2022”.
Le istruzioni fornite, viene chiarito, si riferiscono sia ai contribuenti che ai CAF o professionisti abilitati che sono incaricati dell’invio della Dichiarazione Redditi 2023.
Vediamo di seguito tutto quello che c’è da sapere.
Sommario
Le due nuove Circolari delle Entrate, che costituiscono la “Raccolta” citata, sono state predisposte nel rispetto dei principi di trasparenza, e sono mirate nello specifico a soddisfare due principali finalità:
Il documento dispone importanti chiarimenti in relazione a tutte le modifiche normative previste per l’anno d’imposta 2022, e fornisce inoltre diverse specifiche in merito ai quesiti posti dai contribuenti (in sede di interpello o di consulenza giuridica), dai CAF e dai professionisti abilitati.
La Raccolta contiene, inoltre, l’elenco di tutti i documenti (incluse in allegato le dichiarazioni sostitutive) che i contribuenti sono tenuti ad esibire, e che i CAF o i professionisti sono tenuti a verificare, per poi apporre il visto di conformità.
Advertisement - PubblicitàLe prime delucidazioni fornite nella Circolare n. 14/E (Prima Parte della Raccolta) riguardano appunto l’applicazione del visto di conformità di cui al D.lgs. n. 241 del 9 luglio 1997, art. 39 comma 1, lettera a).
Qui si prevede che:
“[…] ai soggetti […] che rilasciano il visto di conformità […] infedele si applica la sanzione amministrativa da euro 258 ad euro 2.582. Se il visto infedele è relativo alla dichiarazione dei redditi […], non si applica la sanzione di cui al periodo precedente e i soggetti […] sono tenuti al pagamento di una somma pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.”
Viene specificato a questo proposito che le sanzioni si applicano solo a partire dall’entrata in vigore della normativa che ha disposto l’emendamento (Legge n. 26/2019), ovvero dal 30 marzo 2019.
Questo significa pertanto che le misure destinate a sanzionare gli errori commessi dai CAF e dai professionisti si applicano all’assistenza fiscale prestata a partire dal 2019.
In particolare, il CAF o il professionista possono procedere alla trasmissione di una dichiarazione rettificativa per conto del contribuente.
Per la trasmissione del Modello 730 a rettifica, in particolare, in base alla data di trasmissione bisogna procedere come segue:
Qualora invece il contribuente non volesse presentare una nuova dichiarazione, il professionista potrà trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica, a patto però che l’infedeltà del visto non sia già stata contestata.
In questo caso, per le sanzioni dovute il contribuente potrà beneficiare delle riduzioni previste dall’art. 13 del D.lgs. 472 del 18 dicembre 1997.
Il contribuente sarà inoltre tenuto al versamento della maggiore imposta dovuta, e dei relativi interessi, per tutte le dichiarazioni presentate con Modello 730 con visto di conformità.
Advertisement - PubblicitàLa verifica di conformità in particolare comporta l’effettuazione di controlli riguardanti:
Il mancato controllo degli elementi indicati è responsabilità del CAF o del professionista abilitato.
Si specifica inoltre che, in caso di spese suddivise in più anni, i controlli dovranno essere condotti in riferimento all’utilizzo di ogni rata.
Come spiegato prima comunque, nel caso in cui, in seguito all’invio della dichiarazione, il professionista si accorgesse della presenza di eventuali errori, avrà la possibilità di rimediare con la trasmissione di una dichiarazione rettificativa o di una comunicazione in rettifica per conto del contribuente.
Si fa presente anche che qualora i dati dichiarati corrispondessero a quelli presenti nella documentazione acquisita in sede di apposizione del visto, la responsabilità dell’eventuale conformità infedele non sarà imputabile al CAF o al professionista, ma a quel punto i controlli proseguiranno nei confronti del contribuente.
Advertisement - PubblicitàCon la Circolare n. 14/E si chiarisce quanto stabilito in relazione al Superbonus con il Decreto Rilancio, all’art. 119 comma 11, ovvero:
“Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121 nonché in caso di utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione […].”
Il visto di conformità è quindi obbligatorio in relazione agli interventi Superbonus, sia che si opti per le opzioni alternative, sia che si utilizzi il credito in dichiarazione dei redditi.
Viene specificato, però, che – solo nel caso in cui il contribuente intendesse utilizzare il credito Superbonus nella dichiarazione dei redditi – se la dichiarazione dovesse essere presentata direttamente dal contribuente all’Agenzia delle Entrate (oppure mediante sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale), il visto di conformità non sarà obbligatorio.
Per approfondire, leggi: “Superbonus 110, Visto Conformità: chi può emetterlo, sanzioni”
Advertisement - PubblicitàPer quanto riguarda i redditi e le ritenute certificati dai sostituti d’imposta e indicati in dichiarazione dei redditi 2023, si fa presente che, ai fini dell’apposizione del visto di conformità, è necessario controllare che l’importo dei redditi indicati nella dichiarazione corrisponda a quello esposto nelle CU.
Anche in relazione ai redditi di locazione e sublocazione breve, nonché ai redditi derivanti dalla locazione breve di un immobile ricevuto in comodato d’uso, l’Agenzia chiarisce che il sostituto d’imposta deve rilasciare al contribuente la Certificazione Redditi – Locazioni brevi della CU 2023.
In assenza della Certificazione suddetta, non sarà possibile compilare il rigo F8 della sezione VII del Modello 730 per la dichiarazione redditi 2023, recante “Locazioni brevi”.
In particolare – nel Quadro B recante “Redditi dei fabbricati e altri dati” – se nella colonna 2 (“utilizzo”) dei righi da B1 a B6, sono indicati i Codici 3, 4, 8, 11, 12, 14, 16, sarà necessario verificare quanto segue.
Attenzione, si fa presente che nel caso in cui invece nella CU dovessero risultare barrate le caselle dei punti 21, 121, 221, 321, 421, gli importi – presenti nella stessa CU ai punti 19, 119, 219, 319, 419 – dovranno essere indicati nel rigo D4 (redditi diversi) del Modello 730 con il codice “10”.
Leggi anche: “Dichiarazione redditi 2023, 730: Online la versione definitiva”
Advertisement - PubblicitàLa restante parte della Circolare n. 14/E delle Entrate, fornisce maggiori chiarimenti in relazione a tutti gli “Oneri e spese per i quali spetta una detrazione dall’imposta lorda”, ovvero:
La Parte Seconda della “Raccolta”, come detto, continua con la Circolare n. 15/E, che invece fornisce tutte le spiegazioni dettagliate in riferimento agli “Oneri e spese per i quali spetta una deduzione dal reddito complessivo”.
Sono ricompresi qui:
Ricordiamo che i termini legati ai requisiti per l’agevolazione prima casa sono attualmente sospesi Per approfondire, leggi: “Prima Casa: termini sospesi dal 23 febbraio 2020 al 30 ottobre 2023”.
Advertisement - PubblicitàMa non è finita qui, perché la Circolare n. 15/E dispone ulteriori approfondimenti riguardanti gli oneri e le spese per i quali spetta la deduzione dal reddito. Sono infatti inclusi nell’elenco anche:
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